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P.Q.M. visti ed applicati gli articoli 30/1 leggera g) del Reg. di Giustizia e articolo 15 2° comma
lettera c) del Regolamento Attività Sportiva, vista la Circolare Informativa stagione sportiva
2016-2017 punto 4.8.1 pag. 58 – dichiara PERDENTE la società MONTI RUGBY ROVIGO/1 omologando la
gara con il risultato acquisito sul campo di 56-0 (8-0) in favore della società ASD VILLORBA RUGBY
in quanto più favorevole. Non viene applicata nessuna sanzione pecuniaria.
DELIBERA GARA UNDER 16 del 29/01/2017 RUGGERS TARVISIUM – MIRANO RUGBY 1957
Il Giudice Sportivo Territoriale visto il referto arbitrale del Sig. MARATINI GIULIO e gli allegati
rilevato che lo stesso non ha dato inizio all'incontro previsto causa campo ghiacciato;
P.Q.M. preso atto di ciò e visti gli articoli 27 lettera c) e 28 del regolamento di attività
sportiva, manda gli atti alla commissione organizzatrice gare del comitato regionale veneto per la
riprogrammazione dell'incontro alla quale potranno partecipare i giocatori che risulteranno
tesserati a tale data di recupero, indipendentemente dalla loro posizione alla data del
raggruppamento non disputato e che alla nuova data di effettuazione della stesso non siano impediti
per effetto di sanzioni punitive loro irrogate. Si rimanda all'ufficio amministrazione della FIR la
parte di propria competenza per quanto riguarda il rimborso alla società ospitata in caso di
riprogrammazione e effettuazione dello stesso.
DELIBERA GARA UNDER 16 del 29/01/2017 PORDENONE RUGBY – LUSSETTI RUGBY TRIESTE girone 3
Il Giudice Sportivo Territoriale visto il referto arbitrale del Sig. JACO ERASMUS e gli allegati
rilevato che lo stesso non ha dato inizio all'incontro previsto causa campo ghiacciato;
P.Q.M. preso atto di ciò e visti gli articoli 27 lettera c) e 28 del regolamento di attività
sportiva, manda gli atti alla commissione organizzatrice gare del comitato regionale veneto per la
riprogrammazione dell'incontro alla quale potranno partecipare i giocatori che risulteranno
tesserati a tale data di recupero, indipendentemente dalla loro posizione alla data del
raggruppamento non disputato e che alla nuova data di effettuazione della stesso non siano impediti
per effetto di sanzioni punitive loro irrogate. Si rimanda all'ufficio amministrazione della FIR la
parte di propria competenza per quanto riguarda il rimborso alla società ospitata in caso di
riprogrammazione e effettuazione dello stesso.
DELIBERA GARA UNDER 16 del 29/01/2017 MANIAGO RUGBY – RUGBY PORTOGRUARO girone 3 (organizzata a
Portogruaro)
Il Giudice Sportivo Territoriale visto il referto arbitrale del Sig. BOSIO ALICE e gli allegati
rilevato che lo stesso non ha dato inizio all'incontro previsto causa campo ghiacciato;
P.Q.M. preso atto di ciò e visti gli articoli 27 lettera c) e 28 del regolamento di attività
sportiva, manda gli atti alla commissione organizzatrice gare del comitato regionale veneto per la
riprogrammazione dell'incontro alla quale potranno partecipare i giocatori che risulteranno
tesserati a tale data di recupero, indipendentemente dalla loro posizione alla data del
raggruppamento non disputato e che alla nuova data di effettuazione della stesso non siano impediti
per effetto di sanzioni punitive loro irrogate. Si rimanda all'ufficio amministrazione della FIR la
parte di propria competenza per quanto riguarda il rimborso alla società ospitata in caso di
riprogrammazione e effettuazione dello stesso.
DELIBERA GARA UNDER 16 girone 4 RUGBY VICENZA/2 – SUDTIROLO RUGBY
Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il referto arbitrale del sig. Mastandrea Francesc e gli
allegati;
rilevato che la società RUGBY VICENZA/2 presentava un elenco giocatori con solamente 15 atleti
regolarmente tesserati;
preso atto come segnalato dall'arbitro che al 10° minuto del 2 tempo si infortunava alla spalla
destra, il giocatore m. 8 della società RUGBY VICENZA/2 OLIMINI FILIPPO tessera 312723, non avendo
la società giocatori di riserva l'incontro veniva definitivamente sospeso dall'arbitro.
P.Q.M. visti ed applicati gli articoli 30/1 leggera g) del Reg. di Giustizia e articolo 15 2° comma
lettera c) del Regolamento Attività Sportiva, vista la Circolare Informativa stagione sportiva
2016-2017 punto 4.8.1 pag. 58 – dichiara PERDENTE la società RUGBY VICENZA/2 omologando la gara
con il risultato acquisito sul campo di 7-31 (mete 1-5) in favore della società SUDTIROLO RUGBY in
quanto più favorevole. Non viene applicata nessuna sanzione pecuniaria.
DELIBERA GARA UNDER 16 del 29/01/2017 RUGBY EUGANEI – RUGBY ALTOVICENTINO girone 4
Il Giudice Sportivo Territoriale visto il referto arbitrale del Sig. RAMPONE ANDREA e gli allegati
rilevato che lo stesso non ha dato inizio all'incontro previsto causa campo ghiacciato;
P.Q.M. preso atto di ciò e visti gli articoli 27 lettera c) e 28 del regolamento di attività
sportiva, manda gli atti alla commissione organizzatrice gare del comitato regionale veneto per la
riprogrammazione dell'incontro alla quale potranno partecipare i giocatori che risulteranno
tesserati a tale data di recupero, indipendentemente dalla loro posizione alla data del
raggruppamento non disputato e che alla nuova data di effettuazione della stesso non siano impediti
per effetto di sanzioni punitive loro irrogate. Si rimanda all'ufficio amministrazione della FIR la
parte di propria competenza per quanto riguarda il rimborso alla società ospitata in caso di
riprogrammazione e effettuazione dello stesso.
Segue comunicato a pagina 4
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