Ufficio del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE Campionato Serie C – POULE 1
C/O Comitato Regionale Siciliano F.I.R. Comunicato C1/07/GSR
Via del Rotolo,46 Pal. B sc.b Riunione del 07/12/2016
Catania – 95126 CT
095,506287 (FAX 095,506421)
Stagione Sportiva 2016/2017
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
Omologazione risultati gare del 4/12/2016 - 2° giornata di RITORNO - 1°Fase Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
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Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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RAGUSA RUGBY CLUB S.PADUA ASD-POL. PALERMO RUGBY ASD 45 - 14 ( 6- 1) Sig. GURRIERI G.
UNIONE RUGBY AQUILE DEL TIRRE-SSDSSYRAKO RUGBY CLUB 21 - 15 ( 3- 2) Sig. BUSCEMI G.
ASD CUS CATANIA RUGBY -C.L.C.MESSINA RUGBY ASD 23 - 24 ( 2- 3) Sig. ANGHELONI A.
C L A S S I F I C A Girone 1
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD CUS CATANIA RUGBY 29 7 6 0 1 43 294 79 215 0 7
C.L.C.MESSINA RUGBY ASD 26 7 5 0 2 30 212 87 125 0 7
RAGUSA RUGBY CLUB S.PADUA ASD 23 7 5 0 2 19 141 125 16 0 7
POL. PALERMO RUGBY ASD 11 7 2 0 5 13 99 164 -65 0 7
SSD SYRAKO RUGBY CLUB 9 7 2 0 5 8 93 213 -120 0 7
UNIONE RUGBY AQUILE DEL TIRRENO ASD 5 7 1 0 6 13 85 256 -171 0 7
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- AMATO ROBERTO, della UNIONE RUGBY AQUILE DEL TIRRENO ASD, espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo
- REYES JR THOMAS LEE, della SSD SYRAKO RUGBY CLUB, espulso temporaneamente al 37° del 1°tempo
- RUSSO GIUSEPPE, della ASD CUS CATANIA RUGBY, espulso temporaneamente al 20° del 2°tempo
- SANTORO GABRIELE, della ASD CUS CATANIA RUGBY, espulso temporaneamente al 8° del 2°tempo
- SETTINERI ETTORE, della POL. PALERMO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 37° del 1°tempo
- USLIYANA ARACHCHI SHEHAN, della SSD SYRAKO RUGBY CLUB, espulso temporaneamente al 18° del 2°tempo
- VENUTI SIMONE, della SSD SYRAKO RUGBY CLUB, espulso temporaneamente al 24° del 2°tempo
PROVVEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. UNIONE RUGBY AQUILE DEL TIRRENO ASD PER L’ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE DELLA
INTERDIZIONE PER UN MESE DEL TESSERATO RUGOLO FRANCESCO, ACCOMPAGNATORE DELLA UNIONE RUGBY AQUILE DEL TIRRENO ASD, E DELLA SANZIONE
PECUNIARIA DI € 50,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA’, COMMINATE CON PROVVEDIMENTO C1/06/GSR DEL 30.11.2016 RELATIVAMENTE ALLA GARA
DEL 27.11.2016 POL. PALERMO RUGBY ASD – UNIONE RUGBY AQUILE DEL TIRRENO ASD
Il Giudice Sportivo,
visto il ricorso proposto con e-mail del 02.12.2016 h. 14,43 mittente sime.unionerugbyaquiledeltirreno@federugby.ite a firma
del Presidente Sig. Natale Tricamo e con il quale viene chiesto quanto in oggetto;
ritenuto che l’art. 57 del Regolamento di Giustizia della F.I.R. prevede la possibilità di proporre istanza avverso le decisioni
omologatorie e decisorie dei Giudici Sportivi Territoriali entro il termine di tre giorni dal compimento dell’evento (gara) per
fatti e situazioni relativi ad eventi sui quali il Giudice non ha ancora assunto la propria deliberazione omologatoria e
sanzionatoria;
ritenuto, peraltro, che il ricorso in oggetto proposto dal Presidente della Unione Rugby Aquile del Tirreno ASD va considerato
come una sorta di impugnazione del provvedimento di cui alla delibera C1/06/GSR del 30.11.2016 e relativo alla gara del 27.11.2016,
ragione per la quale la competenza a decidere in merito risulta attribuita ex art. 61 del Regolamento di Giustizia della FIR alla
Corte sportiva di appello nel termine perentorio ivi previsto di sette giorni dalla data in cui è stato pubblicata la pronuncia
da impugnare;
per tali motivi il Giudice sportivo,
- visti gli artt. 56 e seg.ti del Regolamento di Giustizia della F.I.R., dichiara inammissibile ed improponibile il ricorso in
oggetto;
- dispone che venga data immediata comunicazione all’interessato e contestuale pubblicazione della presente pronuncia da parte
della Segreteria.
Il Segretario Il Giudice Sportivo
Giovanni Manduca Avv. Mario Marchi