Pagina 3 comunicato GST UNDER 16 03
Rettifica delibera Ritiro UNDER 16 Montebelluna Rugby Junior codice FIR 289982
Con la presente delibera si rettifica la precedente sentenza pubblicata nel comunicato GST UNDER 16
01 riunione del 12/09/2016 togliendo l'errata applicazione della sanzione pecuniaria comminata di
250,00 €. in quanto la società aveva mandato comunicazione del proprio ritiro alla FIR in data
10/08/2016 alle ore 11.45 , entro il 30° giorno successivo al termine previsto per l'iscrizione,
fissato per il 15 luglio 2016 come riportato nella Circolare Informativa 2016-2017 pag. 57,
pertanto non deve essere applicata nessuna sanzione pecuniaria.
DELIBERA RITIRO ASD VALSUGANA RUGBY PADOVA UNDER 16 squadra 2.
Il Giudice Sportivo Territoriale,
preso atto della comunicazione pervenuta dalla società ASD VALSUGANA RUGBY PADOVA codice FIR
190785 con la quale la stessa RITIRA la propria SECONDA squadra Under 16 dal Campionato
medesimo,
P.Q.M. in applicazione dell'art. 29/1 lettera F) del Regolamento di Giustizia e la Circolare
Informativa 2016 - 2017 al punto 10.1 pag. 89 la società ASD VALSUGANA RUGBY PADOVA viene punita
con l'esclusione dal Campionato Under 16 della seconda squadra e con la sanzione pecuniaria di Euro
250,00=Duecentocinquanta/euro.
DELIBERA GARA:UNDER 16 BARRAGE del 18/09/2016 RUGBY MIRANO 1957 ASD – ROCCIA RUBANO RUGBY ASD
Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la comunicazione pervenuta in data 07/09/2016 dalla
società ROCCIA RUBANO RUGBY ASD 340773 con la quale la stessa RINUNCIAVA all’incontro di
Barrage under 16 in oggetto programmato, P.T.M. visti ed applicati gli articoli: 29/1 lettera
e) Reg. di Giustizia, art. 24 1° comma e 25 lettera a) del Regolamento Attività Sportiva;
dichiara la società ROCCIA RUBANO RUGBY ASD RINUNCIATARIA E PERDENTE omologando la gara con il
risultato di 20-0 in favore della società RUGBY MIRANO 1957 ASD.
Visto ed applicato l'articolo 29/1 lettera e) del Nuovo Reg. di Giustizia la penalizza di quattro
punti in classifica. Trattandosi di Fase iniziale di pre campionato a Barrage non viene applicata
nessuna sanzione pecuniaria.
DELIBERA GARA:UNDER 16 BARRAGE del 18/09/2016 RUGBY BASSANO 1976 – RUGBY ALPAGO
Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la comunicazione pervenuta in data 14/09/2016 dalla
società RUGBY ALPAGO ASD codice FIR 190777 con la quale la stessa RINUNCIAVA all’incontro di
Barrage under 16 in oggetto programmato, P.T.M. visti ed applicati gli articoli: 29/1 lettera
e) Reg. di Giustizia, art. 24 1° comma e 25 lettera a) del Regolamento Attività Sportiva;
dichiara la società RUGBY ALPAGO ASD RINUNCIATARIA E PERDENTE omologando la gara con il
risultato di 20-0 in favore della società RUGBY BASSANO.
Visto ed applicato l'articolo 29/1 lettera e) del Nuovo Reg. di Giustizia la penalizza di quattro
punti in classifica. Trattandosi di Fase iniziale di pre campionato a Barrage non viene applicata
nessuna sanzione pecuniaria.
DELIBERA GARA:UNDER 16 BARRAGE del 18/09/2016 VERONA RUGBY JUNIOR – PORDENONE RUGBY
Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la comunicazione pervenuta in data 12/09/2016 dalla
società PORDENONE RUGBY codice FIR 190152 con la quale la stessa RINUNCIAVA all’incontro di
Barrage under 16 in oggetto programmato, P.T.M. visti ed applicati gli articoli: 29/1 lettera
e) Reg. di Giustizia, art. 24 1° comma e 25 lettera a) del Regolamento Attività Sportiva;
dichiara la società PORDENONE RUGBY RINUNCIATARIA E PERDENTE omologando la gara con il
risultato di 20-0 in favore della società VERONA RUGBY JUNIOR.
Visto ed applicato l'articolo 29/1 lettera e) del Nuovo Reg. di Giustizia la penalizza di quattro
punti in classifica. Trattandosi di Fase iniziale di pre campionato a Barrage non viene applicata
nessuna sanzione pecuniaria.
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BISAN NICOLO', della RUGBY BADIA 1981 ASD, espulso temporaneamente al 26° del 2°tempo
- BRUTTOMESSO ALESSANDRO, della RUGBY VICENZA ASD, espulso temporaneamente al 23° del 2°tempo
- GAVINELLI GIACOMO, della UDINE RUGBY F.C. JUNIOR ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- GIUSTI DONATO, della UDINE RUGBY F.C. JUNIOR ASD, espulso temporaneamente al 3° del 2°tempo
- PIANTELLA NICOLA, della RUGBY VICENZA ASD, espulso temporaneamente al 9° del 2°tempo
Il Segretario del GST – CR Veneto Il Giudice Sportivo Territoriale
Paola Raffaini Avv. Andrea Del Vecchio