Comitato regionale Sicilia - Campionato UNDER 18 Comunicato del 15/03/2017
Ufficio del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE Campionato UNDER 18
C/O Comitato Regionale Siciliano F.I.R. Comunicato U18/15/GSR
Via del Rotolo,46 Pal. B sc.b Riunione del 15/03/2017
Catania 95126 CT
095,506287 (FAX 095,506421)
Stagione Sportiva 2016/2017
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
Omologazione risultati gare del 12/03/2017 - 5° giornata di RITORNO - 1°Fase Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
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Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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DOMUSBET AMATORI RUGBY CATANI-TRISKELE RUGBY SICILIA ASD 15 - 24 ( 2- 4) Sig. MARCHESE M.
RUGBY I BRIGANTI ASD ONLUS -POL. PALERMO RUGBY ASD RIPROGR Sig.
RAGUSA RUGBY CLUB S.PADUA ASD-ASD FIAMMA CIBALI CATANIA RUGBY 29 - 8 ( 5- 1) Sig. BUSCEMI G.
C L A S S I F I C A Girone 1
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RAGUSA RUGBY CLUB S.PADUA ASD 44 10 9 0 1 61 377 108 269 0 11
AUDAX RUGBY RAGUSA ASD 43 10 9 0 1 42 270 83 187 0 12
TRISKELE RUGBY SICILIA ASD 31 10 7 0 3 53 321 128 193 4- 11
ASD FIAMMA CIBALI CATANIA RUGBY 31 9 6 1 2 32 215 113 102 0 11
C. AVV. SPORT. RUGBY REGGIO ASD 25 11 4 1 6 32 235 169 66 0 12
DOMUSBET AMATORI RUGBY CATANIA 17 11 3 0 8 13 107 462 -355 4 13
POL. PALERMO RUGBY ASD 2 9 1 0 8 12 67 333 -266 4- 11
RUGBY I BRIGANTI ASD ONLUS 9- 10 0 0 10 14 96 292 -196 12- 11
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- RAGUSA GABRIELE, della RAGUSA RUGBY CLUB S.PADUA ASD, espulso temporaneamente al 18° del 2°tempo
AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo
- DIMARTINO DAMIANO, della RAGUSA RUGBY CLUB S.PADUA ASD, espulso temporaneamente al 14° del 2°tempo
- VASTA GUIDO ANDREA, della ASD FIAMMA CIBALI CATANIA RUGBY, espulso temporaneamente al 8° del 1°tempo
ATTENZIONE - LA SCADENZA DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA E SOGGETTA A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA
DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91
punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE
- DAMASO AMBROGIO (tess. FIR n. 389237) della soc. Domusbet Amatori Catania Rugby, espulso al 33’ del 2° tempo, infrazione art.
28/1 lett. b) Reg. di Giustizia (proteste e comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro) DUE settimane di squalifica e,
al termine dell’incontro, infrazione art. 28/1 lett. d) (minaccia di aggressione nei confronti dell’arbitro) TRE mesi di squalifica
e così complessivamente TRE MESI e DUE SETTIMANE di SQUALIFICA, dal 13.3.2017 al 27.6.2017 compreso.
PROVVEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. RUGBY I BRIGANTI A.S.D. ONLUS PER “L’ELIMINAZIONE, IN FAVORE DELLA BRIGANTI
A.S.D. DEI PUNTI DI PENALITA’ INFLITTI E LA REVOCA DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI € 250,00” COMMINATE CON PROVVEDIMENTO U18/14/GSR
DEL 08/03/2017 IN RELAZIONE ALLA GARA DEL 5.3.2017 C. AVV. SPORT RUGBY REGGIO ASD RUGBY I BRIGANTI ASD
Il Giudice Sportivo,
visto il ricorso proposto con e-mail del 15.03.2017 00:50, mittente “Rugby I Briganti ASD Onlus (Federale)”
sict.rugbyibrigantiasd@federugby.it a firma del Presidente Dott. Curcuruto Stefano e con il quale viene chiesto quanto in oggetto;
ritenuto che l’art. 57 del Regolamento di Giustizia della F.I.R. prevede la possibilità di proporre istanza avverso le decisioni
omologatorie e decisorie dei Giudici Sportivi Territoriali entro il termine di tre giorni dal compimento dell’evento (gara) per
fatti e situazioni relativi ad eventi sui quali il Giudice non ha ancora assunto la propria deliberazione omologatoria e
sanzionatoria;
ritenuto, peraltro, che il ricorso in oggetto proposto dal Presidente della soc. Rugby I Briganti A.S.D. Onlus va considerato
come una sorta di impugnazione del provvedimento di cui alla delibera U18/14/GST del 8.03.2017 e relativo alla gara del 5.3.2017,
ragione per la quale la competenza a decidere in merito risulta attribuita ex art. 61 del Regolamento di Giustizia della FIR alla
Corte sportiva di appello nel termine perentorio ivi previsto di sette giorni dalla data in cui è stato pubblicata la pronuncia
da impugnare;
per tali motivi il Giudice sportivo,
- visti gli artt. 56 e seg.ti del Regolamento di Giustizia della F.I.R., dichiara inammissibile ed improponibile il ricorso in
oggetto;
- dispone che venga data immediata comunicazione all’interessato e contestuale pubblicazione della presente pronuncia da parte
della Segreteria.
Il Segretario Il Giudice Sportivo
Giovanni Manduca Avv. Mario Marchi