CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA Comunicato del 10 maggio 2017
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
Ufficio del Giudice Sportivo COMUNICATO ECC/26/GS
Curva Nord - Stadio Olimpico (Riunione del 10 maggio 2017)
00135 ROMA - tel.06/452131.27.41.42.43
Omologazione risultati gare del 6/05/2017 - 1° giornata di ANDATA - Semifinali di Campionato
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
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Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD -RUGBY PETRARCA SRL S.D. 33 - 18 ( 5- 2) Sig. LIPERINI M.
Girone 2
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL -PATARO' RUGBY CALVISANO 18 - 12 ( 0- 2) Sig. VIVARINI G.
(Posticipata al 7/05/2017)
C L A S S I F I C A Girone 1
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD 5 1 1 0 0 5 33 18 15 0 1
RUGBY PETRARCA SRL S.D. 0 1 0 0 1 2 18 33 -15 0 1
C L A S S I F I C A Girone 2
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL 4 1 1 0 0 0 18 12 6 0 1
PATARO' RUGBY CALVISANO 1 1 0 0 1 2 12 18 -6 0 1
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 4° Cartellino Giallo
- BREX JUAN IGNACIO, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 11° del 1°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO
IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI
SENSI DELL'ART.91punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE
- BREX JUAN IGNACIO, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 11° del 1°tempo, infraz. Art. 027/01
lett. Z) (SOMMA DI 4 CARTELLINI GIALLI), UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA (dal 8/05/2017 al 14 Maggio 2017 compresi)
GARA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL PATARO’ RUGBY CALVISANO DEL 7 MAGGIO 2017
Il Giudice Sportivo,
vista l’istanza per la valutazione di illecito sportivo compiuto nell’incontro di semifinale Viadana Calvisano, da parte del Rugby
Calvisano, inviata con comunicazione PEC in data 9 maggio 2017 ore 16.00, con la quale la società Rugby Viadana srl, a firma del
Presidente, il signor Davide TIZZI, chiedeva al Giudice Sportivo di provvedere ad irrogare la sanzione prevista dal Regolamento di
Giustizia per l’illecito commesso, ai sensi dell’art. 22 comma 5 del Regolamento di Giustizia, “in quanto la violazione compiuta dalla
società Patarò Calvisano aveva significativamente inciso sul risultato della partita basti pensare che il subentrato momentaneamente
atleta Susio ha segnato una meta e sulla regolarità della stessa, con l’aggravante di cui all’art. 10 lettera g) in violazione a quello
spirito di lealtà sportiva che deve sovraintendere ogni comportamento”;
considerato che l’istante afferma nel proprio scritto “….1. AI minuto 46 circa di gioco, il giocatore del Patarò Calvisano, n. 13 joaquin
Paz, a seguito di un incidente di gioco usciva dal campo, sostituito dal giocatore Susio; in seguito dopo circa 5 mt. il medesimo n. 13
joaquin Paz, rientrava in campo, con ampia fasciatura al ginocchio, come se fossero ricorsi i presupposti per una sostituzione
temporanea; 2. come si vede chiaramente dalle immagini di gioco, non vi è alcuna contusione concussione al momento dell'impatto e
neppure ferita che provochi sanguinamento, ma a quanto sembra solo una botta-distorsione al ginocchio, come sembra confermato
dal fatto che al rientro il giocatore esce zoppicando e rientra fasciato al ginocchio; 3. comunque, la versione che è stata comunicata
successivamente alla società istante è stata quella che il giocatore era uscito per concussion e, quindi, avrebbe avuto diritto a
rientrare sul campo di gioco; 4. invero, al di di ogni riferimento alla veridicità dell'asserto, che spetta al giudice sportivo valutare e
che comunque sembra contrastare con quanto documentato dalle riprese televisive, a comprova del fatto che l'uscita dal campo non è
stata certo dovuta a concussion si osserva che nel caso di specie la società Patarò Calvisano non ha in alcun modo osservato - a
tutela del giocatore interessato n. 13 joaquin Paz - quanto previsto dai protocolli di sicurezza da ultimo introdotti e applicati - come da
ripetute comunicazioni ufficiali della FlR ai vari soggetti interessati e ai medici delle società interessate - già alle gare di semifinali in
corso. del resto, come da circolare informativa FIR 2015/2016, punto 5.2., è stato recepito anche in Italia quanto stabilito dal art. 10
del Reg. della WorldRugby;
Segue
Segue Com.ECC/26/GS pag. 2
Segue GARA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL PATARO’ RUGBY CALVISANO DEL 7 MAGGIO 2017”
5. in particolare, il giocatore è rientrato in campo senza che sia stato compilato il Modello HIA 1, ossia che sia stata svolta quella
procedura necessaria al fine di accertare le condizioni di salute del giocatore, come è stato giustamente fatto per un analogo episodio
nel corso della stessa partita e che ha coinvolto il giocatore Riccioni del Calvisano - confermando come lo staff dirigenziale-medico
della stessa squadra fosse pienamente consapevole dell'iter procedi mentale da seguire -. Del resto, non può essere indifferente il
caso che per il giocatore Paz, a differenza di quanto occorso per l'incidente a Riccioni, non sono stati chiamati ad intervenire lo stesso
dott. Ieracitano della Fir, presente sul campo, come neppure il dott. Gregorio, medico nazionale U20, anch'esso presente. Ciò si crede
provi irrefutabilmente che il giocatore n. 13 Joaquin Paz sia uscito dal campo per un incidente di gioco che non ha nulla a che vedere
con la concussion 6. Comunque, sembra evidente, allora, che il giocatore interessato non aveva diritto a rientrare in campo. Infatti
delle due l'una: o - come sembra dalla immagini - il giocatore è uscito per un problema al ginocchio, quindi per una sostituzione che
non poteva essere temporanea; oppure - anche se non si crede sia il caso - se fosse stato per concussion, appare evidente non è
stata seguita la procedura imposta dalla normativa vigente e che pertanto il giocatore Paz è stato fatto ritornare in campo in violazione
delle norme regolamentari.”;
rilevato che le circostanze dedotte dalla società Rugby Viadana non trovano riscontro nel referto arbitrale, da considerarsi prova
privilegiata, poiché il Direttore di gara, il Sig. Giuseppe VIVARINI ha indicato sia nel modello A) che nel modello D) del proprio
rapporto, come le sostituzioni temporanee operate dalla società Rugby Calvisano al 39° del primo tempo tra il Sig. Marco RICCIONI
con il Sig. Salvatore COSTANZO e al 13° del secondo tempo tra il signor Joaquin PAZ e il Sig. Marco SUSIO, sono state effettuate
per concussione HIA (Head Injury Assessment), procedura introdotta nelle semifinali e finali in via sperimentale ed in forma ridotta
volta alla valutazione neurologica per gli episodi di sospetti traumi cranici e alla tutela sanitaria dei giocatori;
che, in ogni caso, la fattispecie invocata dall’istante non rientra nella competenza del Giudice Sportivo poiché chiede l’adozione di
un provvedimento disciplinare ai sensi dell’art. 22 comma 5 del Regolamento di Giustizia (Illecito sportivo) sottratto dalla sua
competenza per materia e irrogabili allaffiliato solo quando il proprio tesserato si è reso responsabile di Illecito sportivo;
invero il Giudice Sportivo è competente, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Giustizia, per la violazione delle norme federali e
delle regole di gioco commesse durante lo svolgimento della gara o in occasione della stessa (Illeciti tecnici) e sanzionati ai sensi degli
art. 26, 27, 28, 29, 30 del medesimo codice, non potendo decidere su questioni attinenti (art. 22 testuale) compimento con qualsiasi
mezzo di atti diretti ad alterare illecitamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un ingiusto vantaggio in classifica
costituisce illecito sportivo”, - peraltro neppure segnalate dallarbitro nel referto arbitrale - riservate all’istruttoria della Procura
Federale e alla competenza dei Giudici Federali;
che alla luce di quanto precede, non ravvisandosi irregolarità nello svolgimento della gara, poiché come detto nel referto i cambi
temporanei sono tutti avvenuti per concussione HIA (Head Injury Assessment), omologa la gara con il risultato di 18-12 (0 - 2 mete) in
favore della società Rugby Viadana srl e rimette il fascicolo alla Commissione Medica Federale e alla Procura Federale per le attività
di competenza.
Roma, 10 maggio 2017 (Avv. Marco Cordelli)
Il Segretario Il Giudice Sportivo Nazionale
(Sig.ra Gigliola Giannini) (Avv. Marco Cordelli)