PAGINA 3 COMUNICATO GST UNDER 16 09 GARE DEL 30/11/2014
DELIBERA GARA UNDER 16 girone 2 ASD JUNIOR RUGBY TEAM R. VENEZIA MESTRE/2 – VALSUGANA RUGBY PADOVA/2
Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la comunicazione pervenuta a mezzo email in data 29/11/2014
dalla società ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE/2 codice FIR 318459 con la quale la stessa RINUNCIAVA
all’incontro in oggetto programmato, P.T.M. visti ed applicati gli articoli: 29/1 lettera e) Nuovo
Reg. di Giustizia (ex art. 28/1 lettera e), art. 24 1° comma e 25 lettera a) del Regolamento Attività
Sportiva; dichiara la società ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE/2 RINUNCIATARIA E PERDENTE omologando
la gara con il risultato di 0-20 in favore della società VALSUGANA RUGBY PADOVA/2.
Visto ed applicato l'articolo 29/1 lettera e) del Nuovo Reg. di Giustizia la penalizza di quattro
punti in classifica. Vista la Circolare Informativa 2014 – 2015 punto 10 lettera B) punto 7) secondo
comma applica la sanzione di 100,00 €URO.
Silea, 03/12/2014 Avv. Domenico Bordieri
DELIBERA GRA UNDER 16 Girone 4 RUGBY CASALE/2 – VENJULIA RUGBY TRIESTE del 30/11/2014
Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il referto arbitrale del Sig. Andrea De Bortoli nel quale
risulta che la società RUGBY CASALE ASD/2 presentava un elenco nominativo con 15 giocatori in lista
gara; rilevato che alla fine del primo tempo usciva il giocatore Rocco Daniele tessera FIR 315632,
che causa postumi influenzali non riusciva a continuare la partita e quindi venendo meno il numero
minimo per continuare l'incontro l'arbitro né decretava la sospensione definitiva; P.Q.M. in
applicazione dell'articolo 30/1 lett. g) del Regolamento di Giustizia, dell'art. 16 lett. B) del Reg.
Attività Sportiva e Circolare Informativa stagione sportiva 2014 – 2015 punto 4.9.1 pag. 60, la
società RUGBY CASALE ASD viene dichiarata perdente con il punteggio acquisito sul campo di 5-26 (mete
1-4) in quanto più favorevole per la società VENJULIA RUGBY TRIESTE.
Silea, 03/12/2014 Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Domenico Bordieri
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BAUTISTA JEISON JOSE, della RUGBY ALTOVICENTINO ASD, espulso temporaneamente al 21° del 2°tempo
- BIANCO MATTEO, della ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE, espulso temporaneamente al 28° del 2°tempo
- BORBOREMA LOBO ALEXANDRE, della C.U.S. VERONA ASD, espulso temporaneamente al 29° del 2°tempo
- BRUGNOLARO ANTONIO, della JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD, espulso temporaneamente al 21° del 2°tempo
- DE SPIRT PAOLO, della PORDENONE RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 20° del 2°tempo
- DEIDDA TOMMASO, della ASD RUGBY PAESE, espulso temporaneamente al 22° del 2°tempo
- FARINATTI LEONARDO, della ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR, espulso temporaneamente al 18° del 2°tempo
- FRAGOSCH THOMAS, della VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD, espulso temporaneamente al 11° del 2°tempo
- GUIZZO ANDREA, della MONTEBELLUNA RUGBY JUNIOR ASD, espulso temporaneamente al 13° del 2°tempo
- SANTAROSSA FRANCESCO, della VENJULIA RUGBY TRIESTE ASD, espulso temporaneamente al 26° del 1°tempo
- ZANATTA MATTIA, della MOGLIANO RUGBY SSD ARL, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- ZANIN LUCA, della RUGBY ALTOVICENTINO ASD, espulso temporaneamente al 8° del 2°tempo
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- BRUSEGAN LUCA, della JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD, espulso temporaneamente al 2° del 2°tempo
- SPADOLA MARCO, della RUGBY EDUCATIVO SAN DONA'ASD, espulso temporaneamente al 11° del 2°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE
DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91
punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE
- LIBRERA FEDERICO, tessera FIR 258489, della SUDTIROLO RUGBY ASD, espulso al 35° del 2°tempo,
infraz. Art. 027/01 lett. C) (OFFESE VERSO L'ARBITRO e COMPORTAMENTO IRRIGUARDOSO), QUATTRO SETTIMANE DI
SQUALIFICA (dal 1/12/2014 al 28 Dicembre 2014 compresi);
- OLIVOTTO GIOVANNI, tessera FIR 366653, della ASD RUGBY FELTRE, espulso al 26° del 2°tempo,
infraz. Art. 027/01 lett. J) (BESTEMMIA), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 30/11/2014 al 13 Dicembre 2014
compresi);
- PAIS BECHER EMANUELE, tessera FIR 306334, della ASD RUGBY BELLUNO, espulso al 21° del 1°tempo,
infraz. Art. 027/01 lett. J) (BESTEMMIA), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 30/11/2014 al 13 Dicembre 2014
compresi);
ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA
ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI
IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
SEGUE COMUNICATO A PAGINA 4