Pagina 3 comunicato GST UNDER 18 N. 20 GARE DEL 10/04/2016
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BRANCACCIO GIANLUCA, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 18° del 2°tempo
- CATALANI SIMONE, della C.U.S. PADOVA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 2° del 2°tempo
- CAVALLIN GIANANDREA, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 23° del 2°tempo
- CAVINATO PARIDE, della THE MONSTERS RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 31° del 1°tempo
- CHECCHINI ANDREA, della VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD, espulso temporaneamente al 22° del 1°tempo
- CIVIERO RICCARDO, della THE MONSTERS RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 27° del 1°tempo
- CRISANTEMO FRANCESCO, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 2° del 2°tempo
- DE MENECH MATTIA, della ASD RUGBY BELLUNO, espulso temporaneamente al 6° del 1°tempo
- GIUGGIOLI MATTEO, della MONTEBELLUNA RUGBY 1977 ASD, espulso temporaneamente al 18° del 2°tempo
- GROSOLI DAVIDE, della RUGBY MIRANO 1957 ASD, espulso temporaneamente al 23° del 2°tempo
- JOURCIN EMILE, della SUDTIROLO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 35° del 1°tempo
- LONARDI MATTIA, della VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD, espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo
- SIMONETTO MORENO, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 5° del 2°tempo
- TELLATIN EDOARDO, della THE MONSTERS RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo
- TONON DENIS, della ASD RUGBY PAESE, espulso temporaneamente al 32° del 1°tempo
- VIGNATO GIOVANNI, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo
- ZAMBON GIACOMO, della LEONI DEL NORD EST ASD, espulso temporaneamente al 32° del 2°tempo
- ZERBETTO IACOPO, della LEONI DEL NORD EST ASD, espulso temporaneamente al 29° del 2°tempo
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- MAZZONE ALESSIO, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 28° del 1°tempo
- RENDA FRANCESCO, della VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo
- BOTTEGAL DAMIANO, della MONTEBELLUNA RUGBY 1977 ASD, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE
DELLADELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91
punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO
AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE
IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI
- MENEGHELLO CLETO, tessera FIR 011012 Allenatore della RUGBY VICENZA ASD, infraz. Art. 028/01 lett. B)
(PROTESTE VERSO L'ARBITRO), DIECI GIORNI DI INTERDIZIONE (dal 14/04/2016 al 23 Aprile 2016 compresi)
Il Giudice sportivo, letto il referto arbitrale.
Sentito telefonicamente per chiarimenti e specificazioni l’arbitro Sig. Diego Fuso.
Appurato che per quanto riguarda la frase riportata a referto “mi ha mandato a quel paese” il Sig. Cleto
Meneghello non ha proferito specifiche parole di insulto ma si è limitato ad interrompere il colloquio con
l’arbitro girando le spalle e facendo un gesto col braccio alzato.
Chiarito altresì che la frase a referto “minacciandomi di riferire a persone conosciute della federazione la mia
cattiva condotta” si riferiva alla frase del Meneghello che avrebbe inviato in federazione un esposto sulla
conduzione arbitrale.
Appreso infine che quanto descritto a referto come “atteggiamento arrogante” si riferiva in concreto un
comportamento del Meneghello di non voler sentir ragione e di continuare nella protesta sulla conduzione
arbitrale a suo dire negativa.
Ciò premesso ritiene escluse fattispecie di violazione più gravi e che il fatto possa essere ricondotto nella
fattispecie più lieve dell’art 28 sub 1 lettera b per aver protestato nei confronti dell’ufficiale di gara e
commina a Cleto Meneghello la sanzione di dieci giorni di interdizione dal 14 aprile 2016 al 23 aprile 2016.
RICORSO PRESENTATO ALL'ARBITRO DAL TESSERATO MENEGHELLO CLETO tessera FIR 011012 gara Under 18 del 10/04/2016
Rugby Belluno – Rugby Vicenza ASD.
Il Giudice Sportivo Territoriale,
per quanto riguarda il reclamo presentato dal Sig. Cleto Meneghello, tessera FIR 011012 nella sua qualità di
allenatore del Rugby Vicenza ritiene che lo stesso difetti dei requisiti formali e sostanziali di ammissibilità.
Infatti ai sensi dell’art 72 n.2 Primo del Regolamento di Giustizia il ricorso deve essere sottoscritto da un
dirigente, da un accompagnatore o dal capitano della squadra.
Il regolamento non prevede che il ricorso possa essere inoltrato direttamente dall’allenatore.
Inoltre ai sensi dell’art 72 n 2 Terzo il reclamo deve essere attinente esclusivamente alle ipotesi ivi previste
da a) ad e) nonché da quella di cui all’art 77 c. 1 lett b.
In concreto il Meneghello ipotizzando il futuro contenuto del referto arbitrale e del conseguente provvedimento
del Giudice sportivo nega comportamenti offensivi nei confronti del direttore di gara e proponendo così
argomentazioni difensive non è ammissibili in via preventiva e comunque non previste nel succitato articolo
quale ipotesi di reclamo.
Dichiara pertanto inammissibile il reclamo.
Silea, 13/04/2016 Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Alessandro Carbone