PAGINA 3 COMUNICATO GST UNDER 16 06 GARE DEL 02/11/2014
DELIBERA GARA UNDER 16 girone 4 RUGBY LIDO VENEZIA – RUGBY CONEGLIANO ASD del 02/11/2014.
Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la comunicazione pervenuta in data 02/11/2014 dalla società
RUGBY CONEGLIANO ASD codice FIR 0190830 con la quale la stessa RINUNCIAVA all’incontro in oggetto
programmato, P.T.M. visti ed applicati gli articoli: 29/1 lettera e) Nuovo Reg. di Giustizia (ex
art. 28/1 lettera e), art. 24 1° comma e 25 lettera a) del Regolamento Attività Sportiva; dichiara la
società RUGBY CONEGLIANO ASD RINUNCIATARIA E PERDENTE omologando la gara con il risultato di 20-0
in favore della società RUGBY LIDO VENEZIA.
Visto ed applicato l'articolo 29/1 lettera e) del Nuovo Reg. di Giustizia la penalizza di quattro
punti in classifica. Vista la Circolare Informativa 2014 – 2015 punto 10 lettera B) punto 7) secondo
comma applica la sanzione di 100,00 euro maggiorata di altre 100,00 euro per rinuncia in trasferta.
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- AITKINS KEVIN, della RUGBY SAN MICHELE BIBIONE, espulso temporaneamente al 7° del 2°tempo
- BERTO RICCARDO, della RUGBY MONSELICE ASD, espulso temporaneamente al 9° del 2°tempo
- BORIN LUCA, della ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR, espulso temporaneamente al 26° del 1°tempo
- BRUSEGAN LUCA, della JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
- CARNER MATTEO, della ASD RUGBY TRENTO, espulso temporaneamente al 28° del 2°tempo
- CAVALLARO MATTEO, della ASD MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR, espulso temporaneamente al 26° del 1°tempo
- D'INCA' FREDERICK, della ASD RUGBY BELLUNO, espulso temporaneamente al 16° del 2°tempo
- DE BELLO MASSIMO, della C.U.S. PADOVA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- FANTIN MATTEO, della RUGBY VICENZA ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- FASAN RICCARDO, della GRIFONI RUGBY ODERZO ASD, espulso temporaneamente al 16° del 2°tempo
- FILIPPETTO LEONARDO, della ASD CASTELLANA RUGBY, espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo
- GATTO ANDREA, della PETRARCA RUGBY JUNIOR ASD, espulso temporaneamente al 9° del 2°tempo
- LAZZARINI ANDREA, della JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD, espulso temporaneamente al 3° del 2°tempo
- MARIN CHRISTIAN, della RUGBY PIAVE ASD, espulso temporaneamente al 19° del 2°tempo
- MECONI GIULIO, della BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L. SSD, espulso temporaneamente al 14° del 2°tempo
- PAVANETTO EMANUELE, della ASD RUGBY PAESE, espulso temporaneamente al 27° del 2°tempo
- PERLIN MATTIA, della PORDENONE RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 16° del 2°tempo
- SCALABRIN LUCA, della VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD, espulso temporaneamente al 26° del 2°tempo
- VESPERTINI MICHELE, della ASD RUGBY PAESE, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- BERTOLDO MARCO DOMENICO, della RUGBY ALTOVICENTINO ASD, espulso temporaneamente al 27° del 2°tempo
- DALLA POZZA LUDOVICO, della RUGBY ALTOVICENTINO ASD, espulso temporaneamente al 25° del 1°tempo
- DE BIASI LUCA, della RUGBY PIAVE ASD, espulso temporaneamente al 24° del 2°tempo
- HONL GREGORIO, della JUNIOR RUGBY MIRANO 1957 ASD, espulso temporaneamente al 17° del 2°tempo
- RONCHIATO MASSIMO AUGUSTO, della UDINE RUGBY F.C. JUNIOR ASD, espulso temporaneamente al 13° del 1°tempo
AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo
- CAVALLARO SIMONE, della RUGBY CASALE ASD, espulso temporaneamente al 6° del 1°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE
DELLADELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91
punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO
AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO
SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI
- GASPARELLO MARTINO, TESSERA FIR 009822, Giudice Linea della RUGBY CASALE ASD, segnalato al 21° del 1°tempo,
infraz. Art. 028/01 lett. A) (GIUD.LINEA COMP.NO IMPARZIALE), QUARANTACINQUE GIORNI DI INTERDIZIONE,
sanzione inasprita ai sensi dell'art. 015/01 RECIDIVA in NOVANTA GIORNI DI INTERDIZIONE (dal 6/11/2014 al 3
Febbraio 2015 compresi).
Il Segretario del GST – CR Veneto Il Giudice Sportivo Territoriale
(Paola Raffaini) Avv. Domenico Bordieri