Pagina 2 Comunicato GST Serie C2 03
DELIBERA GARA SERIE C POULE 2 DEL 01/11/2015 VALCHIAMPO RUGBY – C'E L'ESTE RUGBY girone 2.
Il Giudice Sportivo Territoriale,
rilevato dal referto del Sig. Dorigo Lorenzo e dagli allegati, che in occasione la società C'E
L'ESTE RUGBY codice Fir 190796, impiegava il giocatore TADDIA OMAR tessera FIR 153722 con maglia
n. 13 squalificato dal GST in data 17/05/2015 vedi comunicato GST C/24 del 20/05/2015 e che lo
stesso risulta squalificato fino al 06/11/2015 e quindi non poteva parteciparvi.
Vista inoltre, la comunicazione dell'elenco squalificati inviata per email a tutte le società in
data 25/08/2015 e pubblicata sul sito del Comitato Regionale Veneto dove risulta che il giocatore
TADDIA OMAR, squalificato nella stagione sportiva 2014/2015 aveva ancora 21 giorni da scontare alla
ripresa del campionato per la nuova stagione sportiva se tesserato.
P.Q.M. visti ed applicati gli articoli 29/1 lett. e) - giocatore non in regola, del Regolamento
di Giustizia e artt. 16 lett. b) e 25 lett. b) del Regolamento Attività Sportiva dichiara la
società C'E L'ESTE RUGBY PERDENTE omologando la gara con il risultato di 20-0 (4-0) in favore
della società VALCHIAMPO RUGBY.
Punisce inoltre la società C'E L'ESTE RUGBY con quattro punti di penalizzazione e con la MULTA DI
euro 100,00=CENTO/00, per infrazione di cui all'articolo 29/1 lettera e).
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BETTARELLO MARCO, della RUGBY LENDINARA ASD, espulso temporaneamente al 33° del 1°tempo
- BICEGO CRISTIAN, della RUGBY FRASSINELLE ASD, espulso temporaneamente al 4° del 2°tempo
- BROMBIN PIETRO, della RUGBY FRASSINELLE ASD, espulso temporaneamente al 28° del 1°tempo
- CAPOGROSSO SANSONE MATTIA, della VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD, espulso temporaneamente al 6° del 1°tempo
- CICOGNA GUIDO, della ASD C'E' L'ESTE RUGBY, espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo
- DE GIOSA SIMONE, della ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE, espulso temporaneamente al 9° del 2°tempo
- FACCIOLI ALBERTO, della RUGBY FRASSINELLE ASD, espulso temporaneamente al 40° del 1°tempo
- FERRARI THOMAS, della POLISPORTIVA OLTREFERSINA ASD, espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- FRANCESCHINO LUCA, della BLACK DUCKS RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
- GOI FLAVIO, della BLACK DUCKS RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 32° del 1°tempo
- LAZZARETTI MARCO, della RUGBY LENDINARA ASD, espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- LAZZARIN FILIPPO, della ASD PADOVA RUGBY 555, espulso temporaneamente al 21° del 2°tempo
- MOMESSO NICOLA, della GRIFONI RUGBY ODERZO ASD, espulso temporaneamente al 30° del 1°tempo
- PALADIN SIMONE, della GRIFONI RUGBY ODERZO ASD, espulso temporaneamente al 16° del 2°tempo
- PEDOT ROBERTO, della ASD ROTALIANA RUGBY, espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo
- PERUFFO ALESSANDRO IGINO, della ASD VALCHIAMPO RUGBY, espulso temporaneamente al 23° del 1°tempo
- PEZZI LUCA, della ASD ROTALIANA RUGBY, espulso temporaneamente al 4° del 2°tempo
- SCARPARO GIANMARCO, della ASD JUNIOR TEAM R. VENEZIA MESTRE, espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo
- SOFFIATO THOMAS, della RUGBY FRASSINELLE ASD, espulso temporaneamente al 35° del 1°tempo
- TONIOLO NICOLA, della ASD PADOVA RUGBY 555, espulso temporaneamente al 18° del 2°tempo
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- MANZO LUCA, della LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD, espulso temporaneamente al 32° del 2°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE
DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91
punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE
- CUKA SIDRIT, tessera 286816, della ASD RUGBY TRENTO, espulso al 25° del 2°tempo, ritenuta sussistente la
circostanza attenuante di cui all'artt.011/02 del R.d.G relativa alla non violenza del pugno sferrato
all'avversario, visto inoltre l'articolo 027/01 lett. K) (PUGNO), applica UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA (dal
2/11/2015 al 8 Novembre 2015 compresi)
ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO
AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE
IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI
- RIZZO MAURIZIO, tessera 0007002, Accompagnatore della ASD C'E' L'ESTE RUGBY, infraz. Art. 028/01 lett. M)
(ATTEST. FATTI NON VERI NELL'ELENCO GIOCATORI IN MERITO ALL'INSERIMENTO IN LISTA DEL GIOCATORE TADDIA OMAR),UN
MESE DI INTERDIZIONE (dal 5/11/2015 al 4 Dicembre 2015 compresi).
Il Segretario del GST – CR Veneto Il Giudice Sportivo Territoriale
Paola Raffaini Avv. Sergio Gerin