CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A Comunicato del 18 dicembre 2016
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A
Curva Nord - Stadio Olimpico COMUNICATO A/11/GS
00194 ROMA - tel.06/452131.27.41.42.43 (Riunione dell’11 gennaio 2017)
DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA
SOCIETA’ ASD PRO RECCO RUGBY ARL IN DATA 19 DICEMBRE 2016
Il Giudice Sportivo,
vista la comunicazione PEC, inviata dalla società ASD PRO RECCO RUGBY ARL., in data 19 dicembre 2016
(prot. n. 302), con la quale chiedeva l’avvio del procedimento disciplinare avverso un giocatore del Rugby Noceto per
fatto violento non rilevato dal direttore di gara nella partita del Campionato Nazionale di serie A del 18 dicembre 2016
disputatasi al Campo “Carlo Androne” tra il ASD PRO RECCO RUGBY ARL – RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.;
che con comunicazione PEC del 20 dicembre 2016, assegnava termine alla ASD PRO RECCO RUGBY ARL
fino al 31 dicembre 2016 per la produzione della documentazione inerente il fallo di cui all’istanza, chiedendo inoltre che
nel predetto termine venisse sciolta la riserva precedentemente comunicata;
che in data 23 dicembre 2016 inviava una comunicazione PEC alla società RUGBY NOCETO
FC SOC.COOP.
S.D. , che in precedenza e segnatamente con comunicazione PEC del 22 dicembre 2016 ore 18.56, lamentava di aver
appreso solo dal comunicato FIR A/09/Gs della presentazione dell’istanza verso un proprio tesserato, e di non aver
potuto entrare in possesso del video della partita per verificare cosa fosse accaduto stante la mancata collaborazione
della ASD PRO RECCO RUGBY ARL.
Con la prefata comunicazione PEC il Giudice Sportivo riepilogava quanto previsto dalla procedura ex artt. 56 e
seguenti del Regolamento di Giustizia, rinviando il prosieguo della procedura al fine di garantire il diritto al
contraddittorio, alla produzione che la ASD PRO RECCO RUGBY ARL avrebbe dovuto operare entro il 31 dicembre
2016.
In data 4 gennaio 2017 giungeva presso gli Uffici federali (prot. 318) una raccomanda spedita dal ASD PRO
RECCO RUGBY ARL il giorno 27 dicembre 2016 ore 17.12 (racc. n. 150781707549,) contenente una chiavetta USB con
la ripresa video dell’infortunio al giocatore Lisandro VILLAGRA, documentazione medica attestante il referto ospedaliero
con intervento chirurgico del Sig. Lisandro VILLAGRA ed una memoria riepilogativa dei fatti in contestazione.
Con comunicazione PEC del 4 gennaio 2017 ore 13.01 tutta la documentazione ricevuta veniva inviata alla
società RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D. ed in particolare veniva spedita l’ordinanza di fissazione udienza, le
istanze presentate dalla ASD PRO RECCO RUGBY ARL, la distinta di bonifico del versamento per spese accesso alla
giustizia, la certificazione medica del Sig. Lisandro VILLAGRA e il video del fatto contestato.
La società RUGBY NOCETO
FC SOC.COOP. S.D. entrava materialmente in possesso del contenuto della
email PEC in data 4 gennaio 2017 alle ore 16.59.
In data 8 gennaio 2017 ore 11.39 la società RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D. faceva a sua volta
pervenire a mezzo PEC una memoria difensiva, fermi immagine estrapolati dal video dell’azione e la ricevuta di invio
della raccomandata di copia della memoria alla ASD PRO RECCO RUGBY ARL.
La produzione documentale versata in atti è da ritenersi sufficiente per la decisione e l’istruttoria può
considerarsi conclusa.
L’istanza presentata dalla società ASD PRO RECCO RUGBY ARL è meritevole di accoglimento.
Ricordato come il referto del direttore di gara, il Sig. Andrea PALLADINO sia da considerarsi prova privilegiata,
non suscettibile di essere degradata a prova di rango inferiore, dallo stesso rapporto arbitrale si può dedurre che al
minuto del secondo tempo il n. 10 del ASD PRO RECCO RUGBY ARL (Sig. Lisandro Villagra) veniva sostituito per
infortunio traumatico all’occhio destro, ma nulla veniva riferito sulle circostanze dell’infortunio e di provvedimenti
sanzionatori assunti in campo.
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SOCIETA’ ASD PRO RECCO RUGBY ARL IN DATA 19 DICEMBRE 2016
In ragione di ciò il Giudice Sportivo, verificati i presupposti di ammissibilità dell’stanza ai sensi dell’art. 56 e
seguenti del Regolamento di Giustizia, in relazione all’art. 41 del medesimo codice di rito (prova televisiva) ritiene di
poter ammettere la richiesta di visione del video dell’episodio ed affrontare nel merito la questione che le parti hanno
inteso sottoporre.
La ASD PRO RECCO RUGBY ARL, con la memoria a firma del Presidente, il sig. Roberto LIBE’ deduce
“…..facendo seguito all’invio dell’istanza di cui all’oggetto, fatavi pervenire in data 19 dicembre intende sciogliere ogni
riserva in merito ai fatti e ai motivi che hanno indotto la sottoscritta società a proporre la suddetta istanza allegando
anche ulteriori mezzi di prova consistenti nelle riprese video del suddetto incontro rugbistico nonché l’ulteriore
documentazione medica attestante l’infortunio riportato dal giocatore VILLAGRA Lisandro e causatogli dall’illecito
comportamento del giocatore del Rugby Noceto, FARIAS Miguel Manuel e comunque il giocatore recante la maglia n. 10
della lista gara. Tessera 624462. Invero negli ultimi minuti di gioco del primo tempo della partita, come si evince dalle
prime immagini del video qui allegato, si può notare come il giocatore Lisandro VILLAGRA della Pro Recco Rugby,
ricevuto il pallone da un compagno di squadra dopo una mischia ordinata, vada in percussione su un giocatore del
Rugby Noceto (che nelle immagini seguenti si identificherà con il giocatore recante la maglia n. 10). Entrambi i giocatori
finiscono a terra, ma immediatamente il giocatore del pro Recco, in equilibrio sui suoi piedi tenta di rialzarsi. Questo
tentativo però è reso vano dal comportamento dello stesso giocatore del Rugby Noceto recante la maglia n. 10 che
sdraiato sulla schiena trattiene insistentemente per il collo il giocatore della pro Recco. Dopo diversi tentativi di
divincolarsi, il giocatore della Pro Recco Rugby Lisandro VILLAGRA riesce finalmente a liberarsi dalla presa già fallosa.
Si noti poi come il giocatore della Pro Recco allunghi la mano in maniera per nulla violenta verso il giocatore del Rugby
Noceto (forse per tirare i capelli). In risposta a tale atto, il giocatore FARIAS Miguel Manuel, sempre da terra senza in
alcun modo tentare di rimettersi in una posizione consona a riprendere il gioco e non trattenuto da alcuno, sferra in
maniera del tutto scomposta 3 calci diretti alla parte alta del corpo, dei quali l’ultimo colpisce il volto del giocatore della
Pro Recco. L’immediata reazione del giocatore è quella di rivolgersi all’arbitro per segnalare l’accaduto, dato che esso si
trova nelle immediate vicinanze, l’arbitro però non prenderà nessun provvedimento. Alla fine del primo tempo, il
giocatore della Pro Recco Lisandro VILLAGRA, viene visitato dal medico di campo che ne constata l’impossibilità di
proseguire la partita dato che il colpo subito ha già provocato un vistoso gonfiore che ha causato la completa occlusione
dell’occhio destro. Occorre segnalare che la ripresa del gioco all’inizio del secondo tempo, l’accompagnatore della PRO
RECCO RUGBY, Alberto PERI tessera 65254, nel consegnare il cartellino per la sostituzione del giocatore, segnali
all’arbitro e al giudice di linea presente sul lato del campo delle panchine, l’avvenuto infortunio del giocatore della pro
Recco, Lisandro VILLAGRA, mostrando il volto evidentemente tumefatto del giocatore. I successivi accertamenti medici
avvenuti la sera stessa hanno accertato tre micro fratture all’orbita oculare che hanno richiesto l’intervento chirurgico
(referti allegati). Da ciò che si evince dalle immagini risulta, a nostro sommesso avviso, che il giocatore del Rugby
Noceto abbia tenuto comportamento illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 27 del regolamento di Giustizia, avendo colpito
un avversario con un calcio e con l’aggravante di averlo colpito al volto. Si conferma pertanto la richiesta già inoltrata con
la istanza iniziale affinché il Giudice Sportivo inizi il procedimento a carico del giocatore del Rugby Noceto sopra
segnalato e ne sanzioni il comportamento. Allegato Copia istanza del 19 dicembre 2016, chiavetta USB con ripresa
video dell’infortunio al giocatore della Pro Recco Lisandro VILLAGRA ad opera del giocatore del Rugby Noceto maglia n.
10 e documentazione medica attestante referto ospedaliero con intervento chirurgico”.
Resisteva con una propria memoria ex art. 59 Regolamento di Giustizia la RUGBY NOCETO FC SOC.COOP.
S.D., la quale a firma del Presidente il Sig. Andrea SCOZZESI controdeduceva quanto segue “…… Preso atto sia
dell’istanza Pro Recco del 19 dicembre 2016 e successive precisazioni Istanza Pro Recco del 23 dicembre 2016, sia
della certificazione medica e quindi del video (della durata complessiva di 1 minuto e 23 secondi), al termine della
visione non concordiamo con la descrizione degli accadimenti come descritti dalla pro Recco Rugby. Contestiamo in
modo categorico che il giocatore n. 10 della Pro Recco, Sig. Lisandro VILLAGRA, sia stato colpito al volto dalle scarpe
da gioco del giocatore n. 10 del Rugby Noceto FC, sig. Manuel Farias Miguel nell’azione indicata e contestiamo il fatto
che il giocatore n. 10 del Rugby Noceto FC abbia sferrato calci volontari diretti alla parte alta del corpo. Riteniamo per
una corretta valutazione d’insieme dell’azione oggetto dell’istanza, che oltre ai giocatori n. 10 della pro Recco Rugby, sig.
Lisandro VILLAGRA e al n. 10 del Rugby Noceto FC Manuel FARIAS Miguel, si debba tener conto della partecipazione
attiva all’azione da parte del n. 7 della Pro Recco Rugby, Sig. David Ciotoli. Precisiamo inoltre che non avendo avuto la
possibilità di visionare l’intera partita non siamo in grado di suggerire o indicare eventuale altra situazione di gioco nella
quale può essere avvenuto l’inconfutabile trauma al giocatore del PRO RECCO RUGBY. Nella fattispecie non possiamo
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non sottolineare che la società PRO RECCO RUGBY ha reso disponibile solamente in data 4 gennaio in
internet la ripresa completa della partita(più volte da noi richiesta), ma che la suddetta registrazione si interrompe al 20
minuto del primo tempo per proseguire con il secondo tempo, in totale 40 minuti di registrazione sugli oltre 90 minuti di
durata effettiva. Nel seguito dettagliamo nel nostre considerazioni e valutazioni sull’azione oggetto dell’istanza (allegando
anche fermi immagini estrapolati dal video dell’azione), al fine di rendere la nostra memoria un valido supporto per
l’esame dei fatti da parte del Giudice Sportivo. Purtroppo non ci è stato possibile convertire il video (della durata
complessiva di 1 minuto e 23 secondi), in fotogrammi, che avrebbero potuto fornire maggiore dettaglio al nostro
contraddittorio. L’azione menzionata dalla PRO RECCO RUGBY ha inizio, con il giocatore Lisandro VILLAGRA della
PRO RECCO ricevuto il pallone da un compagno di squadra dopo una mischia ordinata, vada in percussione su un
giocatore del Rugby Noceto. Allegato fermo immagine 1 sec. 26, all’azione partecipa anche il n. 7 della Pro Recco
Rugby che blocca con le proprie gambe la testa del 10 del Rugby Noceto…..Allegato fermo immagine n. 2 – sec. 26….il
giocatore n. 10 della PRO RECCO RUGBY preme con il ginocchio destro sulla schiena del n. 10 del Rugby Noceto FC:
in questa situazione e da questa posizione il giocatore con la maglia n. 10 del Rugby Noceto FC non può aver sferrato
un calcio. In base alle varie posizioni assunte sul campo probabilmente è il giocatore n. 10 del Rugby Noceto FC quello
che subisce maggiormente atti al limite del regolamento. Allegato fermo immagine 3 e allegato fermo immagine 3b – sec.
33. Quando il giocatore n. 7 della PRO RECCO RUGBY libera il collo del giocatore n. 10 della Rugby Noceto FC,
quest’ultimo ruota sulla schiena, per liberarsi e rientrare in gioco e fa perdere l’equilibrio al giocatore Lisandro VILLAGRA
della PRO RECCO Rugby. Allegato fermo immagine 4 sec 34. Nel ruotare con la schiena a terra il giocatore. 10 del
Rugby Noceto FC ha le gambe in aria ed i piedi sollevati. Allegato fermo immagine 4b sec 34. Il primo impatto sulla
scarpa sinistra del giocatore n. 10 del Rugby Noceto FC avviene all’altezza del ginocchio sinistro del n. 10 del PRO
RECCO RUGBY Lisandro VILLAGRA che si protegge con la mano sinistra. Allegato fermo immagine 4c sec. 34. Il
secondo impatto della scarpa destra del giocatore n. 10 del Rugby Noceto FC avviene appena sopra il gomito sinistro
del Lisandro VILLAGRA. Allegato fermo immagine 4d sec. 34. Nella fase finale della distensione della gamba destra
Lisandro VILLAGRA viene trovato sulla spalla sinistra. Sempre nello stesso fermo immagine è visibile il n. 7 della PRO
RECCO RUGBY che afferra la maglia del giocatore n. 10 per allontanarlo. Allegato fermo immagine 5 sec. 35 Il terzo
impatto non avviene. Il n. 7 della Pro Recco Rugby allontana il giocatore n. 10 del Rugby Noceto Fc tirandolo per la
maglia e la caviglia di quest’ultimo tocca la mano sinistra del Lisandro VILLAGRA che è girato verso l’arbitro. Allegato
fermo immagine 6 – sec.1.10. Nel proseguo dell’azione il giocatore n. 10 della PRO RECCO RUGBY Lisandro
VILLAGRA viene ripreso in,pieno volto e con il sole in viso. Non si vedono lacerazioni della pelle sangue che i
tacchetti delle scarpe del 10 del Rugby Noceto FC avrebbero causato se lo avessero effettivamente colpito. Tutto ciò
premesso non riteniamo che il giocatore n. 10 del Rugby Noceto FC possa essere accusato di calci nei confronti del
giocatore n. 10 del PRO RECCO RUGBY. Quanto si evidenzia nel video e dai fermi immagine che abbiamo estratto ed
allegato alla presente memoria, non giustificano in alcun modo a nostro parere l’illecito tecnico a cui fa riferimento la
società PRO RECCO RUGBY. Il n. 10 del Rugby Noceto FC si è sicuramente liberato con movimenti scomposti ma che
non possono aver provocato aver partecipato in alcun modo alla frattura del pavimento orbitario destro, descritta
nel certificato medico in quanto il Lisandro VILLAGRA era esposto nell’azione in argomento a possibili colpi con il lato
sinistro del proprio corpo volto. Anche volendo ipotizzare che il giocatore con la maglia n. 10 della PRO RECCO sia
stato compito dalle scarpe del giocatore n. 10 del RUGBY NOCETO FC, quest’ultimo avrebbe riportato lesioni alla parte
sinistra del viso e non riportato dalla certificazione medica nella parte destra stante quanto evidenziato nel video. Inoltre
in tutti i fotogrammi allegati, è sempre l’arbitro Andrea Palladino che riteniamo essere stato attento e presente su tutte le
azioni della partita, in particolare ha visto ed indicato con la mano destra la situazione contentata dalla PRO RECCO
RUBGY, ma non ha ravvisato gli estremi per qualsivoglia punizione. Rimaniamo in attesa di pronuncia del Giudice
Sportivo fissata per il giorno 11 gennaio 2017. Si allega raccomandata dell’invio della presente memoria alla società
PRO RECCO RUGBY e fermi immagine delle varie situazioni descritte.”
Le opposte tesi prospettate dalle parti, comunque esaustive e ben articolate, legittimano ancora di più la
decisione di visionare il video per stabilire se l’azione posta in essere dal Sig. Manuel FARIAS nei confronti del Sig.
Lisandro VILLAGRA configuri la violazione dell’art. 27 punto 1 lettera o (qualora dia un calcio a un avversario sanzione
della qualifica dalle gare ufficiali da 3 a 12 mesi) e se il Sig. Manuel FARIAS possa essere ritenuto responsabile dei
danni fisici cagionati al Sig. Lisandro VILLAGRA certificati dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova.
Il video presenta piena garanzia tecnica, non si interrompe e riporta integralmente la dinamica dell’azione in
contestazione, per circa 1 minuto e 30 secondi.
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Dalla sua visione si può immediatamente accertare che l’azione posta in essere dal Sig. Manuel FARIAS non
può essere configurata come “calcio sferrato ad un avversario” ma esclusivamente come “ scalciata”.
Invero il giocatore n. 10 del ASD PRO RECCO RUGBY ARL gioca una mischia in avanzamento e tenta una
penetrazione ma viene immediatamente placcato da un paio di avversari. Entra in contatto con il n. 10 del RUGBY
NOCETO FC SOC.COOP. S.D. e i due giocatori restano a terra. Il VILLAGRA ha una posizione dominante rispetto al
FARIAS. I due giocatori si tengono per la maglia, si strattonano e restano a stretto contatto tra loro. Disteso a terra,
vicino al FARIAS c’è anche il n. 7 del ASD PRO RECCO RUGBY ARL che ha una posizione tuttavia defilata, non
partecipando attivamente alla contesa.
A questo punto il n. 10 del ASD PRO RECCO RUGBY ARL si rialza ma cade di nuovo a terra per aver perso
l’equilibrio. Da una rotazione dei contendenti il n. 10 del RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D. con il proprio piede
sinistro colpisce con una scalciata il braccio sinistro del VILLAGRA, e successivamente con il piede destro
dapprima scalcia il VILLAGRA sul costato sinistro sotto la spalla sinistra e con un altro repentino movimento
tipico della scalciata (spinta della suola del piede destro) colpisce il volto del VILLAGRA sulla parte sinistra. Il n.
10 del ASD PRO RECCO RUGBY ARL tenta di richiamare l’attenzione dell’ arbitro indicando di essere stato colpito sul
volto ma riprende a giocare regolarmente un raggruppamento, gioca una penetrazione dove viene placcato nuovamente.
Si forma un raggruppamento con molti giocatori che cadono a terra e il VILLAGRA resta sotto il mucchio di giocatori e
successivamente riposizionatosi nel ruolo di mediano di mischia apre il pallone per i propri tre quarti che giocano l’azione
che sfuma per un passaggio in avanti.
Le immagini confermano che il Sig. Manuel Miguel FARIAS sia da ritenersi responsabile di tre distinti episodi di
scalciata”, il primo sul braccio sinistro del VILLAGRA, il secondo sul costato sinistro e il terzo sul volto parte sinistra del
VILLAGRA, con ciò violando il dettato dell’art. 27 punto 1 lettera n.
Sul punto la contestazione della violazione dell’art. 27 punto 1 lettera n) necessita una precisazione.
La lettera n) dell’art. 27 punto 1 fa riferimento alla fattispecie della pestata ad un avversario. Per costante
giurisprudenza adottata dal Giudice Sportivo, oramai dall’introduzione del Codice di Rito, l’azione dello scalciare è stata
fatta rientrare in detta violazione tanto è vero che in tutti i provvedimenti adottati sia a livello nazionale che regionale, la
scalciata ad un avversario viene indicata sia nei comunicati pubblicati che nei successivi provvedimenti di notifica (PEC
e/o telegramma ), proprio nella violazione dell’art. 27 punto 1 lettera n) con la dicitura (scalciata).
Il Giudice Sportivo condivide la tesi proposta dal RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D., nella parte in cui
evidenzia come il VILLAGRA sia stato colpito dal FARIAS nella parte sinistra del viso e che, dunque, il VILLAGRA abbia
riportato il danno fisico all’occhio destro in altra azione e/o situazione di gioco.
Invero le immagini a supporto rendono credibile la ricostruzione operata dal RUGBY NOCETO FC SOC.COOP.
S.D. con le quale si evince come il VILLAGRA venga colpito da una prima scalciata nella parte del braccio sinistro, da
una seconda scalciata nella parte del costato sinistro e da una terza scalciata nella parte del volto lato sinistro.
In ragione della dinamica dei fatti oggettivamente riscontrabili dalle immagini video e in assenza di idonea
consulenza medica che possa attestare la fattibilità ed il necessario nesso di causalità dei danni occorsi al VILLAGRA
sulla parte dell’occhio destro con il colpo al volto ricevuto sulla parte sinistra dello stesso, si ritiene opportuno non
applicare ulteriori sanzioni.
La sanzione per la violazione dell’art. 27 punto 1 lettera n) viene indicata in 6 (sei) settimane di squalifica, che
dovrà considerarsi aumentata di 2 (due) settimane di squalifica per il concorso della circostanza aggravante prevista
dall’art 27 punto 2 lettera a) (qualora l’azione violenta abbia ad oggetto la testa dell’avversario).
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Com. A/11/GS pag. 5
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SOCIETA’ ASD PRO RECCO RUGBY ARL IN DATA 19 DICEMBRE 2016
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo,
visti gli artt. 27 punto 1 lettera n) e punto 2 lettera a), 41 punto 1 lettera b), 56, 57, 58, 59, 60 del regolamento di
Giustizia, accoglie l’istanza presentata dalla società PRO RECCO RUGBY in data 19 dicembre 2016 e
commina al Sig. Manuel Miguel FARIAS, tesserato per la società RUGBY NOCETO FC., la sanzione complessiva di 8
(otto) settimane di squalifica di cui 6 (sei) settimane di squalifica per la violazione dell’art. 27 punto 1 lettera n)
limitatamente all’azione della scalciata e la sanzione di 2 (due) settimane di squalifica per il concorso dell’aggravante
prevista dall’art. 27. Punto 2 lettera a) del Regolamento di Giustizia. Decorrenza della sanzione dal’11 gennaio 2017 all’8
marzo 2017 compreso.
Stante l’accoglimento dell’istanza si dispone la restituzione del contributo per accesso alla giustizia versato dalla
società ASD PRO RECCO RUGBY ARL con bonifico bancario effettuato in data 20 dicembre 2016.
Roma, 11 gennaio 2017
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Marco Cordelli