PAGINA 3 COMUNICATO GST UNDER 16 26 GARE DEL 03/05/2015
DELIBERA GARA UNDER 16 girone 3 del 03/05/2015 RUGBY BELLUNO – MONTEBELLUNA RUGBY JUNIOR
Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la comunicazione pervenuta a mezzo email della società
MONTEBELLUNA RUGBY JUNIOR codice FIR 289982 con la quale la stessa RINUNCIAVA all’incontro in oggetto
programmato, P.T.M. visti ed applicati gli articoli: 29/1 lettera e) Nuovo Reg. di Giustizia (ex art.
28/1 lettera e), art. 24 1° comma e 25 lettera a) del Regolamento Attività Sportiva; dichiara la società
MONTEBELLUNA RUGBY JUNIOR RINUNCIATARIA E PERDENTE omologando la gara con il risultato di 20-0 in
favore della società RUGBY BELLUNO.
Visto ed applicato l'articolo 29/1 lettera e) del Nuovo Reg. di Giustizia la penalizza di quattro punti in
classifica. Vista la Circolare Informativa 2014 – 2015 punto 10 lettera B) punto 7) pag. 98 secondo comma,
applica la sanzione di 100,00 €URO maggiorata di € 100,00 per rinuncia in trasferta.
DELIBERA GARA UNDER 16 girone 4 del 03/05/2015 RUGBY LIDO VENEZIA – UDINE RUGBY FC JUNIOR
Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la comunicazione pervenuta a mezzo email della società UDINE
RUGBY FC JUNIOR 340412 con la quale la stessa RINUNCIAVA all’incontro in oggetto programmato, P.T.M.
visti ed applicati gli articoli: 29/1 lettera e) Nuovo Reg. di Giustizia (ex art. 28/1 lettera e), art.
24 1° comma e 25 lettera a) del Regolamento Attività Sportiva; dichiara la società UDINE RUGBY FC JUNIOR
RINUNCIATARIA E PERDENTE omologando la gara con il risultato di 20-0 in favore della società RUGBY LIDO
VENEZIA.
Visto ed applicato l'articolo 29/1 lettera e) del Nuovo Reg. di Giustizia la penalizza di quattro punti in
classifica. Vista la Circolare Informativa 2014 – 2015 punto 10 lettera B) punto 7) pag. 98 secondo comma,
applica la sanzione di 100,00 €URO maggiorata di € 100,00 per rinuncia in trasferta
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- ALOUANI OMAR, della ROCCIA RUBANO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 16° del 2°tempo
- BELLETTATO MATTEO, della ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR, espulso temporaneamente al 11° del 2°tempo
- DE ROSSI PIETRO, della ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE, espulso temporaneamente al 22° del 2°tempo
- DE STEFANI RICCARDO, della BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L. SSD, espulso temporaneamente al 26° del 2°tempo
- PES JACOPO, della RUGBY CONEGLIANO ASD, espulso temporaneamente al 10° del 1°tempo
- TESTA EDOARDO, della JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD, espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo
- ZANE TOMMASO, della LEONORSO RUGBY UDINE ASD, espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- CIPOLLA CRISTIAN, della ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE, espulso temporaneamente al 28° del 2°tempo
- GUADAGNIN ANDREA, della RUGBY BASSANO 1976 ASD, espulso temporaneamente al 23° del 2°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN
APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI
SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
SQUALIFICA AUTOMATICA - Doppio Cartellino Giallo
- MARINELLO ANDREJ, TESSERA FIR 350729, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 30° del
1°tempo ed al 12° del 2°tempo, infraz. Art. 026/02 lett. B) (DOPPIO CARTELLINO GIALLO), UNA SETTIMANA DI
SQUALIFICA AUTOMATICA (dal 4/05/2015 al 10 Maggio 2015 compresi)
ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE
- GUADAGNIN ANDREA, tessera 347869 della RUGBY BASSANO 1976 ASD, espulso al 24° del 2°tempo,
infraz. Art. 027/01 lett. C) (OFFESE VERSO L'ARBITRO), TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA
(dal 30/04/2015 al 20 Maggio 2015 compresi).
Il Segretario del GST – CR Veneto Il Giudice Sportivo Territoriale
Paola Raffaini Avv. Matteo Rigo
Il Giudice Sportivo Territoriale,
- vista l'istanza, ex articoli 56 e 57 comma 1 del Regolamento di Giustizia,
presentata, a mezzo pec, in termini dalla PETRARCA RUGBY JUNIOR in data 29/04/2015,
relativa alla gara under 16 del 26/04/2015 LEONORSO RUGBY UDINE – PETRARCA RUGBY
JUNIOR ASD;
- visto quanto già disposto dallo scrivente ufficio in data 29/04/2015;
- esaminato il referto arbitrale, il contenuto dell'esposto/istanza, visionate le
riprese video inoltrate;
- visto il mancato deposito di memorie difensive da parte della società Leonorso
Rugby Udine;
- sentito telefonicamente il direttore di gara;
Premesse
in base alle prove video presentate dalla società ricorrente risulta evidente:
- che i giocatori n. 11 della società Petrarca Rugby e n. 7 della società Leonorso
Rugby Udine abbiano partecipato entrambi alla rissa e siano stati giustamente espulsi
dal direttore di gara,
SEGUE COMUNICATO A PAGINA 4