Comitato regionale Toscana - Campionato c2 - Comunicato del 01/04/16
COMITATO TOSCANO
COMUNICATO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
C/O COMITATO REGIONALE TOSCANO
C2/19
RIUNIONE DEL 01/04/16
LIVORNO - 57120
0586 867071
St.Sp. 2015/2016
Omologazione risultati gare del 20/03/2016 - 5 giornata di RITORNO - 1 Fase Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
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Girone 2
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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ELBA RUGBY A.S.D. -RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA ASD 0 - 20 PERSA Sig. OLIVER A.
C L A S S I F I C A Girone 1
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
U.S.FIRENZE RUGBY 1931 ASD 62 14 13 0 1 61 400 140 260 0 14
CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL 62 15 12 0 3 87 524 162 362 0 15
RUGBY LUCCA ASD 57 15 12 0 3 78 497 222 275 0 15
POLISPORTIVA SIECI ASD 46 14 9 0 5 40 283 154 129 0 14
RUGBY CLANIS CORTONA 38 15 9 0 6 33 250 324 -74 4- 15
ASD UNIONE RUGBY MONTELUPO EMPOLI 30 14 6 0 8 46 290 332 -42 0 14
RUGBY ETRUSCHI LIVORNO ASD 25 13 5 0 8 20 165 224 -59 0 13
AMATORI RUGBY PRATO A.S.D. 24 13 6 0 7 51 316 249 67 8- 13
RUGBY G.S. BELLARIA CAPPUCCINI ASD 12 15 2 0 13 39 257 381 -124 4- 15
VASARI RUGBY AREZZO ASD 8 15 4 0 11 28 182 439 -257 12- 15
VIKINGS CHIANCIANO RUGBY A.S.D. 3- 15 1 0 14 16 106 643 -537 8- 15
C L A S S I F I C A Girone 2
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA ASD 64 15 13 0 2 68 412 126 286 0 15
ELBA RUGBY A.S.D. 64 15 14 0 1 121 718 76 642 4- 15
RUGBY MUGELLO ASD 45 15 9 1 5 47 303 249 54 0 15
ROOSTER RUGBY GALLUZZO ASD 42 14 9 0 5 32 280 213 67 0 14
GISPI RUGBY PRATO SOC.COOP.S.D.ARL 33 14 7 0 7 38 267 346 -79 0 14
GROSSETO RUGBY CLUB ASD 27 14 7 1 6 30 217 191 26 8- 14
APUANI RUGBY MASSA ASD 24 14 4 1 9 30 190 323 -133 0 14
ASD UNION RUGBY TIRRENO 22 15 6 0 9 17 150 423 -273 4- 15
FLORENTIA RUGBY A.S.D. 21 15 4 1 10 34 219 322 -103 0 15
LA DEGNA TANA RUGBY PISTOIA ASD 19 14 4 0 10 33 233 322 -89 4- 14
ASD GAMBASSI RUGBY 1 15 1 0 14 21 177 575 -398 4- 15
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A
PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA
DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive)
E AI SENSI DELL'ART.91
punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
-FERRINI ALESSIO, capitano del Rugby Elba ASD, segnalato a fine gara, infraz. Art.
027/01 lett. a) (CAPITANO NON COLLABORATIVO),art. 27/1 lett. B) (proteste)QUATTRO
SETTIMANE DI SQUALIFICA(dal 01/04/2016 al 28 Aprile 2016 compresi)E INTERDIZIONE
NELLE FUNZIONI DA CAPITANO PER TRE SETTIMANE (dal 29/04/16 al 19 maggio 2016
compresi)
ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL
TESSERAMENTO
AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO
CHE
IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA
STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI
-SANS JEAN LUC, ALLENATORE DEL ELBA RUGBY ASD, segnalato a fine gara, infraz. Art.
028/01 lett. B) (PROTESTE),UN MESE DI INTERDIZIONE(dal 1/04/2016 al 30 Aprile 2016
compresi)
DELIBERA GST
DECISIONE RECLAMO ELBA RUGBY-GARA C2 ELBA RUGBY/EMERGENTI CECINA DEL 20/03/16
Il Giudice Sportivo Territoriale, aperta la procedura prevista dall’art. 58 RdG a seguito dell’istanza ritualmente
interposta dalla società Elba Rugby, letta la memoria tempestivamente depositata dalla contro interessata Rugby
Club Emergenti Cecina, ritenuto con ciò integrato il contraddittorio previsto dall’art. 59 RdG, ritenuto altresì
necessario, all’esito della lettura del referto arbitrale e delle predette istanze e memorie, di sentire a chiarimenti il
D.G., letta infine l’integrazione di referto fatta pervenire da quest’ultimo in data 30.03.2016, in seguito al proprio
provvedimento ex art. 58 R.d.G. emesso in data 23.03.2016, assume la seguente
Pronuncia
nel proprio referto di gara l’arbitro riportava che al minuto 34° del secondo tempo della partita Elba Rugby Rugby
Club Emergenti Cecina, in occasione di una rissa che coinvolgeva circa 3-4 giocatori per squadra i quali si
spingevano e che non son stati da lui in alcun modo identificati e/o sanzionati avrebbe ricevuto una spinta da un
soggetto non inserito in nessuno dei due modelli B ma che indossava una giacca con i colori dell’Elba. La spinta lo
avrebbe fatto indietreggiare ma non lo avrebbe fatto cadere. Una volta seda la rissa il DG ha raggiunto tale persona
chiedendole di identificarsi ma questa si rifiutava; stando al referto anche i dirigenti e l’accompagnatore dell’Elba,
seppur appositamente interpellati dal D.G. si sarebbero rifiutati d’identificarlo. Tuttavia Il D.G. avrebbe richiamato i
capitani con la volontà di riprendere comunque la partita ma le continue contestazioni di quello dell’Elba lo
avrebbero indotto a sospendere la partita.
Ha interposto istanza l’Elba rugby la quale, senza negare la sussistenza della rissa ma nulla riferendo in ordine alla
spinta ricevuta dal D.G., ha lamentato il fatto che non ricorressero le condizioni per sospendere la partita perché
dopo la rissa l’arbitro aveva potuto parlare regolarmente con i capitani poiché gli animi si erano sedati e non ha
provveduto a nessuna espulsione.
Per parte sua il Cecina con la propria memoria ha ricondotto la decisone del D.G. di sospendere la gara al fatto che
nessuno dei tesserati dell’Elba avesse riferito all’arbitro il nominativo della persona che lo aveva spinto.
Infine il D.G. sentito telefonicamente a chiarimenti, ha poi inviato al sottoscritto un integrazione di referto
(ritualmente inoltrata anche al comitato) con la quale precisa Il capitano d'Elba (Nummer 19 vice capitano, perche' il capitino
era sostenuato prima) ha continuato protestare a mi. Ho lui chiesto 3 volti essere silenzio, ma non si conformarsi con mia richiesta. In questo
momento ho fatto la decisione fermare la partita, perche' sensa la possibilita comunicare con il capitano d'Elba non era possibile contollare suoi
gioccatori e fino la partite in securezze.
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Tanto premesso sulla ricostruzione del fatto storico e sugli argomenti spesi dalle due società per perorare le proprie
ragioni deve preliminarmente rilevarsi come l’istanza della società Elba non sia priva di pregio laddove evidenzia
come la decisione di sospendere la gara a 5minuti dal termine del tempo regolamentare non sia stata determinata
dall’aggressione subita dal D.G., la quale ha rappresentato, al massimo, un presupposto rispetto a tale decisione.
Infatti per quanto riguarda le decisioni in ordine all’omologazione della gara sia il referto arbitrale e la sua
integrazione i quali sarebbero peraltro di per se già fonti di prova piena che poi gli scritti delle due società
convergono nel far ritenere che, come detto, le decisione di sospendere la gara non sia stata adottata dal D.G. in
conseguenza della predetta aggressione. Infatti lo stesso D.G. ha ricondotto tale decisione al comportamento non
collaborativo tenuto successivamente dai giocatori, in particolare da colui che in quel momento svolgeva il ruolo di
capitano, e dai tesserati dell’Elba.
Stando così le cose ritiene lo scrivente che non sia compito funzionale ed istituzionale del G.S.T. valutare l’efficacia e
l’opportunità delle decisioni arbitrali, ma verificare esclusivamente la loro conformità alle norme federali. In
particolare in questo caso bisogna valutare se sussistano o meno le condizioni previste dall’art. 16, ultimo comma del
RAS per disporre la ripetizione della gara, ovvero se la sua sospensione sia dipesa da un fatto non addebitabile ai
soggetti affiliati.
In proposito alla luce dell’integrazione del referto arbitrale non può non rilevarsi come il D.G. abbia adottato tale
decisione in ragione del contegno tenuto dal facente funzioni di capitano e dagli altri tesserati dell’Elba che, essendo
stato ritenuto non collaborativo, alla luce del presupposto della precedente aggressione subita dal D.G., gli ha fatto
ritenere che non sussistessero più le condizioni per concludere la gara “in sicurezza”.
Ne consegue che, in questo caso, non solo non può applicarsi l’ultimo comma dell’art. 16 del Ras ma devono
applicarsi gli art.li 15 e 16, primo comma, lettera b) del Ras e 29, primo comma, lettera I) R.d.G. con ogni
consequenziale pronuncia.
Per quanto riguarda la spinta subita dall’arbitro, essa devessere sanzionata a norma dell’art. 30, primo comma,
lettera c) R.d.G. Tuttavia le circostanze di tempo e di luogo in cui tale condotta sarebbe stata posta in essere, il fatto
che essa non abbia avuto alcun tipo di conseguenze, nonché il contegno tranquillo e pacifico mostrato dai giocatori e
dal pubblico dell’Elba alla fine della partita e durante il “terzo tempo”( a cui ha partecipato anche l’arbitro)
consentono di contenere le sanzioni da irrogarsi in una misura prossima al minimo edittale.
P.T.M.
Il Giudice sportivo Territoriale, visti gli art.li 15 e 16, primo comma, lettera b) del Ras e 29, primo comma, lettera I)
R.d.G. dichiara l’Elba Rugby perdente 20 a 0 e dispone l’ulteriore sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica.
Visto l’art. 30, primo comma lettera c) RdG. dispone nei confronti della predetta società la sanzione della squalifica
del campo per una giornata e quella pecuniaria di €. 200,00
Visto l’art. 27, primo comma, lettere a) e b) R.D.G. dispone nei confronti del sig. FERRINI ALESSIO la sanzione della
squalifica per quattro settimane, nonché l’interdizione svolgere le funzioni di capitano per le successive tre
settimane.
Visto l’art. 28, primo comma, lettere b) dispone nei confronti dell’allenatore, sig. SANS JEAN LUC la sanzione
dell’interdizione per un mese.
Infine dispone la trasmissione del presente provvedimento nonché di tutti gli atti relativi alla partita in oggetto alla
Procura federale per tutte le eventuali determinazioni ritenute di sua competenza.
Il Segretario Il Giudice Sportivo Territoriale
Gabriella Bernacca Avv. Debora Bandoni; Avv. Stefano Belli