Comitato regionale Umbria - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C2 - Comunicato del 27/04/16
COMITATO REGIONALE UMBRO CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C2
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO GSR/C2/17
MARTIRI DEI LAGER, 65 Riunione del 27/04/16
PERUGIA - 06121 PG
TEL 0755002486 FAX 0755017085
Omologazione risultati gare del 23/04/2016 - 1° giornata - UNICO - Fase Suppletiva - 1°
Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
CITTA DI CASTELLO RUGBY ASD -GUARDIA MARTANA RUGBY ASD 20 - 0 RINUNCIA
C L A S S I F I C A Girone 1
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
CITTA DI CASTELLO RUGBY ASD 5 1 1 0 0 4 20 0 20 0 1
GUARDIA MARTANA RUGBY ASD 4- 1 0 0 1 0 0 20 -20 4- 1
Delibera Gara C2 terza fase CITTA DI CASTELLO RUGBY ASD – GUARDIA MARTANA RUGBY ASD
Il Giudice Sportivo Territoriale vista la comunicazione con la quale il CrUmbro ha annullato
la gara in oggetto a seguito della rinuncia della società GUARDIA MARTANA RUGBY ASD.
Il Cr organizzatore ha anche rappresentato che:
“La terza fase di campionato serie C2 riguardava solo ed esclusivamente le due Società in
oggetto che non avevano potuto completare il numero minimo di gare durante la disputa della
seconda fase organizzata dal CRMarche a seguito del ritiro dal campionato di altra società.
Dovendo le stesse società disputare una sola gara il Crumbro si è avvalso della facoltà di
organizzare una gara unica, sentito il parere favorevole dell’ufficio tecnico federale. Il
Crumbro per limitare i costi delle Società legati all’organizzazione della gara in un campo
neutro ha suggerito alle stesse di accordarsi per disputare la gara in uno dei due campi
societari. Le società si sono accordate per giocare a Città di Castello.”
Visti:
- l’art. 24, primo comma, Reg. Attività sportiva;
- l’art. 25 lett. a)Reg. Attività sportiva;
- l’art. 16 lett. b Reg. Attività sportiva
- l’art. 29, primo comma lettera e) Reg. di Giustizia, come integrato dalla Circolare
Informativa 2015-2016 punto 10.2 par.n.5.
Ritenuto di dover tenere conto delle modalità particolari di organizzazione della terza fase
del campionato relative all’individuazione della sede della gara unica.
DICHIARA
- La Soc. GUARDIA MARTANA RUGBY ASD rinunciataria e perdente con il punteggio di 20 a 0 in
favore della CITTA DI CASTELLO RUGBY ASD e DISPONE nei suoi confronti la penalizzazione di
quattro punti in classifica e la multa di 250.00 (€ Duecentocinquanta/00). Alla residua
parte della sanzione (multa per rinuncia gara in trasferta) si ritiene di applicare le
attenuanti generiche previste all’art. 11 punto 2 del Reg.di Giustizia.
F.I.R F.I.R
Segreteria GSR Il Giudice Sportivo
Sig. Chiérico Gastón Avv. Paolo Pinti