Comitato regionale Liguria - CAMPIONATO CATEGORIA UNDER 18 - Comunicato del 27/1/2016
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale
C/O COMITATO REGIONALE LIGURE CAMPIONATO CATEGORIA UNDER 18
Viale Padre Santo 1 - 16122 Genova COMUNICATO n° U18/9/GST
Tel: 010562513 Fax: 010584159 (Riunione del 27/1/2016)
E-mail: crligure@federugby.it
Sito Internet: www.liguria.federugby.it
Omologazione risultati gare del 24/01/2016 - 2° giornata di RITORNO - 1°Fase
Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
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Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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ASD CUNEO PEDONA RUGBY -ASD MONFERRATO RUGBY n. 2 20 - 0 V. DELIBERA
(Originariamente programmata il 20/12/2015)
C L A S S I F I C A Girone 1
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
C.U.S. GENOVA ASD 40 8 8 0 0 53 320 51 269 0 8
AMATORI RUGBY GENOVA ASD 26 8 5 0 3 32 196 170 26 0 8
ASD CUNEO PEDONA RUGBY 20 8 4 0 4 27 183 141 42 0 8
SAVONA RUGBY A.S.D. 16 8 3 0 5 19 130 204 -74 0 8
UNION RUGBY RIVIERA ASD 6 8 1 0 7 13 81 296 -215 0 8
ASD MONFERRATO RUGBY n. 2 6 8 3 0 5 15 99 147 -48 8- 8
DELIBERA GARA ASD CUNEO PEDONA RUGBY – ASD MONFERRATO RUGBY n. 2
Il Giudice Sportivo, vista la comunicazione giunta al CRL il 22/01/2016 dalla Società ASD
Monferrato Rugby, nella quale dichiarava la rinuncia alla gara programmata per il
24/01/2016 contro l’ASD Cuneo Pedona Rugby;
visti l’art. 29/1 lett. E) del Regolamento di Giustizia, l’art. 24 primo comma, 25 lett.
A) e 16 lett. B) del Regolamento Attività Sportiva e la Circolare Informativa 2015/2016
al capitolo 10.2 punto 6,
dichiara
la Società ASD Monferrato Rugby rinunciataria e perdente con il punteggio di 20 0
(mete 4 0) in favore della Società ASD Cuneo Pedona Rugby e la punisce inoltre con la
penalizzazione di 4 punti in classifica e la sanzione pecuniaria di 150,00 maggiorata
di € 150,00 trattandosi di gara in trasferta, per un totale di € 300,00.
ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN
APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE 99/2012 (valida per tutte le stagioni
sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ATTENZIONE: IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE 100/2012 LA CONTINUITA’ DEL TESSERAMENTO AI
FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE E’ CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO
INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO
Matteo Gambino Avv. Eugenio Gherardi