FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale
C/O COMITATO REGIONALE LIGURE CAMPIONATO CATEGORIA UNDER 18
Viale Padre Santo 1 - 16122 Genova COMUNICATO n° U18/17/GST
Tel: 010562513 Fax: 010584159 (Riunione del 20/4/2016)
E-mail: crligure@federugby.it
Sito Internet: www.liguria.federugby.it
Omologazione risultati gare del 17/04/2016 - 2° giornata di RITORNO - 2°Fase
Gironi - Iniziale
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
================================================================================
Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SAVONA RUGBY A.S.D. -AMATORI RUGBY GENOVA ASD 20 - 0 VEDI DELIBERA
ASD AVIGLIANA RUGBY -ASD RUGBY SAN MAURO POSTICIPATA AL 20/4/16
C L A S S I F I C A Girone 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
SAVONA RUGBY A.S.D. 19 5 4 0 1 18 110 72 38 0 5
ASD RUGBY SAN MAURO 15 4 3 0 1 17 97 64 33 0 4
AMATORI RUGBY GENOVA ASD 5 5 2 0 3 12 72 105 -33 4- 5
ASD AVIGLIANA RUGBY 2- 4 0 0 4 4 31 69 -38 4- 4
DELIBERA GARA SAVONA RUGBY A.S.D. – AMATORI RUGBY GENOVA ASD
Il Giudice Sportivo, vista la comunicazione giunta al CRL il 14/4/2016 dalla Società
Amatori Rugby Genova ASD, nella quale dichiarava la rinuncia alla gara programmata per il
17/4/2016 contro il Savona Rugby A.S.D.;
visti l’art. 29/1 lett. E) del Regolamento di Giustizia, l’art. 24 primo comma, 25 lett.
A) e 16 lett. B) del Regolamento Attività Sportiva e la Circolare Informativa 2015/2016
al capitolo 10.2 punto 6,
dichiara
la Società Amatori Rugby Genova ASD rinunciataria e perdente con il punteggio di 20 – 0
(mete 4 – 0) in favore della Società Savona Rugby A.S.D. e la punisce inoltre con la
penalizzazione di 4 punti in classifica e la sanzione pecuniaria di € 150,00 maggiorata
di € 150,00 trattandosi di gara in trasferta, per un totale di € 300,00.
ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN
APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni
sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ATTENZIONE: IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N° 100/2012 LA CONTINUITA’ DEL TESSERAMENTO AI
FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE E’ CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO
INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO
Matteo Gambino Avv. Eugenio Gherardi