Ufficio del Giudice Sportivo COMUNICATO GST UNDER 16 N. 20
Territoriale Campionato UNDER 16
c/o il Comitato Regionale Veneto RIUNIONE DEL 08/02/2017
Via Treviso 17/a
Silea - 31057 TV
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St.Sp. 2016/2017
Omologazione risultati gare del 29/01/2017 - 1° giornata di RITORNO - 1°Fase Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
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Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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MOGLIANO RUGBY SSD ARL -PETRARCA RUGBY JUNIOR ASD 17 - 15 ( 1- 2) Sig. AGOSTINI W.
Vedi delibera
C L A S S I F I C A Girone 1
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
PETRARCA RUGBY JUNIOR ASD 41 10 8 0 2 54 342 101 241 0 10
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD 38 9 8 0 1 52 315 94 221 0 9
MOGLIANO RUGBY SSD ARL 38 10 8 0 2 40 279 111 168 0 10
ASD VILLORBA RUGBY 34 9 7 0 2 36 268 115 153 0 9
LAFERT RUGBY SAN DONA' 22 10 4 0 6 28 187 159 28 0 10
RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL 20 9 4 0 5 29 197 215 -18 0 9
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO 20 9 4 0 5 29 176 207 -31 0 9
VERONA RUGBY JUNIOR SRL SSD 11 10 2 0 8 17 106 239 -133 0 10
ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR 8 10 2 0 8 8 80 397 -317 0 10
RUGBY BASSANO 1976 ASD 5 10 1 0 9 18 121 433 -312 0 10
Il Giudice Sportivo Territoriale,
- vista l'istanza ex articolo 56 e ss. del Regolamento di Giustizia presentata in termini
dalla ASD PETRARCA RUGBY JUNIOR datata 31 gennaio 2017, relativa alla gara UNDER 16
Elite svoltasi a Mogliano [TV] il giorno 29 gennaio 2017 tra SSD A R.L. MOGLIANO RUGBY e
la ASD PETRARCA RUGBY JUNIOR;
- visto quanto già disposto dallo scrivente ufficio in data 1° febbraio 2017;
- esaminato il referto arbitrale, il contenuto dell'istanza e relativi allegati,esaminata
la comunicazione giunta dal Presidente della società MOGLIANO RUGBY datata 3 febbraio
2017, sentito il direttore di gara Agostini Walter resosi in tal senso disponibile;
- visto l'articolo 60 del Nuovo Regolamento di Giustizia nonché il regolamento di gioco
nelle parti di seguito meglio specificate;
Il Giudice Sportivo Territoriale
premesso
CHE sia l’istanza presentata che la memoria inoltrare devono ritenersi ammissibili in rito
e tempestive;
CHE tuttavia le doglianze proposte dall’istante devono essere considerate quasi nella
totalità inammissibili riguardando per la maggior parte valutazioni tecniche e non ma di
esclusiva competenza del direttore di gara non demandabili allo scrivente Ufficio [ci si
riferisce in particolare alle rimostranze relative alla presunta violazione dell’art.
6.a.5 lett. f, 6.c.2, 6.a.6, 6.a.7]
CHE per il Giudice sportivo investito della questione costituisce prova privilegiata
quanto contenuto in referto, eventualmente integrato da quanto riferito nella successiva
audizione dal direttore di gara
CHE nel presente procedimento la prova televisiva può essere ammessa e vagliata solamente
in determinati casi previsti dall’art 41 del Regolamento di giustizia;
CHE non riguardando l’istanza alcuno dei casi previsti dall’art. 41 del Regolamento di
giustizia non è stato né possibile né necessario prendere in considerazione le prove
televisive dimesse da entrambe le parti;
CHE l’erronea e momentanea valutazione in merito alla determinazione del termine
dell’incontro è stata confermata dal direttore di gara anche a seguito dell’audizione
telefonica;
CHE la presa di consapevolezza da parte del direttore di gara dell’errore commesso nel
fischiare il termine dell’incontro è stata autonoma, non indotta e praticamente
istantanea;
CHE in forza dell’art 5.3 delle Regole di Gioco è nella disponibilità del direttore di
gara la determinazione della durata dell’incontro;
segue comunicato a pagina 2