FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY TROFEO ECCELLENZA
Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale COMUNICATO TROFEO ECCELLENZA/01/GS
Curva Nord - Stadio Olimpico (Riunione del 19 e 20 ottobre 2016)
00194 ROMA - tel.06/452131.41.42.43
Omologazione risultati gare del 16/10/2016 - 1° giornata – UNICO – Fase iniziale
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
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Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL -ASD RUGBY LYONS 40 - 0 ( 6- 0) Sig. BOTTINO M.
(Anticipata al 15/10/2016)
Girone 2
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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CONAD RUGBY REGGIO ASD -G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA 7 - 15 ( 1- 2) Sig. VEDOVELLI F.
(Anticipata al 15/10/2016)
C L A S S I F I C A Girone 1
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL 5 1 1 0 0 6 40 0 40 0 1
LAFERT RUGBY SAN DONA' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASD RUGBY LYONS 0 1 0 0 1 0 0 40 -40 0 1
C L A S S I F I C A Girone 2
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA 4 1 1 0 0 2 15 7 8 0 1
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONAD RUGBY REGGIO ASD 0 1 0 0 1 1 7 15 -8 0 1
DECISIONE SU ISTANZA DEPOSITATA DALLA SOCIETA’ CONAD RUGBY REGGIO ASD IN DATA 19 OTTOBRE 2016
Il Giudice Sportivo,
vista la citazione proposta in data 19 ottobre 2016 dal Presidente della società Asd Rugby Reggio, il Dott. Giorgio Bergonzi con la
quale si chiede all’organo giudicante di prime cure di voler assumere le sanzioni previste in conseguenza di un’azione di antigioco
commessa al 21’ del primo tempo dell’incontro Trofeo Eccellenza Rugby Reggio – Fiamme Oro Rugby Roma, dal giocatore Davide
FRAGNITO nei confronti del giocatore del Rugby Reggio, Matteo dell’Acqua, incontro disputatosi a Reggio Emilia del 15 ottobre 2016.
- verificato che la “citazione” è stata inoltrata con comunicazione email in data mercoledì 19 ottobre 2016 (ore 10.54) e comunicazione
via Pec in data 19 ottobre 2016 (ore 17.12);
- verificato, altresì, che nella prefata comunicazione email il Rugby Reggio allega due certificati medici, il primo dei quali rilasciato dal
Dott. Filippo MORSIANI, medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia Ospedale Civile C. Magati in Scandiano (Re) del
data 16 ottobre 2016 ed un secondo rilasciato dal Dott. Rocco Ferrari medico chirurgo con studio in Parma del 17 ottobre 2016 e di
una clip dell’episodio in contestazione.
L’istanza è da considerarsi improcedibile.
- Il Giudice Sportivo non ha dubbi nel qualificare la comunicazione email del Rugby Reggio, come procedimento instaurato su istanza
di parte, previsto e regolato dagli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia.
- Nessuna reale valenza può essere riservata alla citazione e/o alla richiesta di procedere a citare un tesserato, procedura utilizzata
dalla società Rugby Reggio, la quale non risulta essere regolata dal Regolamento di Giustizia FIR, le cui norme non riservano alcun
potere diretto agli affiliati tesserati e società di citare, appunto, dinanzi al Giudice Sportivo altri tesserati per falli di antigioco.
- L’istanza, al contrario, di cui all’art. 57 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 41 (prova televisiva), ha lo scopo
di attivare l’ufficio del Giudice Sportivo FIR, il quale istruendo un apposito procedimento può giungere alla determinazione di accertare
responsabilità e di conseguenza sanzionare falli di antigioco violenti, volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all’azione di
gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o, comunque, che abbiano causato lesioni gravi o gravissime.
- A mente dell’art. 57 del Regolamento di Giustizia l’istanza deve, tuttavia,
essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di 3
(tre) giorni dal compimento dell’evento, con l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
Segue