CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A Comunicato del 9 gennaio 2017
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A
Curva Nord - Stadio Olimpico COMUNICATO A/10/GS
00194 ROMA - tel.06/452131.27.41.42.43 (Riunione del 9 gennaio 2017)
DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
ASD AMATORI RUGBY BADIA IN DATA 21 DICEMBRE 2016
Il Giudice Sportivo,
vista l’istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia presentata dalla AMATORI RUGBY
BADIA ASD a firma del Presidente della società Dott. Giorgio Golfetti al Giudice Sportivo (ricevuta via PEC e protocollata in
data 21 dicembre 2016 [prot. 306]), con la quale veniva segnalato che durante la gara del Campionato Nazionale di Serie A
svoltasi in data 18 dicembre 2016, tra RUGGERS TARVISIUM ASD - AMATORI RUGBY BADIA ASD, si era verificato un
episodio costituente illecito tecnico (“fatto violento estraneo all’azione di gioco”) commesso dal tesserato della RUGGERS
TARVISIUM ASD, giocatore con la maglia n. 8 Sig. Lorenzo Favaro a danno del tesserato della AMATORI RUGBY BADIA
ASD giocatore n. 6 Alessandro Fornasaro rilevato dal direttore di gara ma che ha causato gravi lesioni;
che veniva assegnato alle parti interessate, in rispetto alle norme di rito, termine fino al 31 dicembre 2016 per il
deposito di memorie e documenti utili alla decisione;
che veniva fissata l’udienza di decisione al 9 gennaio 2017;
che le suddette ordinanze venivano notificate alle parti con comunicazione PEC del 23 dicembre 2016 (ore 11.09)
alla AMATORI RUGBY BADIA ASD e (ore 11.49) alla RUGGERS TARVISIUM ASD;
che in data 28 dicembre 2016, la RUGGERS TARVISIUM ASD inviava a mezzo PEC una memoria illustrativa che
veniva acquisita al fascicolo d’ufficio; lo stesso faceva in data 29 dicembre 2016 la AMATORI RUGBY BADIA ASD, sempre a
mezzo PEC.
Ritenuto che quindi l’istruttoria può definirsi completa e l’istanza matura per la decisione.
***
L’istanza presentata dal AMATORI RUGBY BADIA ASD è ammissibile e va accolta.
La AMATORI RUGBY BADIA ASD con la propria istanza deduceva Il sottoscritto Giorgio Goretti, Presidente
dell’Amatori Rugby Badia, codice tessera Fir n. 399913, intende porgere istanza ai sensi dell’art. 56 del Regolamento di
Giustizia per un fatto violento estraneo all’azione di gioco accaduto domenica 18 Dicembre durante l’incontro di serie A tra
Volteco Ruggers Tarvisium e Borsari Rugby Badia. In particolare circa la minuto 10° del secondo tempo il giocatore n. 6
Alessandro Fornasaro della Borsari Rugby Badia tessera n. 261252, riceveva un violento pugno al volto da parte del
giocatore Favaro della Volteco Ruggers Tarvisium che veniva esclusivamente sanzionato con un cartellino giallo dall’arbitro
dell’incontro Sig. Filippo Bertelli. Il giocatore una volta tornato dalla gara, veniva sottoposto a tac presso l’Ospedale di Rovigo,
ed a seguito del pugno riportava la frattura delle ossa nasali con escoriazioni della regione sottopalpebrale dx al naso con
prognosi iniziale di 15 giorni circa del Pronto Soccorso e da verificare successivamente dal medico curante. Ai sensi
dell’articolo 57 e seguenti, chiediamo quindi al Giudice Sportivo di aprire formalmente la procedura, riservandoci nel termine
che ci verrà indicato, di fornire le immagini video del fatto violento e la certificazione medica dell’ospedale di Rovigo e del
medico curante. In attesa di ricevere la convocazione di fissazione dell’udienza, sono a porgere cordiali saluti.”. Tale istanza
è sottoscritta dal Dott. Giorgio Golfetti, Presidente della Società e vi è anche il timbro della Società apposto in calce
all’istanza.
La AMATORI RUGBY BADIA ASD ha lamentato che in occasione della gara in oggetto del 18 dicembre 2016,
all’inizio del secondo tempo al 10° minuto circa, in occasione di una maul, il giocatore identificabile con la maglia n. 8 della
RUGGERS TARVISIUM ASD Sig. Lorenzo Favaro avrebbe colpito con un pugno il volto del giocatore della AMATORI
RUGBY BADIA ASD Sig. Alessandro Fornasaro che era impegnato nella maul.
A supporto di tale argomentazione l’istante ha allegato le immagini video relative al fatto contestato oltre ad immagini
fotografiche e documentazione medica.
La RUGGERS TARVISIUM ASD nella propria memoria non ha contestato il fatto illecito oggetto della presente
decisione, eccependo però che tale fatto sarebbe stato già valutato dall’arbitro (che aveva ammonito il giocatore della
TARVISIUM), che le immagini video sarebbero di bassa quali ed incomplete, che il giocatore della AMATORI RUGBY
BADIA ASD non avrebbe subito alcuna lesione grave o gravissima e che lo stesso si sarebbe potuto procurare l’escoriazione
al viso in un’altra fase della partita che peraltro ha portato a termine, ritenendo così non utilizzabile il filmato prodotto dalla
società ricorrente, in ogni caso rimettendosi alla decisione del Giudice Sportivo.
Segue
Segue Com.A/10/GS pag. 2
Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA
SOCIETA’ ASD AMATORI RUGBY BADIA IN DATA 21 DICEMBRE 2016
Anzitutto, il Giudice Sportivo evidenzia come la prova televisiva è uno strumento con il quale i ricorrenti possono
evidenziare quegli episodi violenti sfuggiti al vaglio del direttore di gara o comunque tutti quegli episodi che abbiano
comportato lesioni gravi o gravissime o comunque siano estranei all’azione di gioco.
Ricordato come il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di
rango inferiore se non in presenza di evidenti lacune, il referto redatto dal direttore di gara il Sig. Filippo Bertelli non riporta i
fatti contestati dall’istante, ammettendo, dunque, il ricorso alla prova televisiva richiesta. Ed invero, nel referto, si solo atto
del cartellino giallo comminato, al minuto del secondo tempo, al giocatore n. 8 della RUGGERS TARVISIUM ASD Sig.
Lorenzo Favaro e della seguente sostituzione temporanea del giocatore della AMATORI RUGBY BADIA ASD n. 6 Sig.
Alessandro Fornasaro.
Il Giudice Sportivo, inoltre, verificato che il fatto descritto nell’istanza non sia stato refertato dal direttore di gara e che
per come è stato descritto integrerebbe comunque un fatto violento estraneo all’azione di gioco e che ha causato lesioni
gravi o gravissime, ha ritenuto sussistenti i requisiti minimi per utilizzare la prova televisiva.
Il video prodotto dalla AMATORI RUGBY BADIA ASD, seppur di bassa risoluzione, è completo per quanto riguarda il
fatto lamentato dalla società ricorrente ed offre piena garanzia tecnica e dunque il Giudice Sportivo ha provveduto a visionarlo
più volte sino al raggiungimento di un proprio convincimento che legittima l’accoglimento dell’istanza.
Il Giudice Sportivo nell’applicare o meno una sanzione ai sensi dell’art. 41 del Regolamento di Giustizia, è tenuto a
valutare una serie di fattispecie per poter adottare o meno provvedimenti sanzionatori. L’art. 41 punto 1 lett. b) del
Regolamento di Giustizia indica una serie di fattispecie il cui verificarsi deve essere valutato anche singolarmente e
non tutte insieme. Dall’analisi del video, come detto, emerge come il n. 8 della RUGGERS TARVISIUM ASD Sig. Lorenzo
Favaro abbia raggiunto la maul ove si trovava impegnato il giocatore avversario Sig. Alessandro Fornasaro e lo ha colpito al
volto mentre questi era con il busto ed il volto piegati verso terra, in una posizione vulnerabile (non avendo egli la possibilità di
avvistare il colpo né di evitarlo e/o di proteggersi). Il fallo di antigioco appare a) intenzionale e deliberato; b) è stato sferrato un
pugno, gesto di per atto ad arrecare danno fisico all’avversario, per di più sulla testa/viso dell’avversario; c) la condotta è
stata portata a termine; d) l’azione posta in essere è da considerarsi estranea al gioco con nessuna attinenza con la pratica
del rugby; e) in conseguenza della condotta illecita del Sig. Favaro, il giocatore della AMATORI RUGBY BADIA ASD ha
riportato lesioni quantomeno gravi.
Anzitutto, la circostanza che fosse il giocatore n. 8 della RUGGERS TARVISIUM ASD ad aver sferrato il colpo è
stata confermata anche dall’arbitro Sig. Filippo Bertelli il quale, interpellato, ha riferito che il giocatore n. 8 della RUGGERS
TARVISIUM ASD era stato ammonito per quel gesto antisportivo; l’assistente arbitro Sig. Piermatteo Sgura, interpellato anche
lui dal Giudice Sportivo, ha poi dichiarato “Ho segnalato io all’arbitro Sig. Bertelli che il n. 8 della RUGGERS TARVISIUM ASD
entrando in maul aveva sferrato un pugno al viso di un avversario coinvolto in quella stessa maul. Era circa il 10° minuto del
secondo tempo.
Questo Giudice Sportivo non ritiene meritevoli di accoglimento le altre eccezioni sollevate dalla RUGGERS
TARVISIUM ASD. Ed infatti, seppur è vero che l’arbitro - proprio su segnalazione dell’assistente arbitro - ha sanzionato il
gesto illecito con un cartellino giallo, è anche vero che lo stesso arbitro nell’immediatezza dei fatti non poteva avere piena
contezza delle (e neppure le conoscenze mediche per valutare le) gravi conseguenze che il fatto illecito de quo ha avuto sul
giocatore della AMATORI RUGBY BADIA ASD. Sul punto, non è condivisibile la tesi della TARVISIUM per la quale il
giocatore non avrebbe subito alcuna grave lesione perché la frattura alle ossa nasali indicata nella documentazione medica
prodotta dalla RUGBY BADIA sarebbe risalente. Invero, l’Azienda Ospedaliera di Rovigo presso cui si è recato il Sig.
Fornasaro emette una chiara diagnosi: frattura ossa nasali escoriazione regione sottopalpebrale dx ed al naso con
prognosi di 15 gg. salvo complicazioni. Esaminando poi la documentazione medica prodotta dalla società ricorrente emerge
che il Sig. Fornasaro, oltre alla frattura delle ossa nasali sopradescritta, presentava anche una riduzione di una precedente
ma diversa frattura peraltro sul lato sinistro del volto; questa circostanza, tuttavia, non significa che Il Sig. Fornasaro non
abbia riportato gravi lesioni come conseguenza del gesto falloso subito. Sul punto, la RUGGERS TARVISIUM ASD non ha
prodotto alcuna prova a suffragio della propria tesi.
In ogni caso, non può non considerarsi grave la lesione sul lato destro del volto del giocatore e cioè il taglio profondo
sotto l’occhio destro.
Segue
Segue Com.A/10/GS pag. 3
Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA
SOCIETA’ ASD AMATORI RUGBY BADIA IN DATA 21 DICEMBRE 2016
Priva di rilievo ai fini di questa decisione è quindi l’osservazione che il Sig. Fornasaro non avrebbe subito
gravi/gravissime lesioni per aver egli portato a termine l’incontro ed anzi che la lacerazione (taglio) al viso possa essersela
procurata in un altro frangente. Non è certamente compito di questo Giudice Sportivo esprimersi sulla eventuale “stoicità” di
quei giocatori che, anche se infortunati, continuino a giocare, quanto valutare oggettivamente i fatti ed i dati che sono
sottoposti al vaglio del suo giudizio: ebbene, dalla ricostruzione dei fatti e dall’esame delle prove anche documentali in atti è
indubbio che il Sig. Fornasaro abbia ricevuto un forte colpo alla volto e che abbia riportato una lacerazione (taglio) del viso e
la frattura delle ossa nasali, anche tenuto conto che nell’immediatezza dei fatti lo stesso giocatore veniva sostituito
temporaneamente proprio per tamponare il sangue delle ferite riportate. Anche questa circostanza è stata confermata
dall’arbitro dell’incontro.
La memoria della ricorrente AMATORI RUGBY BADIA ASD nulla aggiungono di rilevante ai fini della decisione.
Si ritiene, pertanto, il Sig. Lorenzo Favaro responsabile dell’infrazione di cui all’art. 27 lettera k) del Regolamento di
Giustizia (“Qualora colpisca un avversario con il pugno o con il braccio, compreso il gomito o la spalla”) per aver colpito con il
pugno il viso di un avversario impegnato in una maul ed in posizione vulnerabile. Infatti, il Sig. Fornasaro non solo era
impegnato in una maul ma aveva il busto ed il viso rivolti verso il terreno e non poteva accorgersi, come non si è accorto (a
vedere le immagini), del pugno sferrato dal Sig. Favaro contro il suo volto. A riprova delle circostanze sopradescritte, e della
immotivata violenza del gesto, v’è non solo la sostituzione temporanea per medicare il sangue e tamponare la ferita al naso,
ma soprattutto la documentazione medica prodotta in atti dalla quale è appunto emerso che il Sig. Fornasaro ha sofferto la
frattura delle ossa nasali oltre all’evidente escoriazione (taglio) della regione sottopalpebrale destra (15 gg. di prognosi).
Nel caso in esame le specifiche circostanze aggravanti prevalgono sulle circostanze attenuanti generiche.
In ragione di ciò il Giudice Sportivo, anche seguendo la consolidata giurisprudenza che si è formata su casi similari
(sentenza Ferraro e Giusti), ritiene censurabile e deprecabile un siffatto comportamento e considera congrua la sanzione di 2
(due) mesi di squalifica, sanzione che dovrà intendersi aumentata di 1 (un) mese di squalifica per il concorso delle
circostanze aggravanti di cui all’art. 27 punto 2 lettera a) (qualora l’azione violenta abbia oggetto la testa dell’avversario) e
lettera b) (“qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa”).
P.Q.M.
in accoglimento dell’istanza presentata dalla ASD AMATORI RUGBY BADIA visti gli artt. 13, 14, 27/1 lettera K) e
27/2 lettere a) e b), 41, 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento di Giustizia, irroga al Sig. Lorenzo Favaro la sanzione di 2
(due) mesi di squalifica per la violazione dell’art. 27/1 lettera k) e la sanzione di 1 (un) mese di squalifica per il concorso delle
circostanze aggravanti di cui all’art. 27/2 lettere a) e b), e così per un totale di 3 (tre) mesi di squalifica, dal 9 gennaio 2017
all’8 aprile 2017. In ragione dell’accoglimento dell’istanza si dispone che la AMATORI RUGBY BADIA ASD sia esentata dal
versamento del contributo per l’accesso alla giustizia pari ad Euro 150,00=.
Roma, 9 gennaio 2017
Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)