Comitato regionale Lazio Campionato Under 18 Comunicato del 31 Maggio 2017
UFFICIO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE Campionato Under 18
C/O COMITATO REGIONALE LAZIALE Stagione Sportiva 2016/2017
COMUNICATO U18/25/GST (Riunione del 31 Maggio 2017)
Omologazione risultati gare del 28/05/2017 - 1° giornata di ANDATA - Fase Interregionale - Finali
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
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Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO AS-RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 10 - 37 ( 1- 6) Sig. PACIFICO M.
C L A S S I F I C A Girone 1
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 5 1 1 0 0 6 37 10 27 0 1
RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD 0 1 0 0 1 1 10 37 -27 0 1
§§§§
Omologazione risultati gare del 28/05/2017 - 1° giornata di ANDATA - 2°Fase Gironi - Finali
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
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Girone 5
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD-RUGBY CLUB LATINA ASD 20 - 0 (4-0) (v.Delibera)
(Originariamente programmata il 14/05/2017)
C L A S S I F I C A Girone 5
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD n. 2 10 2 2 0 0 10 54 12 42 0 2
RUGBY CLUB LATINA ASD 4- 2 0 0 2 2 12 54 -42 4- 2
DELIBERA GARA “POL. S.S. LAZIO RUGBY 1947 AD / RUGBY CLUB LATINA ASD ”
Il Giudice Sportivo,
vista la comunicazione di rinuncia alla gara in oggetto inviata in data 28 maggio 2017 dalla Società Rugby Club Latina Asd;
Visti gli art. 29/1 lett. E) Reg. di Giustizia, 24 1° comma, 25 lett. A) e 16 lett. b) del Reg. Attività Sportiva, dichiara la Società Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad rinunciataria
(2° rinuncia) e perdente con il risultato di 20 a 0 (4-0) in favore della Società Pol. S.S. Lazio Rugby 1947 Ad, punendola inoltre con la penalizzazione di quattro punti in
classifica e con la sanzione pecuniaria di € 150.00= (CENTOCINQUANTA/00), maggiorata di € 150.00= (CENTOCINQUANTA/00), in quanto rinuncia a gara in trasferta,
per un totale complessivo di € 300.00= (TRECENTO/00), così come previsto dalla Circolare Informativa 2016/2017 al punto 10.2.7 di pag. 90.
Roma, 24 Maggio 2017 (Avv. Andrea Paoletti)
Il Segretario il Giudice Sportivo
Enza Formisano Avv. Andrea Paoletti
segue
DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA
SOCIETA’ C.L.C MESSINA ASD IN DATA 18 MAGGIO 2017
Il Giudice Sportivo
Visto il reclamo ex art. 52 comma 2 presentato dalla C.L.C Messina Rugby ASD in persona del Presidente e legale
rappresentante Sig. Pietro Todaro, rappresentato e difeso dall’ Avv. Giuseppe Santilano
OSSERVA
1) Il reclamo è stato presentato avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Territoriale in data 3.5.2017 e
pubblicato in data 5.5.2017 , in quale così statuisce “Il Giudice Sportivo, visto l’art. 30 lett. a) del Regolamento
Attività Sportiva, dichiara 10° classificata la società C.L.C. Messina Rugby Asd che passa al Girone Territoriale per la
stagione sportiva 2017/2018”
2) Il ricorso è stato inviato al Giudice Sportivo Territoriale in data 16 maggio 2017, cioè ben 11 giorni dopo la
pubblicazione del comunicato in questione.
Nella nota di trasmissione si chiede di “considerare ai fini del trattamento del presente ricorso il termine delle
precedenti PEC, inviate in data 11 e 12 maggio 2017 alla Corte Sportiva d’Appello”
3) In data 18 maggio 2017, all’ufficio del Giudice Sportivo Territoriale è pervenuta una telefonata da parte dell’Ufficio
della Corte Sportiva di Appello, con la quale si comunicava che il ricorso pervenuto a detta Corte non era di loro
competenza, bensì del Giudice Sportivo Territoriale.
Al riguardo occorre rilevare che la Corte d’Appello una volta accertata la propria incompetenza avrebbe dovuto
procedere alla trasmissione del ricorso al Giudice Sportivo con provvedimento scritto e motivato.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il Giudice Sportivo dichiara il reclamo inammissibile, in quanto presentato
oltre il termine di 3 giorni dall’evento previsti dall’art. 57 primo comma del Regolamento di Giustizia.
Tuttavia, anche volendo entrare nel merito della questione, si precisa che l’art. 30 stabilisce che il Giudice Sportivo
stila la classifica dei campionati o manifestazioni federali disputati con formula a girone unico o più gironi. Se due
squadre hanno uguale punteggio, verranno applicati dei criteri ben precisi e definiti al fine di compilare la classifica
definitiva. E ciò è stato fatto.
Infatti, solo nell’ipotesi che si debba procedere alla promozione o alla retrocessione di una delle squadre con uguale
punteggio in classifica fattispecie che non è prevista per il campionato Under 18 è stabilita la disputa di una gara
di spareggio.
Il Giudice Sportivo, tuttavia, riconosce che partecipare ad un “girone territoriale a carattere regionale” è certamente
meno prestigioso che rientrare nel “Girone Elite”, in quanto da quest’ultimo sarà scelta la squadra che parteciperà alle
fasi finali per la conquista del titolo di Campione d’Italia Under 18 .
Per questo motivo e trattandosi di una fattispecie che non è mai stata oggetto di pronuncia giurisdizionale, il Giudice
Sportivo ritiene di trasmettere copia di detta decisione ai vertici della FIR, affinchè valutino l’opportunità di
prospettare il caso al Consiglio Federale.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo,
visto l’art. 57, comma 1 del Regolamento di Giustizia dichiara il reclamo inammissibile, in quanto presentato oltre i
termini prescritti.
Inoltre, si ritiene opportuno trasmettere la delibera ai vertici della FIR, affinchè valutino l’opportunità di
prospettare il caso al Consiglio Federale.
Roma, 31.05.2017 Il Giudice Sportivo
(Avv. Gherardo Sassoli)