CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA Comunicato del 31 gennaio 2017
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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
Ufficio del Giudice Sportivo COMUNICATO ECC/12/GS
Curva Nord - Stadio Olimpico (Riunione del 31 gennaio 2017)
00194 ROMA - tel.06/452131.41.42.43
DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
RUGBY VIADANA 1970 SSD IN DATA 23 GENNAIO 2017.
Il Giudice Sportivo,
vista l’istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla società
RUGBY VIADANA 1970 e notificata al Giudice Sportivo a mezzo comunicazione PEC, in data 23 gennaio 2017 ore
16.17 e protocollata in data 24 gennaio 2017 (prot. 346), firmata dal Presidente Dott. Davide TIZZI, con la quale
veniva segnalato il comportamento scorretto e violento del giocatore n. 13 del Rugby Rovigo Delt SRL nei confronti
dell’atleta n. 8 del Rugby Viadana 1970, Nicola GRIGOLON in occasione della gara di Eccellenza RUGBY VIADANA
1970 RUGBY ROVIGO DELTA Srl. del 21 gennaio 2017;
considerato che nell’istanza la società RUGBY VIADANA 1970 non faceva riserva di trasmettere ulteriore
documentazione video e/o fotografica relativa al fatto oggetto della segnalazione (riserva di motivi), il Giudice
Sportivo assegnava i termini di cui all’art. 58 Regolamento di Giustizia e fissava l’udienza di decisione.
La prefata ordinanza veniva notificata alle parti con comunicazione PEC del 24 gennaio 2017 (ore 14.11
Rugby Rovigo Delta srl e ore 14.20 al Rugby Viadana).
In data 27 gennaio 2017 (ore 18.43), la società Rugby Rovigo Delta Srl, a mezzo del Presidente Comm.
Francesco ZAMBELLI e difesa dall’Avvocato Federico COGO, notificava a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
una memoria difensiva integrata da una sequenza fotografica attestante un morso subito alla mano sinistra del sig.
Majstorovich e da un breve filmato dell’azione in contestazione.
Con la summenzionata produzione delle parti la fase istruttoria poteva considerarsi completa.
L’istanza presentata dalla società RUGBY VIADANA 1970 va accolta con le motivazioni che verranno
sviluppate a seguire.
La RUGBY VIADANA 1970 con la propria istanza deduce che “….nella fattispecie si evidenzia che il n. 13 del
Rugby Rovigo colpisce al volto il nostro giocatore che è a terra ripetendo immediatamente dopo lo stesso gesto
volontariamente. Da notare che l’azione avviene in presenza dell’arbitro Sig. Tomò al quale sicuramente sfuggono
entrambi gli episodi. Ne consegue che il sig. arbitro non sanziona in alcun modo le scorrettezze subite dal nostro
atleta.”.
Con la memoria difensiva allegata il Rugby Rovigo Delta Srl. evidenziava “…in merito all’istanza presentata dalla
società Sportiva Rugby Viadana 1970 sul presunto fallo (per aver il giocatore n. 13 del Rovigo Denis MAJSTOROVICH
colpito il giocatore a terra n. 8 del Viadana Nicola GRIGOLON, si osserva che il giocatore del Rovigo MAJSTOROVICH,
nel mentre, secondo l’assunto dell’istante, colpisce l’avversario, era da questi morsicato al dito della mano sinistra e
in tal modo gli era impedito di giocare la palla che era nelle mani del viadanese. Non vogliamo negare che il
MAJSTOROVICH abbia colpito l’avversario ma osserviamo, e poniamo all’attenzione del Giudice, che fa ciò
nell’ambito dell’azione di gioco (il n. 8 del Viadana aveva la palla) e, soprattutto, per reazione istintiva al morso al
dito subito da parte dello stesso GRIGOLON, presumibilmente, anche frustato dal fatto di non poter rubare palla
all’avversario proprio a causa dell’azione del viadanese, tanto che allo stesso modo, subito dopo , colpisce anche il
terreno.
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Segue ECC/12/GS
Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA DEPOSITATA DALLA
SOCIETA’ RUGBY VIADANA 1970 SSD IN DATA 23 GENNAIO 2017.
Non riesce a liberarsi nemmeno quando la palla viene giocata dai giocatori del viadana e il gioco prosegue,
tanto che il contatto tra i due continua proprio perché continua la presa del n. 8 del Viadana. Rileviamo che i due
giocatori si sono parlati al termine del primo tempo (pochi minuti dopo l’azione) e il rodigino ha detto al viadanese
che lo stesso lo aveva morsicato al dito e che tale comportamento non era corretto: a seguito di tali parole è
seguita una stretta di mano e il viadanese si è espresso chiaramente nel senso di aver compreso che la propria
azione era stata scorretta: l’episodio poteva ritenersi definito in quel modo secondo le regole non scritte del nostro
sport. Si chiede che il Giudice Sportivo, nell’ambito dei suoi poteri istruttori, chieda direttamente al giocatore
GRIGOLON se è vero che lo stesso aveva morsicato la mano di MAJSTOROVICH in quel frangente (al fine di valutare
l’applicazione delle attenuanti) e se poi i due giocatori si erano chiariti sull’episodio. Secondo quanto sopra esposto
e che, confidando nella buona fede del giocatore GRIGOLON, verrà confermato dallo stesso, l’azione del
MAJSTOROVICH non appare caratterizzata da violenza tanto che nessuna reazione da parte del GRIGOLON si è
registra e lo stesso si rialza senza nulla dire a nessuno (l’arbitro era in ottima posizione e ben avrebbe potuto vedere
se si fosse trattato di un vero colpo violento e non piuttosto di una reazione istintiva ad un morso e di un tentativo
di liberarsi da una presa scorretta e dolorosa che impediva al rodigino anche di giocare regolarmente la palla).
Si chiede pertanto che nessuna sanzione sia applicata al giocatore segnalato e che, nella denegata ipotesi in cui il
Giudice ravvisasse l’infrazione , lo stesso valuti l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 11 n. 1
lettera c) e/o quelle generiche”.
Il Giudice sportivo sulla base di quanto sostenuto dalle parti e ricorrendo la fattispecie propria dell’art. 41
Regolamento di Giustizia, limitatamente a fatti violenti estranei all’azione di gioco non rilevati dal direttore di gara,
ritiene ammissibile la richiesta di prova video dedotta dal Rugby Viadana 1970.
Invero dalla lettura del referto arbitrare redatto dal sig. Emanuele TOMO’, da considerarsi prova privilegiata e
non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore, l’episodio violento segnalato dall’istante non viene
riportato.
La documentazione video prodotta offre la piena garanzia tecnica e dalla stessa si può ricostruire il n. 8 del
Rugby Viadana, GRIGOLON prende la palla da terra dopo la formazione di una ruck ed inizia una penetrazione sulla
sinistra dello stesso raggruppamento supportato da un suo compagno; lo stesso viene placcato e va a terra. Sopra
si trova il giocatore del Rovigo MAJSTOROVICH che tenta immediatamente di contendere la palla. Il braccio sinistro
resta sotto il giocatore GRIGOLON, mentre con il braccio destro, il giocatore del Rovigo cerca di contendere la palla.
A questo punto il giocatore del Rovigo sferra un pugno con la mano destra al giocatore del Viadana che viene
colpito in faccia. Il giocatore del Viadana che stava sostenendo il GRIGOLON, accorgendosi del gesto, trattiene il
MAJSTOROVICH per la parte altra delle spalle e per la testa. Il MAJSTOROVICH ha il braccio teso e con il pugno
chiuso lo poggia a terra, per cercare equilibrio, in tale situazione non succede nulla fino a quando i contendenti si
spostano e il MAJSTOROVICH ha una posizione dominante, avendo ancora il GRIGOLON a terra. In questo contesto
c’è una sovrapposizione di giocatori, ma successivamente si nota che il MAJOSTOVICH mette il pugno chiuso in
faccia al GRIGOLON con un movimento a spingere con forza verso il basso. A questo punto i MAJSTOROVICH si
porta indietro rispetto al raggruppamento, mentre il GRIGOLON si schiera a lato del raggruppamento anch’esso
indietreggiando”.
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Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA DEPOSITATA DALLA
SOCIETA’ RUGBY VIADANA 1970 SSD IN DATA 23 GENNAIO 2017.
Le immagini mettono oggettivamente in rilievo come il sig. MAJSTOROVICH dapprima colpisca con un pugno il
volto del GRIGOLON e successivamente posizioni il pugno della mano destra chiuso sulla faccia del GRIGOLON e
spinga verso il basso.
Le due azioni descritte violano quanto alla prima azione l’art. 27.1 lettera K (qualora colpisca un avversario con
un pugno), mentre per la seconda azione sopra descritta non si ravvisa la violazione dell’art. 27.1 lettera K (pugno)
ma, al contrario quella dell’art. 27.1 lettera X (qualora commetta qualsiasi atto contrario allo spirito del gioco).
Le azioni poste in essere dal MAJSTOROVICH e commesse sul volto dell’avversario, sono da considerarsi
volontarie e deliberate, e sono state portate a compimento senza tuttavia comportare danni fisici.
Le immagini non permettono, purtroppo, di chiarire se la mano sinistra del sig. MAJSTOROVICH, che resta sotto
il giocatore del Viadana, sia stata oggetto di morso da parte del GRIGOLON.
La difesa del Rugby Rovigo Delta Srl. Corredata da alcune immagini fotografiche attestano come il pollice della
mano sinistra del proprio atleta abbia riportato un piccolo taglio sulla pelle in prossimità dell’unghia.
Ma non si rinvengono elementi certi per porre in relazione la lesione mostrata dal giocatore del Rugby Rovigo
con l’azione eventualmente posta in essere dal GRIGOLON.
Il Giudice Sportivo, pertanto, non ritiene necessario ai fini probatori sentire in contraddittorio il sig. GRIGOLON,
come invece richiesto dalla resistente, stante l’assenza di prova certa dell’accaduto.
Per la violazione di cui all’art. 27. 1 lettera K (pugno) il Giudice Sportivo anche ai sensi dell’art. 14.1 lettere a)
e b), ritiene congruo applicare la sanzione della squalifica per 2 (due) settimane, mentre per la violazione dell’art.
27.1 lettera X (atti contrari allo spirito del gioco), si ritiene congruo applicare la sanzione di 1 (una) settimana di
squalifica e così per un totale di 3 (tre) settimane di squalifica.
Le invocate circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 11 punto 2 devono considerarsi equivalenti con
la contestata aggravante dell’art. 27. 2 lettera a)-qualora l’azione violenta abbia ad oggetto la testa dell’avversario-.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo,
- Visti gli artt. 11, 12, 14, 41, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia
- Accoglie l’istanza presentata dalla RUGBY VIADANA 1970, a firma del Presidente Dott. Davide TIZZI in
relazione al comportamento scorretto e violento del giocatore n. 13 del Rugby Rovigo Delta Srl., Denis
MAJSTOROVICH e per l’effetto commina allo stesso la sanzione della squalifica complessiva di 3 (tre)
settimane di squalifica [2 settimane per la violazione dell’art. 27. 1 lettera K e 1 settimana per la
violazione dell’art. 27.1 lettera X], con decorrenza 1 febbraio 2017 e scadenza 21 febbraio 2017.
In ragione dellaccoglimento dell’istanza, si dispone che la RUGBY VIADANA 1970 sia esentata al
versamento del contributo per l’accesso alla giustizia.
Roma, 31 gennaio 2017 (Avv. Marco Cordelli)
Il Segretario Il Giudice Sportivo Nazionale
(Sig.ra Gigliola Giannini) (Avv. Marco Cordelli)