PAGINA 2 COMUNICATO GST SERIE C2 N. 14
DELIBERA GARA: SERIE C2 girone 1 POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASD – CUS VERONA ASD girone 1 gara del 6
marzo 2016.
Il Giudice sportivo territoriale visto il referto arbitrale del sig. Lavezzo Emanuele e gli
allegati rilevato che l'incontro non si è disputato in quanto il campo risultava impraticabile
causa neve, P.Q.M. preso atto di ciò e visti gli articoli 27 lettera c) e 28 del regolamento di
attività sportiva, manda gli atti alla commissione organizzatrice gare del comitato regionale
veneto per la riprogrammazione dell'incontro al quale potranno partecipare i giocatori che
risulteranno tesserati a tale data di recupero indipendentemente dalla loro posizione alla data
della gara non disputata e che alla nuova data di effettuazione della stesso non siano impediti per
effetto di sanzioni punitive loro irrogate. Si rimanda all'ufficio amministrazione della FIR la
parte di propria competenza per quanto riguarda il rimborso alla società ospitata in caso di
riprogrammazione di gara.
DELIBERA RITIRO CAMPIONATO SERIE C POULE 2 ASD PADOVA RUGBY 555
Il Giudice Sportivo Territoriale,
preso atto della comunicazione pervenuta dalla società ASD PADOVA RUGBY 555 codice FIR 340813, dove
la stessa RITIRA la propria squadra dal Campionato di SERIE C poule 2 girone 2.
P.Q.M. in applicazione dell'art. 29/1 lettera F) del Regolamento di Giustizia e la Circolare
Informativa 2015 – 2016 al punto 10.1 pag. 88 la società ASD PADOVA RUGBY 555 viene punita con
l'esclusione dal Campionato SERIE C poule 2 e con la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00
Mille/00€uro.
Per motivi legati alla gestione del sistema informatico la classifica con l'esclusione della
società in oggetto verrà aggiornata al prossimo comunicato.
DELIBERA GARA: SERIE C2 girone 3 RUGBY PIAVE – PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY gara del 6 marzo 2016.
Il Giudice sportivo territoriale visto il referto arbitrale del sig. Andrea De Bortoli e gli
allegati rilevato che l'incontro non si è disputato in quanto il campo risultava impraticabile,
P.Q.M. preso atto di ciò e visti gli articoli 27 lettera c) e 28 del regolamento di attività
sportiva, manda gli atti alla commissione organizzatrice gare del comitato regionale veneto per la
riprogrammazione dell'incontro al quale potranno partecipare i giocatori che risulteranno tesserati
a tale data di recupero indipendentemente dalla loro posizione alla data della gara non disputata e
che alla nuova data di effettuazione della stesso non siano impediti per effetto di sanzioni
punitive loro irrogate. Si rimanda all'ufficio amministrazione della FIR la parte di propria
competenza per quanto riguarda il rimborso alla società ospitata in caso di riprogrammazione di
gara.
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BASSORA PAOLO, della RUGBY FRASSINELLE ASD, espulso temporaneamente al 22° del 2°tempo
- DEVINE JOHN ALLEN, della POL. MONTEREALE RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 28° del 2°tempo
- FILON MARCO, della ASD C'E' L'ESTE RUGBY, espulso temporaneamente al 20° del 2°tempo
- PASINI ALESSANDRO, della WEST VERONA RUGBY UNION ASD, espulso temporaneamente al 1° del 2°tempo
- RIZZI CARLO, della VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD, espulso temporaneamente al 31° del 2°tempo
- TAIT GIANCARLO, della ASD ROTALIANA RUGBY, espulso temporaneamente al 33° del 1°tempo
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- COMINATO FRANCESCO, della RUGBY FRASSINELLE ASD, espulso temporaneamente al 41° del 2°tempo
- FACCIOLI ALBERTO, della RUGBY FRASSINELLE ASD, espulso temporaneamente al 31° del 2°tempo
AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo
- PALADIN SIMONE, della GRIFONI RUGBY ODERZO ASD, espulso temporaneamente al 5° del 2°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE
DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91
punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE
- BIANCHINI MATTEO, TESSERA FIR 186661, della RUGBY FRASSINELLE ASD, espulso al 44° del 2°tempo,infraz. Art.
027/01 lett. G) (SPINGEVA VIOLENTEMENTE ALLE SPALLE UN GIOCATORE AVVERSARIO), UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA (dal
7/03/2016 al 13 Marzo 2016 compresi)
ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO
AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE
IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI
- ROMEO ANTONIO, TESSERA FIR 28841, Allenatore della RUGBY FRASSINELLE ASD, espulso al 31° del 2°tempo,
infraz. Art. 028/01 lett. B) (PROTESTE VERSO L'ARBITRO), UNA SETTIMANA DI INTERDIZIONE (dal 10/03/2016 al 16
Marzo 2016 compresi).
Il Segretario del GST – CR Veneto Il Giudice Sportivo Territoriale
Paola Raffaini Avv. Sergio Gerin