CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA Comunicato del 28 febbraio 2017
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
Ufficio del Giudice Sportivo COMUNICATO ECC/16/GS
Curva Nord - Stadio Olimpico (Riunione del 28 febbraio 2017)
00194 ROMA - tel.06/452131.41.42.43.27
DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’ ASD
RUGBY REGGIO IN DATA 20 FEBBRAIO 2017
Il Giudice Sportivo,
vista l’istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla società ASD RUGBY
REGGIO e notificata al Giudice Sportivo a mezzo comunicazione PEC, in data 20 febbraio 2017 ore 10.23 e
protocollata in pari data (prot. 436), firmata dal Presidente Giorgio BERGONZI, con la quale veniva segnalato il fallo
di antigioco commesso dal giocatore n. 7 della Mogliano Rugby SSD ARL nei confronti dell’atleta n. 10 dell’ASD
Rugby Reggio, Davide FAROLINI in occasione della gara di Eccellenza ASD RUGBY REGGIO MOGLIANO RUGBY SSD
ARL del 18 febbraio 2017;
considerato che nell’istanza la società ASD RUGBY REGGIO non faceva riserva di trasmettere ulteriore
documentazione video e/o fotografica relativa al fatto oggetto della segnalazione (riserva di motivi), il Giudice
Sportivo assegnava i termini di cui all’art. 58 Regolamento di Giustizia e fissava l’udienza di decisione.
La prefata ordinanza veniva notificata alle parti con comunicazione WE TRANSFER e Pec del 20 febbraio 2017, ore
15.00 e 15.34 Mogliano Rugby SSD ARL e ore 15.10 alla ASD Rugby Reggio.
In data 23 febbraio 2017 (ore 12.04), la società Mogliano Rugby SSD ARL, a mezzo del Presidente Armando Corò,
notificava con Posta Elettronica Certificata (PEC) una memoria difensiva integrata da due video, uno attestante il
filmato dell’azione in contestazione ed un secondo video con il placcaggio subito dall’arbitro Benvenuti.
In data 23 febbraio 2017 (ore 15.44), la società ASD Rugby Reggio, a mezzo della propria segreteria, inviava a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC), il certificato medico del giocatore Davide FAROLINI rilasciato dal Dott. Filippo
Morsiani.
Con la summenzionata produzione delle parti la fase istruttoria poteva considerarsi completa.
L’istanza non è ammissibile.
Ricordato come il referto dell’arbitro sia da considerarsi prova privilegiata e non suscettibile di essere gradata a
prova secondaria e/o di rango inferiore se non in presenza di evidente contraddizioni, nel rapporto redatto dal Sig.
Stefano BOLZONELLA non vi è traccia dell’episodio riportato all’istante.
Il Rugby Reggio nell’istanza che denomina Citazione del Giocatore Corazzi Matteo afferma”…Si forma la presente
per citare il fallo di antigioco commesso dal giocatore (n.7) Corazzi Matteo tess. 234477 appartenente al
Mogliano Rugby Roma al 2’ del tempo dell’incontro del Campionato Eccellenza Rugby Reggio Mogliano Rugby
disputatasi il 18/02/2017. Come si può notare nella clip allegata alla presente (all. 1), il giocatore Corazzi,
disinteressandosi dello svolgimento del gioco e del fatto che il giocatore n.10 del Rugby Reggio aveva già dismesso il
possesso del pallone, colpisce volontariamente alla schiena al fine evidente di procurare danno fisico con
placcaggio irregolare e in ritardo il giocatore Davide Farolini n. 10, tess. 154454, del Rugby Reggio. Per le
conseguenze della grave scorrettezza subita (simile a quella subita dall’arbitro Benvenuti nell’incontro Valsugana
Vicenza), non rilevata dai componenti della terna arbitrale, il giocatore Farolini ha proseguito il gioco in condizioni
fisiche menomate e, all’esito degli accertamenti medici effettuati successivamente all’incontro, la diagnosi formulata
è stata quello di uno stato di malattia di 10 giorni, salvo complicazioni, nonché necessità di procedere a
procedimento terapeutico.
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ASD RUGBY REGGIO IN DATA 20 FEBBRAIO 2017
In forza di quanto esposto, si procede alla citazione del giocatore (n.7) Corazzi Matteo tess. 234477 appartenente
al Mogliano Rugby per il fallo di antigioco commesso ai danni del giocatore n. 10 Davide Farolini n.10, tess. 154454,
del Rugby Reggio al 2’ del 1° tempo dell’incontro del Campionato Eccellenza Rugby Reggio – Mogliano Rugby
disputatasi il 18/02/2017, affinché il Giudice Sportivo valuti la necessità di assumere le sanzioni previste in
conseguenza a un’azione vietata ai sensi del Regolamento di gioco la cui gravità solo per caso fortuito non ha
comportato grave pregiudizio dello stato di salute per il giocatore colpito.
Resisteva con un memoria il Mogliano Rugby che al contrario di quanto dedotto ed articolato da controparte
evidenziava come “…la società Mogliano Rugby SSD Arl a firma del Presidente e legale rappresentante Armando
Corò, presenta memoria, con relativi allegati, per precisare la dinamica del fatto citato nell’istanza presentata dal
Rugby Reggio Asd sostenendo la regolarità del placcaggio effettuato dal proprio tesserato Corazzi Matteo ed
escludendo l’anti-sportività del gesto. Come si evince dal video della partita, allegato alla presente memoria, il
giocatore della Rugby Reggio Asd Farolini Davide subisce il placcaggio, portato correttamente secondo regolamento
dal giocatore tesserato del Mogliano Rugby Corazzi Matteo, nel momento in cui lo stesso rilascia il pallone (al
momento del tuffo, per effettuare il placcaggio, del giocatore Corazzi Matteo, il giocatore della Rugby Reggio Asd
Farolini Davide era ancora in possesso della palla). La scrivente Mogliano Rugby Ssd Arl dissente totalmente su
quanto dichiarato nel momento di citazione dalla Rugby Reggio Asd:” ….. il giocatore Corazzi, disinteressandosi dello
svolgimento del gioco e del fatto che il giocatore n.10 del Rugby Reggio aveva già dismesso il possesso del pallone,
colpisce volontariamente alla schiena al fine evidente di procurare danno fisico con placcaggio irregolare e in
ritardo il giocatore Davide Farolini n.10…”, ritenendo che il gesto tecnico di Corazzi, assolutamente intento solo al
gioco, è nelle regole del gioco del Rugby ed è altrettanto evidente che non è stato portato con violenza e con
deliberata voglia di procurare un danno fisico. Altro passaggio su cui la scrivente società ritiene di obiettare con forza
è il seguente: “per le conseguenze della grave scorrettezza subita (simile a quella subita dall’arbitro Benvenuti
nell’incontro Valsugana Vicenza), non rilevata dai comportamenti della terna arbitrale, il giocatore Farolini ha
proseguito il gioco in condizioni fisiche menomate…”, in quanto: 1) non la ritiene in modo assoluto una grave
scorrettezza, come precisato nel comma precedente, 2) l’arbitro, in direzione e nei pressi dell’azione di gioco, ha
evidentemente ritenuto il placcaggio regolare e non meritevoli di essere sanzionato, 3) dopo aver subito il placcaggio
al minuto della partita, il giocatore Farolini ha rifiutato il soccorso dei propri medici e fisioterapisti e continuato
regolarmente a giocare fino al termine della gara, 4) è inaccettabile e lesivo, nei confronti della scrivente e del
proprio giocatore Corazzi, leggere che il vile gesto subito dall’arbitro Benvenuti, avulso dalle regole del rugby e che
ha ben altra rilevanza in sede giudiziale, sia stato paragonato dalla Rugby Reggio Asd al placcaggio subito da
Farolini. In relazione a quanto sopra esposto, la società Mogliano Rugby SSD Arl chiede che l’Ecc.mo Giudice
Sportivo voglia considerare intervento del proprio giocatore Corazzi nelle regole del gioco e non falloso, pertanto non
sanzionabile. Allegati: video placcaggio Corazzi video arbitro Benvenuti “.
Le due tesi in antitesi tra di loro legittimano il Giudice Sportivo, prima di decidere se la prova video ex art. 41 sia
ammissibile, sentire telefonicamente il direttore di gara, al fine di avere dallo stesso una più completa visione dei
fatti.
Il Sig. Stefano BOLZONELLA, opportunamente escusso ha riferito quanto segue “….ho visto il placcaggio che il sig.
Matteo Corazzi ha fatto sul giocatore del Rugby Reggio Davide Farolini. Ero vicino all’azione di gioco. Ho ritenuto il
timing del placcaggio corretto e il giocatore del Mogliano ha placcato l’avversario nella parte del corpo, non
all’altezza delle spalle o della testa. Il placcaggio è stato duro ma a mio avviso corretto per come è stato attivato. Il
giocatore del Rugby Reggio è rimasto per breve tempo a terra scosso, ma poco dopo ha ripreso a giocare.
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ASD RUGBY REGGIO IN DATA 20 FEBBRAIO 2017
Non c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari e/o massaggiatori. Uno dei giocatori del Rugby Reggio si è
avvicinato e mi ha chiesto se avevo visto il placcaggio senza palla ed ho risposto che per me il timing del placcaggio
era stato regolare. Per maggiore sicurezza ho contattato con la radio il mio assistente più vicino che in quel
momento era il sig. Riccardo Salafia. Anche lui ha avuto la mia stessa opinione sulla correttezza del placcaggio. Il
gioco è ripreso senza particolari problematiche”.
Sul punto la ricostruzione del direttore di gara è sufficientemente chiara e legittima la declaratoria di inammissibilità
dell’istanza e la conseguente soccombenza sulle spese di giustizia.
A sostegno di tale tesi soccorre anche l’ulteriore circostanza secondo la quale le decisioni arbitrali che vertono su
valutazione tecniche circa la regolarità di gesti atletici e/o che si sono svolti durante una partita (appunto un
placcaggio senza palla), sono sottratte normativamente alla valutazione del Giudice Sportivo.
L’art. 41 del Regolamento di Giustizia, intende concedere la facoltà alle parti interessate di proporre un ricorso solo
ed esclusivamente per falli di antigioco non rilevati dal direttore di gara o che possano aver cagionato lesioni gravi o
gravissime.
E’ di tutta evidenza, nel caso de quo, l’assenza dei presupposti indicati dalla norma del Codice di rito.
Da ultimo è opportuno evidenziare come sia stato decisamente fuori luogo accostare il placcaggio subito dal sig.
Farolini a quello subito dal direttore di gara Beatrice Benvenuti, fatto dalla Rugby Reggio nella propria istanza, così
come è stato altrettanto fuori luogo l’allegazione del video del fatto Benvenuti operato dal Rugby Mogliano nella
propria difesa.
Il Giudice Sportivo
P.Q.M.
visti gli artt. 41,56,57,58,59,60 del Regolamento di Giustizia dichiara l’istanza presentata dal Rugby Reggio
inammissibile per carenza dei requisiti previsti dall’art. 41 (Prova Televisiva) del Regolamento di Giustizia e stante la
soccombenza onera l’istante al versamento del contributo per accesso alla giustizia di Euro 150,00=.
Roma, 28 febbraio 2017
Il Segretario Il Giudice Sportivo Nazionale
(Sig.ra Gigliola Giannini) (Avv. Marco Cordelli)