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Visti gli artt. 29/1 lett. e) Reg. del Giustizia e artt. 16 lett.b) e 25 lett.b)
del Regolamento Attività Sportiva, dichiara la società ASD PESARO RUGBY perdente
con il risultato di 20 a 0 (mete 4 -0) in favore della società VALMETAURO
TITANS RUGBY ASD, punendola inoltre con quattro punti di penalizzazione e la
MULTA di € 100.00 (Euro CENTO/00)
DELIBERA GARA AMATORI PERUGIA RUGBY 2003 ASD - ASD UNIONE ORVIETANA RUGBY
Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto della rinuncia dell’incontro sopra
riportato, comunicato per le vie brevi con mail del 4 marzo c.m.
visto l’art. 29/1 lett. E del R.d.G. e gli art.16 lett.B art. 24 lett. A e 25
lett. A del R. Attività Sportiva ed inoltre la Circolare Informativa 2016/2017
art. 10.1 lett. B) PUNTO 5
DICHIARA
la società ASD UNIONE ORVIETANA RUGBY rinunciataria e perdente con il risultato
di 20 – 0 (4-0) in favore della società AMATORI PERUGIA RUGBY 2003 ASD e la
punisce, inoltre, con la penalizzazione di quattro punti in classifica e commina
la sanzione pecuniaria di € 250.00 (Euro DUECENTOCINQUANTA/00) maggiorata di €
250.00 (Euro DUECENTOCINQUANTA/00) per gara in trasferta. Per un totale di €
500,00 (CINQUECENTO/00)
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- PROIETTI SILVESTRI PARIDE, della FOLIGNO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al
40° del 1°tempo
- ROMITI ROBERTO, della VALMETAURO TITANS RUGBY ASD, espulso temporaneamente al
19° del 2°tempo
- SALVATORI ANDREA, della ASD PESARO RUGBY, espulso temporaneamente al 19° del
2°tempo
- SBRANCIA MATTIA, della FOLIGNO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 26° del
2°tempo
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- FETA ERVIS, della SAN LORENZO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 36° del
2°tempo
AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo
- BOZZI LORENZO, della VALMETAURO TITANS RUGBY ASD, espulso temporaneamente al
5° del 2°tempo
- FRANCHI EDOARDO, della CITTA DI CASTELLO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al
26° del 2°tempo
- SURANO DARIO, della VALMETAURO TITANS RUGBY ASD, espulso temporaneamente al
28° del 2°tempo
- TARINI ENRICO, della ASD PESARO RUGBY, espulso temporaneamente al 5° del
2°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE
A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012
(valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE
- TARINI ENRICO, della ASD PESARO RUGBY, espulso al 19° del 2°tempo, infraz. Art
infraz. Art. 027/01 lett. I) (ATTI VIOLENTI GIOC.+RECINTO)TRE SETTIMANE DI
SQUALIFICA (dal 6/03/2017 al 26 Marzo 2017 compresi)
ILLECITI TECNICI A CARICO DEL SOGGETTO AFFILIATO