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Segue ECC/12/GS
Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA
SOCIETA’ RUGBY VIADANA 1970 SSD IN DATA 23 GENNAIO 2017.
Non riesce a liberarsi nemmeno quando la palla viene giocata dai giocatori del viadana e il gioco prosegue,
tanto che il contatto tra i due continua proprio perché continua la presa del n. 8 del Viadana. Rileviamo che i due
giocatori si sono parlati al termine del primo tempo (pochi minuti dopo l’azione) e il rodigino ha detto al viadanese
che lo stesso lo aveva morsicato al dito e che tale comportamento non era corretto: a seguito di tali parole è
seguita una stretta di mano e il viadanese si è espresso chiaramente nel senso di aver compreso che la propria
azione era stata scorretta: l’episodio poteva ritenersi definito in quel modo secondo le regole non scritte del nostro
sport. Si chiede che il Giudice Sportivo, nell’ambito dei suoi poteri istruttori, chieda direttamente al giocatore
GRIGOLON se è vero che lo stesso aveva morsicato la mano di MAJSTOROVICH in quel frangente (al fine di valutare
l’applicazione delle attenuanti) e se poi i due giocatori si erano chiariti sull’episodio. Secondo quanto sopra esposto
e che, confidando nella buona fede del giocatore GRIGOLON, verrà confermato dallo stesso, l’azione del
MAJSTOROVICH non appare caratterizzata da violenza tanto che nessuna reazione da parte del GRIGOLON si è
registra e lo stesso si rialza senza nulla dire a nessuno (l’arbitro era in ottima posizione e ben avrebbe potuto vedere
se si fosse trattato di un vero colpo violento e non piuttosto di una reazione istintiva ad un morso e di un tentativo
di liberarsi da una presa scorretta – e dolorosa – che impediva al rodigino anche di giocare regolarmente la palla).
Si chiede pertanto che nessuna sanzione sia applicata al giocatore segnalato e che, nella denegata ipotesi in cui il
Giudice ravvisasse l’infrazione , lo stesso valuti l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 11 n. 1
lettera c) e/o quelle generiche”.
Il Giudice sportivo sulla base di quanto sostenuto dalle parti e ricorrendo la fattispecie propria dell’art. 41
Regolamento di Giustizia, limitatamente a fatti violenti estranei all’azione di gioco non rilevati dal direttore di gara,
ritiene ammissibile la richiesta di prova video dedotta dal Rugby Viadana 1970.
Invero dalla lettura del referto arbitrare redatto dal sig. Emanuele TOMO’, da considerarsi prova privilegiata e
non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore, l’episodio violento segnalato dall’istante non viene
riportato.
La documentazione video prodotta offre la piena garanzia tecnica e dalla stessa si può ricostruire “ il n. 8 del
Rugby Viadana, GRIGOLON prende la palla da terra dopo la formazione di una ruck ed inizia una penetrazione sulla
sinistra dello stesso raggruppamento supportato da un suo compagno; lo stesso viene placcato e va a terra. Sopra
si trova il giocatore del Rovigo MAJSTOROVICH che tenta immediatamente di contendere la palla. Il braccio sinistro
resta sotto il giocatore GRIGOLON, mentre con il braccio destro, il giocatore del Rovigo cerca di contendere la palla.
A questo punto il giocatore del Rovigo sferra un pugno con la mano destra al giocatore del Viadana che viene
colpito in faccia. Il giocatore del Viadana che stava sostenendo il GRIGOLON, accorgendosi del gesto, trattiene il
MAJSTOROVICH per la parte altra delle spalle e per la testa. Il MAJSTOROVICH ha il braccio teso e con il pugno
chiuso lo poggia a terra, per cercare equilibrio, in tale situazione non succede nulla fino a quando i contendenti si
spostano e il MAJSTOROVICH ha una posizione dominante, avendo ancora il GRIGOLON a terra. In questo contesto
c’è una sovrapposizione di giocatori, ma successivamente si nota che il MAJOSTOVICH mette il pugno chiuso in
faccia al GRIGOLON con un movimento a spingere con forza verso il basso. A questo punto i MAJSTOROVICH si
porta indietro rispetto al raggruppamento, mentre il GRIGOLON si schiera a lato del raggruppamento anch’esso
indietreggiando”.
Segue