COMUNICATO U18/10/GST – Pag. 2
DELIBERA Girone 2 - Garas – “POLISPORTIVA SS LAZIO 1927 / RUGBY CLUB LATINA ASD”
Il Giudice Sportivo,
visto il referto dell’arbitro Sig. Stefano BRUSCHI dal quale risulta:
- che al 25° del 2°tempo, il medico di campo Dott. Roberto POLIDORO a seguito di un infortunio del giocatore VALENTINI Roberto (tess.
371618) della squadra Polisportiva Lazio Rugby 1927 ravvisava un trauma discorsivo durante un placcaggio ad un avversario, disponendo il
necessario e immediato trasporto al P.S. e ritenendo opportuno accompagnare personalmente il ragazzo essendo il medico di bordo
dell’ambulanza;
- che a seguito dell’allontanamento del medico, la gara veniva temporaneamente sospesa per consentire alla squadra ospitante di cercare un
medico che potesse intervenire affinchè si potesse dare seguito alla gara;
- che alle ore 12.40 non essendo rientrato il medico con l’ambulanza, non essendo stato reperito un altro medico di campo ed essendo
decorso il termine massimo di durata della sospensione temporanea, veniva disposta la sospensione definitiva della gara
PQM
Visto gli artt.29/1 lett. j) del R.d.G. 15/1 lett. d), 16/2 lett. b), e 25/1 lett. a) del Regolamento Attività Sportiva, dichiara perdente la società Polisportiva
SS Lazio Rugby 1927 con il risultato di 0 – 20 (0-4) in favore della società Rugby Club Latina anziché il risultato del campo di 0-14 (0-2);
Visto, inoltre, l’eccezionalità del caso nella parte in cui il medico di campo per necessità è stato costretto dagli eventi a seguire il giocatore al Pronto
Soccorso e nella considerazione che la società ospitante, seppur si è attivata immediatamente per reperire altro medico per far terminare la stessa
partita in sicurezza, ha incontrato oggettive difficoltà sia per il poco tempo utile per far raggiungere il campo da un medico, unitamente all’orario
dell’evento (sabato ore 12:25), ritiene di poter applicare alla residua parte della sanzione prevista dagli articoli sopra richiamati, il concorso di
circostanze generiche di cui art. 11 punto 2 del Regolamento di Giustizia.
Roma, 25 Maggio 2017 Avv. Andrea Paoletti
§§§§
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- CANIGGIA GABRIELE, della UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD, espulso temporaneamente al 20° del 2°tempo
- CECI RICCARDO, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 8° del 2°tempo
- DI STELLA DARIO, della RUGBY ANZIO CLUB ASD, espulso temporaneamente al 27° del 2°tempo
- GENTILE FRANCESCO, della RUGBY FRASCATI UNION SSD ARL, espulso temporaneamente al 6° del 1°tempo
- GISONNI PAOLO, della ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA, espulso temporaneamente al 17° del 2°tempo
- PASCUCCI GUIDOMARINO, della ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA, espulso temporaneamente al 6° del 2°tempo
- TORRENTI ALESSIO, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 29° del 1°tempo
- TRIVILINO RICCARDO, della ASD ROMA LEGIO INVICTA XV, espulso temporaneamente al 4° del 2°tempo
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- OUF MOHAMED, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 33° del 1°tempo
- QUATTROCCHI MATTEO, della RUGBY FRASCATI UNION SSD ARL, espulso temporaneamente al 7° del 2°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN
APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91
punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA
ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI
IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI
- FUSCO LORENZO, Accompagnatore della ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA, espulso al 32° del 2°tempo, infraz. Artt.028/01 lett. C) R.d.G.
(OFFESE ARBITRO), 028/01 lett. J) R.d.G. (BESTEMMIA), UN MESE DI INTERDIZIONE, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 015/01 in, DUE MESI DI
INTERDIZIONE, (dal 26/01/2017 al 25 Marzo 2017 compresi)
Il Segretario Il Giudice Sportivo
Enza Formisano Avv. Andrea Paoletti