Comitato regionale Liguria - CAMPIONATO CATEGORIA UNDER 18 - Comunicato del 16/3/2016
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale
C/O COMITATO REGIONALE LIGURE CAMPIONATO CATEGORIA UNDER 18
Viale Padre Santo 1 - 16122 Genova COMUNICATO n° U18/13/GST
Tel: 010562513 Fax: 010584159 (Riunione del 16/3/2016)
E-mail: crligure@federugby.it
Sito Internet: www.liguria.federugby.it
Omologazione risultati gare del 13/03/2016 - 2° giornata di ANDATA - 2°Fase
Gironi - Iniziale
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
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Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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AMATORI RUGBY GENOVA ASD -SAVONA RUGBY A.S.D. 18 - 31 (3- 5) Sig. MANSOURI M.
ASD RUGBY SAN MAURO -ASD AVIGLIANA RUGBY 20 - 0 V. DELIBERA
C L A S S I F I C A Girone 1
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
AMATORI RUGBY GENOVA ASD 5 2 1 0 1 7 40 45 -5 0 2
SAVONA RUGBY A.S.D. 5 1 1 0 0 5 31 18 13 0 1
ASD RUGBY SAN MAURO 5 1 1 0 0 4 20 0 20 0 1
ASD AVIGLIANA RUGBY 4- 2 0 0 2 2 14 42 -28 4- 2
DELIBERA GARA ASD RUGBY SAN MAURO – ASD AVIGLIANA RUGBY
Il Giudice Sportivo, vista la comunicazione giunta al CRL il 9/3/2016 dalla Società ASD
Avigliana Rugby, nella quale dichiarava la rinuncia alla gara programmata per il
13/3/2016 contro l’ASD Rugby San Mauro;
visti l’art. 29/1 lett. E) del Regolamento di Giustizia, l’art. 24 primo comma, 25 lett.
A) e 16 lett. B) del Regolamento Attività Sportiva e la Circolare Informativa 2015/2016
al capitolo 10.2 punto 6,
dichiara
la Società ASD Avigliana Rugby rinunciataria e perdente con il punteggio di 20 – 0 (mete
4 0) in favore della Società ASD Rugby San Mauro e la punisce inoltre con la
penalizzazione di 4 punti in classifica e la sanzione pecuniaria di 150,00 maggiorata
di € 150,00 trattandosi di gara in trasferta, per un totale di € 300,00.
ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN
APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE 99/2012 (valida per tutte le stagioni
sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ATTENZIONE: IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE 100/2012 LA CONTINUITA’ DEL TESSERAMENTO AI
FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE E’ CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO
INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO
Matteo Gambino Avv. Eugenio Gherardi