Segue Com.ECC/16/GS pag. 2
Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
ASD RUGBY REGGIO IN DATA 20 FEBBRAIO 2017
In forza di quanto esposto, si procede alla citazione del giocatore (n.7) Corazzi Matteo – tess. 234477 – appartenente
al Mogliano Rugby per il fallo di antigioco commesso ai danni del giocatore n. 10 Davide Farolini n.10, tess. 154454,
del Rugby Reggio al 2’ del 1° tempo dell’incontro del Campionato Eccellenza Rugby Reggio – Mogliano Rugby
disputatasi il 18/02/2017, affinché il Giudice Sportivo valuti la necessità di assumere le sanzioni previste in
conseguenza a un’azione vietata ai sensi del Regolamento di gioco la cui gravità – solo per caso fortuito – non ha
comportato grave pregiudizio dello stato di salute per il giocatore colpito.
Resisteva con un memoria il Mogliano Rugby che al contrario di quanto dedotto ed articolato da controparte
evidenziava come “…la società Mogliano Rugby SSD Arl a firma del Presidente e legale rappresentante Armando
Corò, presenta memoria, con relativi allegati, per precisare la dinamica del fatto citato nell’istanza presentata dal
Rugby Reggio Asd sostenendo la regolarità del placcaggio effettuato dal proprio tesserato Corazzi Matteo ed
escludendo l’anti-sportività del gesto. Come si evince dal video della partita, allegato alla presente memoria, il
giocatore della Rugby Reggio Asd Farolini Davide subisce il placcaggio, portato correttamente secondo regolamento
dal giocatore tesserato del Mogliano Rugby Corazzi Matteo, nel momento in cui lo stesso rilascia il pallone (al
momento del tuffo, per effettuare il placcaggio, del giocatore Corazzi Matteo, il giocatore della Rugby Reggio Asd
Farolini Davide era ancora in possesso della palla). La scrivente Mogliano Rugby Ssd Arl dissente totalmente su
quanto dichiarato nel momento di citazione dalla Rugby Reggio Asd:” ….. il giocatore Corazzi, disinteressandosi dello
svolgimento del gioco e del fatto che il giocatore n.10 del Rugby Reggio aveva già dismesso il possesso del pallone,
colpisce volontariamente alla schiena – al fine evidente di procurare danno fisico – con placcaggio irregolare e in
ritardo il giocatore Davide Farolini n.10…”, ritenendo che il gesto tecnico di Corazzi, assolutamente intento solo al
gioco, è nelle regole del gioco del Rugby ed è altrettanto evidente che non è stato portato con violenza e con
deliberata voglia di procurare un danno fisico. Altro passaggio su cui la scrivente società ritiene di obiettare con forza
è il seguente: “per le conseguenze della grave scorrettezza subita (simile a quella subita dall’arbitro Benvenuti
nell’incontro Valsugana – Vicenza), non rilevata dai comportamenti della terna arbitrale, il giocatore Farolini ha
proseguito il gioco in condizioni fisiche menomate…”, in quanto: 1) non la ritiene in modo assoluto una grave
scorrettezza, come precisato nel comma precedente, 2) l’arbitro, in direzione e nei pressi dell’azione di gioco, ha
evidentemente ritenuto il placcaggio regolare e non meritevoli di essere sanzionato, 3) dopo aver subito il placcaggio
al 2° minuto della partita, il giocatore Farolini ha rifiutato il soccorso dei propri medici e fisioterapisti e continuato
regolarmente a giocare fino al termine della gara, 4) è inaccettabile e lesivo, nei confronti della scrivente e del
proprio giocatore Corazzi, leggere che il vile gesto subito dall’arbitro Benvenuti, avulso dalle regole del rugby e che
ha ben altra rilevanza in sede giudiziale, sia stato paragonato dalla Rugby Reggio Asd al placcaggio subito da
Farolini. In relazione a quanto sopra esposto, la società Mogliano Rugby SSD Arl – chiede – che l’Ecc.mo Giudice
Sportivo voglia considerare intervento del proprio giocatore Corazzi nelle regole del gioco e non falloso, pertanto non
sanzionabile. Allegati: video placcaggio Corazzi – video arbitro Benvenuti “.
Le due tesi in antitesi tra di loro legittimano il Giudice Sportivo, prima di decidere se la prova video ex art. 41 sia
ammissibile, sentire telefonicamente il direttore di gara, al fine di avere dallo stesso una più completa visione dei
fatti.
Il Sig. Stefano BOLZONELLA, opportunamente escusso ha riferito quanto segue “….ho visto il placcaggio che il sig.
Matteo Corazzi ha fatto sul giocatore del Rugby Reggio Davide Farolini. Ero vicino all’azione di gioco. Ho ritenuto il
timing del placcaggio corretto e il giocatore del Mogliano ha placcato l’avversario nella parte del corpo, non
all’altezza delle spalle o della testa. Il placcaggio è stato duro ma a mio avviso corretto per come è stato attivato. Il
giocatore del Rugby Reggio è rimasto per breve tempo a terra scosso, ma poco dopo ha ripreso a giocare.
Segue