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C L A S S I F I C A Girone 2
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
L.F. BALDI R. JESI 15 3 3 0 0 37 229 12 217 0 3
RUGBY FALCONARA 10 3 2 0 1 11 71 90 -19 0 3
FTGI ADRIATICA RUGBY 5 3 1 0 2 8 46 173 -127 0 3
AMATORI RUGBY ASCOLI 0 3 0 0 3 6 35 106 -71 0 3
C L A S S I F I C A Girone 3
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
FANO RUGBY ASD 5 1 1 0 0 4 20 0 20 0 1
FTGI ADRIATICA n°2 4 1 1 0 0 3 17 12 5 0 1
LEGIO PICENA R.S.BEN.4 3 0 1 2 7 43 68 -25 0 3
ASD RUGBY FABRIANO 3 1 0 1 0 5 31 31 0 0 1
DELIBERA GARA FANO RUGBY ASD - LEGIO PICENA RUGBY SAN BENEDETTO ASD
Il Giudice Sportivo,
visto il referto arbitrale del Sig. Ferretti Fabio, dal quale risulta che la
società Legio Picena Rugby San Benedetto presentava un elenco nominativo con 15
giocatori in lista gara;
rilevato che al 24° minuto del 2° tempo esce per infortunio il giocatore N°11
Rocco Kevin (tess. 442385);
considerato che l’arbitro sospendeva definitivamente la gara al 24° del 2° tempo
in quanto la società Legio Picena Rugby San Benedetto scendeva al di sotto del
numero minimo di giocatori (quindici) previsto dalle norme Federali;
in applicazione dell’art. 30/1 lett. g) del Reg. di Giustizia e 15 lett. c) e 16
lett. b) del Reg. Attività Sportiva, e Circolare Informativa stagione sportiva
2016/2017 punto 4.8.1 pag.58 - dichiara la società Legio Picena Rugby San
Benedetto perdente con il risultato di 20 a 0 (mete 4 - 0), in favore della
Società Fano Rugby.
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- CAPOCACCIA EMANUELE, della AMATORI RUGBY ASCOLI ASD, espulso
temporaneamente al 29° del 1°tempo
- LINARI JACOPO, della RUGBY ANCONA A.S.D., espulso temporaneamente al 22°
del 2°tempo
- TALAMONTI MATTIA, della AMATORI RUGBY ASCOLI ASD, espulso temporaneamente
al 20° del 1°tempo
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- PIUNTI GHERARDO, della LEGIO PICENA R. SAN BENEDETTO ASD, espulso
temporaneamente al 20° del 2°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE
SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO
FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI
DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA ATTENZIONE –
IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL
TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È
CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL
TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA