Comitato regionale Umbria - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C2 - Comunicato del 28/10/15
COMITATO REGIONALE UMBRO CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C2
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO GSR/C2/02
MARTIRI DEI LAGER, 65 Riunione del 28/10/15
PERUGIA - 06121 PG
TEL 0755002486 FAX 0755017085
Omologazione risultati gare del 25/10/2015 - 2° giornata di ANDATA - 1°Fase Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
FOLIGNO RUGBY ASD -ASD UNIONE ORVIETANA RUGBY 20 – 0 V.Delibera Sig. MERLI D.
GUARDIA MARTANA RUGBY ASD -AMATORI PERUGIA RUGBY 2003 ASD 5 - 29 (1- 5) Sig. BEVAGNA S.
C.U.S. PERUGIA ASD -CITTA DI CASTELLO RUGBY ASD 26 - 0 (3- 0) Sig. LASAGNI L.
C L A S S I F I C A Girone 1
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
FOLIGNO RUGBY ASD 9 2 2 0 0 6 33 11 22 0 2
AMATORI PERUGIA RUGBY 2003 ASD 2 2 1 0 1 6 37 15 22 4- 2
CITTA DI CASTELLO RUGBY ASD 1 2 1 0 1 9 58 40 18 4- 2
C.U.S. PERUGIA ASD 1 2 1 0 1 4 37 13 24 4- 2
GUARDIA MARTANA RUGBY ASD 4- 2 0 0 2 3 19 87 -68 4- 2
ASD UNIONE ORVIETANA RUGBY 4- 2 1 0 1 1 10 28 -18 8- 2
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- NUCCIONI FRANCESCO, della ASD UNIONE ORVIETANA RUGBY, espulso temporaneamente al 7° del
2°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A
PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE 99/2012 (valida per
tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
DELIBERA GARA Foligno Rugby Asd - Unione Orvietana Asd del 25 ottobre 2015
Il Giudice Sportivo Territoriale
- visto il referto arbitrale del Sig. Dario Merli, nel quale risulta aver partecipato per la società Unione Orvietana Asd
2014 il giocatore Sig. Pier Paolo Troili (tess. n° 83901), il quale risulta squalificato fino al 31 ottobre 2015;
- considerato che lo stesso Pier Paolo Troili era stato indicato nell’elenco squalificati inviato alle società umbre dal GST in
data 28.07.2015 con un residuo di 14 giorni di squalifica;
- che la sanzione residua in applicazione dell’art. 91 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia e della Delibera Federale n° 99/2012,
valida per tutte le stagioni sportive, è stata sospesa in data 22 Aprile 2015 (data di fine Campionato Serie C gruppo 2
Umbro-Toscano) e ha ripreso a decorrere a far data dal 17/10/2015;
- rilevato che Pier Paolo Troili , dunque, alla data della gara doveva ancora scontare 7 giorni di squalifica;
- considerato che lo stesso Pier Paolo Troili ha preso parte alla gara del 25 ottobre 2015, non avendo ancora scontato la
sanzione residua;
Per quanto esposto :
VISTI gli artt. 29/1 lett. e) del Regolamento di Giustizia e artt. 16 lett. b) e 25 lett. b) del Regolamento Attività Sportiva,
Dichiara
la società Unione Orvietana Asd 2014 perdente con il risultato di 0 a 20 (mete 0 – 4), (anziché 5 a 24 - mete 1 – 3 risultato
conseguito sul campo) in favore della società Foligno Rugby Asd.; la punisce inoltre con la penalizzazione di 4 (quattro)
punti in classifica e con la MULTA di € 100,00 (CENTO/00).
F.I.R F.I.R
Segreteria GSR Il Giudice Sportivo
Sig. Chiérico Gastón Avv. Paolo Pinti