CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA Comunicato del 4 gennaio 2017
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
Ufficio del Giudice Sportivo COMUNICATO ECC/08/GS
Curva Nord - Stadio Olimpico Riunione del 4 gennaio 2017)
00194 ROMA - tel.06/452131.41.42.43.27
DECISIONE SU ISTANZA EX ART. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
MOGLIANO RUGBY SSD ARL IN DATA 23 DICEMBRE 2016
Il Giudice Sportivo,
vista l’istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia presentata dal MOGLIANO RUGBY
SSD al Sig. Stefano Bolzonella arbitro dell’incontro Rugby Viadana 1970 - Mogliano Rugby il 23 dicembre 2016 (ricevuta e
protocollata in data 28 dicembre 2016 (prot. 309/2016), con la quale veniva segnalato che durante la gara del Campionato
Nazionale di Serie Eccellenza svoltasi in data 23 dicembre 2016, tra Rugby Viadana 1970 - Mogliano Rugby, si era verificato
un episodio costituente illecito tecnico commesso dal giocatore tesserato 20 del Rugby Viadana 1970 Sig. Diego Del Nevo
a danno del giocatore tesserato del Mogliano Rugby, Sig. Marco Filippucci e non rilevato dal Direttore di Gara;
considerato che nell’istanza il Sig. Gabriele Squizzato, nella sua qualità di Dirigente accompagnatore aveva fatto
riserva di trasmettere documentazione video relativa al fatto oggetto della segnalazione (riserva di motivi);
che detta documentazione video perveniva in data 28 dicembre 2016;
che veniva assegnato alle parti interessate, in rispetto alle norme di rito, termine fino al 2 gennaio 2017 per il
deposito di memorie e documenti utili alla decisione;
che veniva fissata l’udienza di decisione al 4 gennaio 2017;
che le suddette ordinanze venivano notificate alle parti con comunicazione PEC del 28 dicembre 2016 (ore 13.03 al
Mogliano Rugby e ore 14.27 al Viadana Rugby 1970);
che non è pervenuta alcuna ulteriore memoria da parte delle due Società;
Ritenuto che quindi l’istruttoria può definirsi completa e l’istanza matura per la decisione.
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L’istanza presentata dal MOGLIANO RUGBY SSD non è meritevole di accoglimento.
Il MOGLIANO RUGBY SSD con la propria istanza, depositata al Direttore di Gara e sottoscritta dal legale
Rappresentante della stessa, dott. Armando Corò deduceva che Io sottoscritto Gabriele Squizzato Dirigente
accompagnatore (tessera FIR 401828) della Società Mogliano Rugby presento ricorso per placcaggio pericoloso da parte del
n°20 Viadana Rugby su nostro n°6 Sig. Filippucci Marco. Per il seguente placcaggio su ginocchio senza chiusura del
placcaggio causando come da referto medico infortunio allo stesso giocatore. h. 17.00 Viadana. In fede Gabriele Squizzato
PS: si rimanda alla visione video che verrà presentata. Per presa visione Locatelli Luciano, il Presidente Armando Corò”
In data 27 dicembre 2016 ore 19.02 e successivamente alle ore 20.25, il Sig. Antonio Bassotto provvedeva ad inviare una
comunicazione e-mail (la prima da info@rugbymogliano.it e la seconda da vetv.moglianorugbyssdarl@federugby.it) con le
quali trasmetteva un link con il filmato relativo all’episodio citato, cogliendo l’occasione per segnalare un ulteriore episodio
riguardante l’atleta Mattia D’Anna (n°15) anch’esso oggetto di un fatto violento non rilevato dal Direttore di Gara ed anche per
questo episodio, veniva allegato un filmato.
Preliminarmente il Giudice Sportivo evidenzia come la Società Mogliano Rugby abbia introdotto un primo episodio, quello che
vede coinvolto Marco Filuppucci, con l’istanza presentata al Direttore di Gara a firma congiunta dell’Accompagnatore Gabriele
Squizzato e del Legale Rappresentante, Presidente dott. Armando Corò.
Correttamente è stato avviato il procedimento ai sensi dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia.
Le due e-mail sopra richiamate, pervenute in data 27 dicembre 2016, se da una parte possono aver raggiunto lo scopo di
essere state depositate entro il termine di 3 giorni dall’evento (il termine sarebbe decorso il 26 dicembre stante tuttavia il
giorno festivo, il termine deve considerarsi prorogato a quello feriale immediatamente successivo - vedi decisione n°5 Corte
Sportiva d’Appello), dall’altro non sono state sottoscritte dal Legale Rappresentante della Società, con ciò violando l’art. 56
comma 2, punto 1) dove le istanze sono depositate dal soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta
nell’ordinamento federale.
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DECISIONE SU ISTANZA EX ART. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
MOGLIANO RUGBY SSD ARL IN DATA 23 DICEMBRE 2016
Già il Giudice Sportivo aveva avuto modo di precisare come le istanze debbano essere corredate da elementi che possano
facilmente dedurre quale sia il soggetto titolare dell’interesse ad agire al fine di una regolare introduzione del giudizio
(decisione Eccellenza/05/GS riunione del 14 novembre 2016).
Il Sig. Antonio Bassotto risulta essere tesserato come Personale di Società con numero di tessera 10429, non rivestendo
all’interno della Società alcuna carica con potere di rappresentanza, dunque non avrebbe potuto spendere il nome della
Società quale soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta.
Tale carenza non può essere superata con l’invio di due e-mail i cui indirizzi non sono relativi alla posta elettronica certificata
della Società (PEC) che avrebbe potuto al limite essere riferita al suo Legale Rappresentante, del cui utilizzo il Sig. Armando
Corò.
Alla luce di tali deduzioni, il Giudice Sportivo dichiara improcedibile e/o inammissibile la richiesta di apertura del
procedimento ai sensi dell’art.56 del Regolamento di Giustizia per il fatto violento occorso al Sig. Mattia D’Anna.
Per ciò che attiene all’episodio occorso al Sig. Marco Filippucci, il Giudice Sportivo verificato il combinato disposto degli artt.
56 e 41 del Regolamento di Giustizia, ritiene di potere affrontare nel merito quanto contestato con il ricorso del 23 dicembre
2016 presentato al Direttore di Gara Stefano Bolzonella, dal Dirigente accompagnatore Gabriele Squizzato e firmato dal
Presidente Armando Corò.
Come sopra riferito il GS ha provveduto ad inviare alla Società Rugby Viadana 1970 a mezzo PEC sia il filmato che i
documenti allegati dalla Società Mogliano Rugby, provvedendo inoltre ad inviare il filmato a mezzo ‘We Transfert’ che risulta
essere stato ricevuto con regolarità (scaricato il 28 dicembre 2016 alle ore 15.09).
Risulta che nessuna delle due Società abbia inteso produrre documenti e/o memorie nel termine indicato nel giorno 2 gennaio
u.s.
Il video prodotto dalla Mogliano Rugby offre piena garanzia tecnica e dunque il Giudice Sportivo ha provveduto a visionarlo
più volte sino al raggiungimento di un proprio convincimento che legittima il rigetto dell’istanza.
Invero, ricordato come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata, non meritevole di essere gradata a prova di
rango inferiore, il Giudice Sportivo ha valutato che il referto redatto da Stefano Bolzonella non contenga indicazione circa
l’episodio contestato dal Mogliano Rugby se non nella parte in cui (Mod. D) riferisce come al 25° del II Tempo, il Mogliano
Rugby provvedeva a sostituire il 6 Marco Filippucci per infortunio al ginocchio sinistro indicando la presenza di un referto
medico ed appunto di un ricorso per presunto placcaggio pericoloso.
Nel merito il filmato evidenzia come il Sig. Diego Del Nevo contraddistinto con la maglia n°20 di color nero/gialla con corsa
obliqua verso il Sig. Marco Filippucci contraddistinto dalla maglia n°6 di color bianco/blu si apprestava ad effettuare il
placcaggio del suo avversario allargando entrambe le braccia, portandole all’altezza della propria testa chinandosi verso la
parte del tronco del Sig. Filippucci.
Il Sig. Del Nevo, poneva la propria testa nella parte sinistra del Sig. Filippucci e dunque in una posizione tipica del placcaggio
consentendo tuttavia al Filippucci, avendo meno corpo dell’avversario, di tentare la rottura del placcaggio forzandone
l’impatto. Infatti si può notare come il Filippucci tiene il pallone con il braccio destro irrigidisce la parte del corpo sinistra, si
portava in posizione per forzare il placcaggio e a questo punto i due giocatori entrano in collisione.
Le immagini non sono sufficientemente chiare per dimostrare se il Del Nevo scivoli e dunque cada di fronte alle gambe del
Filippucci oppure se vada a terra poiché è il Filippucci a fargli perdere la presa a terra per la spinta che mette nel contatto.
Così come non si riesce a capire se il Filippucci riporti l’infortunio al ginocchio a seguito dell’impatto col giocatore a terra
oppure non abbia riportato la lesione a seguito della rotazione del ginocchio sinistro quando rimette a terra la gamba sinistra
di richiamo oppure se l’infortunio sia il concorso di tali circostanze.
Il Giudice Sportivo nell’applicare o meno una sanzione ai sensi dell’art.41 del Regolamento di Giustizia, è tenuto a valutare
una seria di fattispecie la cui assenza lo costringono a non adottare alcun provvedimento sanzionatorio.
La lettera b) del punto 1 dell’art.41 consente al Giudice Sportivo di valutare le azioni violente commesse a gioco fermo o
estranee all’azione di gioco, non rilevate agli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime.
Nella fattispecie difettano le circostanze previste dal richiamato articolo poiché il fatto contestato non è stato commesso a
gioco fermo, non risulta essere effettuato volontariamente con l’intento quindi di violare le norme di regolamento di gioco, e
soprattutto non sono estranee all’azione di gioco. Invero, il Del Nevo si prepara ad effettuare un placcaggio secondo le regole
di gioco in vigore nella nostra Federazione, e per una mera casualità, entra in contatto con il Filippucci e quest’ultimo riporta
una lesione al ginocchio sinistro a causa dell’impatto. A parere del Giudice Sportivo la dinamica prospettata è perfettamente
in linea con la pratica del Rugby e con coloro che ne sono parte integrante, i quali hanno chiara la previsione che da tali
contatti possono derivare anche infortuni personali.
COM.ECC/08/GS pag.3
DECISIONE SU ISTANZA EX ART. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
MOGLIANO RUGBY SSD ARL IN DATA 23 DICEMBRE 2016
Alla luce di quanto sopra, l’istanza così come presentata dalla Mogliano Rugby non è meritevole di accoglimento e le spese di
giustizia seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo,
Visti gli artt. 41, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia, nonché l’art. 3 del Regolamento Organico FIR e la citata
giurisprudenza del Giudice Sportivo Nazionale e della Corte Sportiva di Appello, Dichiara inammissibile - improcedibile
l’istanza presentata dalla MOGLIANO RUGBY SSD ARL a firma del sig. Antonio Bassotto, limitatamente all’episodio di cui
alle e-mail del 27 dicembre 2016 ore 19.02 e 20.25 occorso al Sig. Mattia D’Anna, mentre per l’istanza depositata al Direttore
di Gara Sig. Stefano Bolzonella a firma congiunta dei Sigg. Gabriele Squizzato e Armando Corò (quest’ultimo in qualità di
Presidente e Legale Rappresentante) lo rigetta per carenza di requisiti di cui all’art.41 punto1) lett.b) del Regolamento di
Giustizia.
In ragione della soccombenza si dispone che la MOGLIANO RUGBY SSD ARL sia onerata al versamento del contributo per
l’accesso alla giustizia pari ad Euro 150,00=.
Roma, 4 gennaio 2017
Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)