CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA Comunicato del 17 maggio 2017
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
Ufficio del Giudice Sportivo COMUNICATO ECC/27/GS
Curva Nord - Stadio Olimpico (Riunione del 17 maggio 2017)
00194 ROMA - tel.06/452131.41.42.43.27
DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’ RUGBY
CALVISANO SSD ARL IN DATA 10 MAGGIO 2017
Il Giudice Sportivo,
vista l’istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla società Rugby Calvisano
Ssd Arl e notificata al Giudice Sportivo a mezzo comunicazione PEC, in data 10 maggio 2017 ore 16.10 e protocollata
l’11 maggio 2017 (prot. 584), firmata dal Presidente Alessandro VACCARI, con la quale venivano segnalati due falli di
antigioco commessi da due distinti giocatori della Rugby Viadana: uno dal giocatore Juan Ignacio BREX nei confronti di
Alberto CHIESA della Rugby Calvisano ssd Arl e l’altro, dal giocatore n. 2 Giovanni SCALVI nei confronti dell’atleta n. 4
Augustin CAVALIERI della Rugby Calvisano SSD ARL, in occasione della gara di Semifinale di Andata del Campionato di
Eccellenza Rugby Viadana Ssd Arl Rugby Calvisano Ssd Arl. del 7 maggio 2017;
considerato che nell’istanza la società Rugby Calvisano Ssd Arl faceva espressa riserva di trasmettere ulteriore
documentazione relativa ai fatti di cui al procedimento (riserva di motivi), che tale produzione documentale veniva
inoltrata in data 10 maggio 2017 con l’invio di una ulteriore Pec (ore 17.30) contenente il video del secondo episodio
contestato;
in ragione di ciò il Giudice Sportivo assegnava alle parti i termini di cui all’art. 58 Regolamento di Giustizia e fissava
l’udienza di decisione.
La prefata ordinanza veniva notificata con comunicazione Pec in data 11 maggio 2017 (ore 12.05) alla società Rugby
Calvisano SSD Arl. ed alla società Rugby Viadana (ore 12.19) ed il video a mezzo procedura WE TRANSFER (ore 12.23).
In data 15 maggio 2017 (ore 10.21), la società Rugby Viadana 1970 SSD ARL, a mezzo del Presidente Davide Tizzi,
notificava con Posta Elettronica Certificata (PEC) una memoria difensiva ai sensi dell’art. 59 Regolamento di Giustizia e
tramite invio WE TRANFER un video della gara con alcuni episodi specifici.
Con la produzione documentale operata delle parti la fase istruttoria p considerarsi completata.
Il procedimento trae origine dall’invio di una istanza ex art. 57 Regolamento di Giustizia notificata dalla società Rugby
Calvisano affinché il Giudice Sportivo provvedesse ad instaurare il procedimento disciplinare avverso due tesserati della
società Rugby Viadana, rei di aver commesso falli di antigioco nei confronti di due propri giocatori.
L’istante afferma che “….in data 7 maggio 2017 alle ore 16,00 si è tenuta la partita di Semifinale del Campionato
Italiano di Eccellenza Rugby Viadana Rugby Calvisano, chiede con la presente ai sensi dell’art. 57 Regolamento di
Giustizia che il Giudice Sportivo Nazionale istauri procedimento disciplinare nei confronti dei giocatori tesserati per la
società Rugby Viadana 1970 Sigg.ri Juan Ignacio Brex (n.13) e Giovanni Scalvi (n.2) in merito ai fatti di seguito descritti.
Istanza di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del n. 13 del Rugby Viadana 1970 Sig. Juan Ignacio Brex in
ordine all’illecito tecnico di cui all’art. 27 lett. S) Reg. Giust. Al minuto 1:50 (circa) del primo tempo dell’incontro, a
seguito di un calcio up and under eseguito da un atleta del Rugby Viadana 1970, il giocatore del Rugby Calvisano
Alberto Chiesa (n.15) saltava all’interno dei propri 22” intento a ricevere al volo il pallone. Appena entrato in possesso
dell’ovale, mentre ancora entrambi i propri piedi erano sollevati da terra, veniva colpito all’altezza delle ginocchia dal n.
13 del Rugby Viadana, sig. Juan Ignacio Brex, cadendo rovinosamente e pericolosamente a terra. Come desumibile
dall’estratto della partita che, quale mezzo di prova, si allega alla presente, il sig. Brex non ha posto in essere alcun
comportamento diretto ad evitare lo scontro, proseguendo nella propria corsa e rendendo così inevitabile l’impatto con
il giocatore del Calvisano (allegato n.1).
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Com.ECC/27/GS pag. 2
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RUGBY CALVISANO SSD ARL IN DATA 10 MAGGIO 2017
In conseguenza dell’azione del sig. Brex il sig. Chiesa pativa un infortunio al ginocchio sinistro che, nonostante la
fasciatura applicata, non gli consentiva di terminare la partita. Come da documentazione medica che si allega, a seguito
di risonanza magnetica è stato accertato che nell’occasione sopradescritta il sig. Chiesa ha subito la “distrazione del
collaterale mediale all’inserzione del femorale” nonché la “lesione intrameniscale del corno posteriore del menisco
mediale”. (allegato n. 2) A fronte del referto di cui sopra, i sanitari, nell’immediato, hanno prescritto al giocatore di
mantenere l’arto “in scarico” –non appoggiandolo a terra- e di proseguire con l’immobilizzazione dello stesso a mezzo di
un tutore riservandosi ogni ulteriore valutazione. La gravità di tale lesione appare manifesta. L’illiceità della condotta
del Brex è stata rilevata altresì dalla terna arbitrale che decideva di sanzionare il giocatore con una semplice
ammonizione. Si precisa che il fatto che l’episodio sia stato vagliato dai giudici di gara non pregiudica l’instaurazione del
richiesto procedimento disciplinare a carico del giocatore del Viadana fondato sull’utilizzo della prova televisiva, ciò in
quanto le norme di riferimento contenute nel Regolamento di Giustizia specificano come tale procedura e tale mezzo di
prova possano essere invocati ogniqualvolta il comportamento scorretto abbia causato una lesione grave o gravissima,
anche nei casi in cui il comportamento non sia sfuggito agli ufficiali di gara. Sul punto si evidenzia come la lesione patita
dal sig. Chiesa rientri appieno nella tipologia di lesioni contemplata dalle predette norme in ossequio all’interpretazione
già fornita dal Giudice Sportivo Nazionale secondo la quale al fine dell’individuazione della gravità delle lesione non è
determinante il rinvio ad ulteriori normative (quali, ad esempio, l’art. 583 c.p.). Si chiede pertanto che codesto Giudice
Sportivo voglia emettere provvedimento sanzionatorio nei confronti del sig. Juan Ignacio Brex, tesserato della società
Rugby Viadana 1970, in ordine alla fattispecie di cui all’art. 27 lett. s) Reg. di Giustizia Ovvero per qualsivoglia diverso
illecito che vorrà riconoscere nei fatti sopra descritti. Istanza di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del n.
2 del Rugby Viadana 1970 Sig. Giovanni Scalvi in ordine all’illecito tecnico di cui all’art. 27 lett. K) Reg. Giust. Nel corso
del secondo tempo della partita, al minuto 67, il giocatore del Rugby Calvisano Sig. Augustin Cavalieri veniva colpito al
volto da un pugno inferto dal n. 2 del Rugby Viadana sig. Scalvi Giovanni. Si allega alla presente l’estratto delle riprese
televisive (allegato n.3). Da queste ultime si desume come il comportamento del giocatore del Viadana fosse
completamente estraneo all’azione di gioco e non sia stato rilevato dai direttori di gara, circostanza quest’ultima
attestata dal fatto che gli stessi non abbiano sanzionato in alcun modo il sig. Scalvi nonostante il gesto sia stato,
oltreché violento, del tutto gratuito, ingiustificato, non riconducibile ad alcuna azione lecita di gioco, non scusabile. Si
chiede pertanto che Codesto Giudice Sportivo Nazionale voglia emettere provvedimento sanzionatorio nei confronti del
sig. Giovanni Scalvi, tesserato della società Rugby Viadana, in ordine alla fattispecie di cui all’art. 27 lett. K)
Regolamento di Giustizia ovvero per ogni diverso illecito che vorrà riconoscere nei fatti sopra descritti.
Resisteva con una memoria la Rugby Viadana 1970 la quale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza poiché
quanto dedotto dalla controparte doveva considerarsi infondato per i seguenti motivi “….Istanza della Rugby Calvisano
nei confronti del Sig. Juan Ignacio Brex: L’istanza è inammissibile nonché palesemente infondata, per i seguenti motivi.
L’episodio, verificatosi al minuto 10°, riguarda un contatto tra Brex che corre, cercando di recuperare un calcio e
guardando esclusivamente la palla, e Chiesa che, all’improvviso, gli salta davanti, circa un metro, per prendere il
pallone. Brex, in piena velocità in una frazione di secondo cerca di fermarsi e di evitare l’impatto, che avviene tra la sua
faccia ed i glutei, non il ginocchio, di Chiesa. Non vi è alcun placcaggio, non vi è alcuna volontarietà, l’impatto è
inevitabile, tant’è che Brex impatta con la faccia. E’ impensabile che un giocatore, sano di mente, cerchi di placcare con
la faccia. Quindi un normale scontro di gioco, tant’è che Chiesa riprende a giocare normalmente. L’episodio è esaminato
e valutato dalla terna arbitrale, con l’ausilio del TMO, e infine sanzionato con l’ammonizione. Non è pertanto possibile,
ed è comunque inammissibile, un nuovo ri-esame del GS, che, quale seconda valutazione dello stesso episodio,
violerebbe uno dei principi fondamentali in materia, quale quello dell’insindacabilità dei provvedimenti adottati dal
direttore di gara sul campo, relativi a fatti e atti dallo stesso direttore di gara compiutamente rilevati.
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Non è altresì ammissibile la prova televisiva per un duplice motivo: l’episodio contestato è avvenuto durante un’azione
di gioco ed non riguarda, come vedremo fra poco un caso di lesione “grave o gravissima”, ne fatti violenti. Veniamo al
terzo motivo: il difetto del collegamento, del nesso causale, tra episodio e l’infortunio di Chiesa. Infortunio consistente
(doc. n.2 istanza Calvisano) nella “distrazione del collaterale mediale all’inserzione femorale” e “lesione intrameniscale
del corno posteriore del menisco mediale”. L’evento è accaduto il 07/05/17, domenica, l’esame clinico è stato svolto non
il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, lunedì 08/05/17, ma mercoledì 10/05/17 cioè tre giorni dopo!!!.
Tale intervallo temporale inficia in modo irrefutabile l’asserito collegamento, id est, il nesso causale, tra l’evento ed il
supposto danno, infatti nell’arco dei tre giorni ben possono essere accaduti altri eventi determinanti il paventato evento.
Ma il nesso causale tra evento di gioco e infortunio è da escludersi per un altro motivo dirimente. Chiesa non è uscito da
campo al 10° minuto, ma al minuto 41, per un colpo, proprio al ginocchio. Durante tutto il primo tempo dal 10° minuto
al 40°, come già detto, Chiesa ha giocato regolarmente, peraltro in maniera egregia, correndo, saltando, placcando,
calciando, raccogliendo palloni al volo, come se nulla fosse successo. Prova irrefutabile che la lesione, asseritamente,
subita da Chiesa non è conseguenza dell’impatto avuto al 10° minuto con Brex. Ed infine il Calvisano deduce che la
lesione patita da Chiesa è qualificabile come lesione grave. La deduzione è priva di riscontro oggettivo, manca una
prognosi medica, tale non essendo l’esame strumentale della risonanza magnetica, che accerti qualifichi e determini
l’eventuale malattia. Pertanto l’evento subito dal Chiesa non può qualificarsi ne come lesione, ne come lesione grave,
considerato che secondo il principio indiscusso, della giustizia endofederale FIR (ex multis decisioni n. 16 e n. 18 anno
2017 della Corte di Appello Sportiva), intanto si è in presenza di una lesione grave”, ai sensi dell’art. 41 del RDG, in
quanto in applicazione analogica della legge penale art. 543 c.p., la lesione abbia determinato una malattia per un
tempo superiore a giorni 40. Istanza del Rugby Calvisano nei confronti del Sig. Giovanni Scalvi: Anche tale istanza è
inammissibile nonché palesemente infondata per i seguenti motivi. L’episodio occorso tra Scalvi, del Viadana, e
Cavalieri, del Calvisano, è avvenuto al minuto 67; esso è stato esaminato, valutato con l’ausilio del TMO e infine
sanzionato con un calcio di punizione. L’azione descritta compiutamente e fedelmente dal TMO, durante la telecronaca
della partita, il quale esaminando l’azione afferma: Pulizia illegale del 4 bianco, Cavalieri, con neck-roll (pesa al collo
durante una ruck), sul due nero, Scalvi che reagisce co una spinta sul viso, (non un pugno) conseguentemente il calcio
contro il bianco va girato per reazione del giocatore nero”, indicazione recepita e fatta propria dall’arbitro. Scalvi non ha
dato alcun pugno a Cavalieri, ma lo spinge, dopo essere stato dallo stesso preso per il collo!!!. Quindi l’episodio,
ribadiamo, è relativo ad un’azione di gioco, svoltasi durante il gioco, non a gioco fermo, e priva di qualsiasi connotato di
violenza; azione compiutamente percepita, valutata, e sanzionata dagli ufficiali di gara. E’ pertanto inammissibile la
richiesta prova televisiva. Anche per questo episodio valgono le superiori deduzioni, da intendersi ritrascritte, in punto
impossibilità e comunque inammissibilità di un nuovo riesame del GS. In punto prove Su entrambe le istanze del Rugby
Calvisano, qualora il GS ammettesse la prova televisiva, rigettando le nostre contrarie deduzioni che per quanto occorrer
possa si reiterano, si offrono in comunicazione i seguenti filmati video numerati dal numero 1 al numero 7.
Il ricorso è da considerarsi inammissibile.
L’istante in buona sostanza chiede al Giudice Sportivo che lo stesso prenda in visione il video dell’incontro, consistente
in due distinte clips, al fine di poter riconoscere come autori di due falli di antigioco commessi sui propri tesserati
CHIESA e CAVALIERI, rispettivamente i giocatori del Rugby Viadana BREX e SCALVI.
Per il primo episodio, inoltre, l’istante evidenzia come la prova televisiva sia da ammettersi, nonostante l’episodio fosse
stato vagliato dai giudici di gara poiché è facoltà degli affiliati invocare la procedura della prova televisiva ogniqualvolta
il comportamento scorretto abbia causato una lesione grave o gravissima.
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Com.ECC/27/GS pag. 4
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Senonché, la difesa del Rugby Viadana ha avuto il pregio di mettere in evidenza come il primo episodio in commento sia
stato valutato ed esaminato dalla terna arbitrale con l’ausilio del TMO durante l’incontro di campionato ed
adeguatamente sanzionato in campo con l’ammonizione comminata al giocatore BREX, mentre nel secondo l’azione
posta in essere dal proprio tesserato era stata sanzionata con un calcio di punizione.
Ad onor del vero il Rugby Viadana evidenzia come il tesserato del Rugby Calvisano CHIESA non avesse riportato lesioni
gravi o gravissime che avrebbero legittimato il ricorso alla prova video, mancando del tutto una prognosi medica
attestante la gravità della lesione.
Il Giudice Sportivo, per una più completa disamina dei casi, ha inteso ascoltare preliminarmente sia il giudice di gara, il
signor Giuseppe VIVARINI che il TMO dell’incontro, il signor Stefano MARRAMA.
Il direttore di gara ha potuto specificare che “….effettivamente per entrambe gli episodi non sono riuscito a vedere le
azioni “live”. Ho provveduto ad attuare il protocollo del TMO che aveva l’ausilio di immagini con diverse angolature. Per
il primo episodio quello del placcaggio su CHIESA (Calvisano), ho ascoltato la descrizione dell’azione da parte del TMO e
ha preso la decisione di sanzionare il giocatore del Rugby Viadana con un cartellino giallo confortato dallo stesso
collega; nel secondo episodio ugualmente ho chiamato il TMO il quale mi ha descritto l’azione consistente in una spinta
al volto da parte del giocatore del Rugby Viadana su uno del Calvisano; ho girato il calcio di punizione che in quel
momento era a favore del Rugby Viadana per la reazione operata dal giocatore SCALVI”.
Il Signor Stefano MARRAMA, TMO ufficiale della gara ha puntualizzato quanto segue”….sul primo episodio una volta
chiamato dal direttore di gara per verificare il contatto aereo tra due giocatori, ho descritto l’azione. Più in particolare
ho riferito a VIVARINI che il giocatore 13 nero correva senza saltare e portava via il giocatore 15 bianco che era in aria e
cadeva a terra di schiena. Ho precisato che il giocatore nero non saltava e portava via il giocatore bianco. Alla domanda
di VIVARINI se fosse sufficiente un cartellino giallo, ho comunicato che la decisione era corretta perché il giocatore
bianco era caduto di schiena. Del resto questo è quanto prevede la procedura internazionale per episodi similari. Sul
secondo episodio vengo chiamato dal direttore di gara per verificare cosa fosse successo tra i giocatori Scalvi e Cavalieri.
Ho comunicato che le immagini non erano chiare ma che si trattava di un battibecco in pulizia; a mio avviso c’era stata
una pulizia illegale del n. quattro bianco per un nek-roll sul giocatore tre nero e che il giocatore del Viadana aveva
reagito spintonandolo in faccia. Ho raccomandato di girare un calcio di punizione per reazione del giocatore del Rugby
Viadana in favore del Rugby Calvisano”.
Non c’è dubbio che il Television Match Official (TMO), deve essere considerato componente effettivo del team arbitrale
ed il suo intervento è stato esaustivo avendo permesso non solo di analizzare il singolo episodio con più punti di
osservazione ma ha consentito al direttore di gara di vedere in campo gli episodi e di permettergli di adottare i
provvedimenti ritenuti idonei.
La prova televisiva richiesta, pertanto, proprio perché ha come presupposto fatti violenti, volontariamente commessi
a gioco fermo o estranei all’azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara per entrambi gli episodi di antigioco
segnalati dalla società Rugby Calvisano non è ammissibile con la necessaria conseguenza della declaratoria di
inammissibilità.
Non è da accogliere, in relazione al primo episodio, neanche la circostanza dedotta dall’istante secondo la quale, a
mente dell’art. 583 Codice Penale, la lesione riportata dal signor CHIESA sia da considerarsi grave o gravissima,
giustificando l’applicazione della residua parte dell’art. 41 Regolamento di Giustizia e, dunque, l’ammissione dell’utilizzo
della prova video.
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Com.ECC/27/GS pag. 5
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In atti il Rugby Calvisano ha esclusivamente versato un documento del Poliambulatorio Specialistico Villa Salute di
Manerbio, dove sono riportati gli esiti di un controllo effettuato al ginocchio sinistro del signor CHIESA in data 10
maggio 2017.
Nel prefato documento viene spiegato come il signor CHIESA non abbia alcuna lesione focale ossea a carico dei capi
articolari femorali e tibiali e che i legamenti collaterale laterale ed i crociati anteriore e posteriore siano nella norma. Il
certificato, poi, non risconta alcuna grave o gravissima patologia che possa essere integrare la fattispecie prevista dal
Regolamento di Giustizia.
Anche per questa fattispecie la prova video non è ammissibile.
Il Giudice Sportivo,
P.Q.M.
visti gli artt. 27 lettere K) e S), 41, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia dichiara l’istanza presentata dal Rugby
Calvisano inammissibile per carenza dei requisiti propri dell’art. 41 punto 1 lettera b) Rdg in materia di prova televisiva,
poiché i fatti narrati dall’istante sono stati rilevati dal team arbitrale con l’ausilio del Television Match Official (TMO) ed
adeguatamente sanzionati e, comunque, non hanno cagionato ai tesserati del Rugby Calvisano lesioni gravi o
gravissime. Stante la soccombenza onera l’istante al versamento del contributo per accesso alla giustizia di Euro
150,00=.
Roma, 17 maggio 2017 (Avv. Marco Cordelli)
Il Segretario Il Giudice Sportivo Nazionale
(Sig.ra Gigliola Giannini) (Avv. Marco Cordelli)