DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA
SOCIETA’ C.L.C MESSINA ASD IN DATA 18 MAGGIO 2017
Il Giudice Sportivo
Visto il reclamo ex art. 52 comma 2 presentato dalla C.L.C Messina Rugby ASD in persona del Presidente e legale
rappresentante Sig. Pietro Todaro, rappresentato e difeso dall’ Avv. Giuseppe Santilano
OSSERVA
1) Il reclamo è stato presentato avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Territoriale in data 3.5.2017 e
pubblicato in data 5.5.2017 , in quale così statuisce “Il Giudice Sportivo, visto l’art. 30 lett. a) del Regolamento
Attività Sportiva, dichiara 10° classificata la società C.L.C. Messina Rugby Asd che passa al Girone Territoriale per la
stagione sportiva 2017/2018”
2) Il ricorso è stato inviato al Giudice Sportivo Territoriale in data 16 maggio 2017, cioè ben 11 giorni dopo la
pubblicazione del comunicato in questione.
Nella nota di trasmissione si chiede di “considerare ai fini del trattamento del presente ricorso il termine delle
precedenti PEC, inviate in data 11 e 12 maggio 2017 alla Corte Sportiva d’Appello”
3) In data 18 maggio 2017, all’ufficio del Giudice Sportivo Territoriale è pervenuta una telefonata da parte dell’Ufficio
della Corte Sportiva di Appello, con la quale si comunicava che il ricorso pervenuto a detta Corte non era di loro
competenza, bensì del Giudice Sportivo Territoriale.
Al riguardo occorre rilevare che la Corte d’Appello – una volta accertata la propria incompetenza – avrebbe dovuto
procedere alla trasmissione del ricorso al Giudice Sportivo con provvedimento scritto e motivato.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il Giudice Sportivo dichiara il reclamo inammissibile, in quanto presentato
oltre il termine di 3 giorni dall’evento previsti dall’art. 57 primo comma del Regolamento di Giustizia.
Tuttavia, anche volendo entrare nel merito della questione, si precisa che l’art. 30 stabilisce che il Giudice Sportivo
stila la classifica dei campionati o manifestazioni federali disputati con formula a girone unico o più gironi. Se due
squadre hanno uguale punteggio, verranno applicati dei criteri ben precisi e definiti al fine di compilare la classifica
definitiva. E ciò è stato fatto.
Infatti, solo nell’ipotesi che si debba procedere alla promozione o alla retrocessione di una delle squadre con uguale
punteggio in classifica – fattispecie che non è prevista per il campionato Under 18 – è stabilita la disputa di una gara
di spareggio.
Il Giudice Sportivo, tuttavia, riconosce che partecipare ad un “girone territoriale a carattere regionale” è certamente
meno prestigioso che rientrare nel “Girone Elite”, in quanto da quest’ultimo sarà scelta la squadra che parteciperà alle
fasi finali per la conquista del titolo di Campione d’Italia Under 18 .
Per questo motivo e trattandosi di una fattispecie che non è mai stata oggetto di pronuncia giurisdizionale, il Giudice
Sportivo ritiene di trasmettere copia di detta decisione ai vertici della FIR, affinchè valutino l’opportunità di
prospettare il caso al Consiglio Federale.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo,
visto l’art. 57, comma 1 del Regolamento di Giustizia dichiara il reclamo inammissibile, in quanto presentato oltre i
termini prescritti.
Inoltre, si ritiene opportuno trasmettere la delibera ai vertici della FIR, affinchè hè valutino l’opportunità di
prospettare il caso al Consiglio Federale.
Roma, 31.05.2017 Il Giudice Sportivo
(Avv. Gherardo Sassoli)