COMITATO REGIONALE UMBRO CONCENTRAMENTO UNDER 12
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO GSR/U12/06
MARTIRI DEI LAGER, 65 Riunione del 13/01/16
PERUGIA - 06121 PG
TEL 0755002486 FAX 0755017085
Il GST Umbria vista la segnalazione della Soc. Rugby Perugia Junior Asd che ha riferito di
aver partecipato al concentramento di Orvieto del 12 dicembre 2015, (di cui alla propria
omologa n.6 del 13 Gennaio 2016) , con n. 2 formazioni under 12.
Rilevato che agli atti è risultato che il sig. Fazi Marco, Direttore del concentramento,
aveva trasmesso una sola lista gara. Interpellato al proposito, quest’ultimo ha confermato
che la soc. segnalante in effetti aveva partecipato con due formazioni e lo stesso, dopo
verifica, ha confermato che per errore non aveva trasmesso la seconda lista gara. La lista
mancante è stata quindi ritrasmessa. Per l’effetto si procede alla rettifica e modifica
dell’omologazione in parola che, nel testo sotto riportato, sostituisce integralmente ogni e
qualsiasi omologazione precedentemente trasmessa.
Omologazione Giornata Concentramento N° 08 del 12/12/2015
Concentramento 01 del 13/12/2015 ORVIETO
Località ORVIETO
Direttore Sig. FAZI,MARCO
Arbitro Sig.
Squadre Partecipanti N° Giocatori Esito
0190757 C.U.S. PERUGIA ASD 2 NON VALIDO
0259471 FOLIGNO RUGBY ASD 8 NON VALIDO
0290894 ASD UNIONE ORVIETANA RUGBY 13 NON VALIDO
0306443 RUGBY PERUGIA JUNIOR ASD 15 VALIDO
0306443 RUGBY PERUGIA JUNIOR ASD n°2 14 VALIDO
0401380 ASD RUGBY GUBBIO 1984 13 NON VALIDO
0486234 POL.VIRGILIO MAROSO TERNI SRL 15 VALIDO
ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI
- BERETTONI ROBERTO, Allenatore della ASD RUGBY GUBBIO 1984, segnalato al 1° del 1° tempo
infraz. Art. 028/01 lett. K) (ATTO CONTRARIO SPIRITO GIOCO),QUATTRO SETTIMANE DI INTERDIZIONE (dal
14/01/2016 al 10 Febbraio 2016 compresi)
- ZUCCHERI CHRISTIAN, Accompagnatore della RUGBY PERUGIA JUNIOR ASD, segnalato al 1° del 1° tempo
infraz. Art. 028/01 lett. K) (ATTO CONTRARIO SPIRITO GIOCO),DIECI GIORNI DI INTERDIZIONE (dal
14/01/2016 al 23 Gennaio 2016 compresi)
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN
APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni
sportive) E AI SENSI DELL'ART.90punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL
TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL
FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA
STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
F.I.R F.I.R
Segreteria GSR Il Giudice Sportivo
Sig. Chiérico Gastón Avv. Paolo Pinti