UFFICIO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE Campionato SERIE C Poule 2
C/O COMITATO REGIONALE LAZIALE Stagione Sportiva 2015/2016
COMUNICATO C2/26/GST Riunione del 24 e 25 Maggio 2016)
DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA SOCIETA’ RUGBY
TUSCULUM SSD ARL
Il Giudice Sportivo Territoriale,
vista l’istanza/ricorso di avvio del procedimento ex art. 57 Regolamento di Giustizia, depositata dall’accompagnatore della Rugby
Tusculum Ssd Arl Sig. Cesare EVANGELISTI, in data 15 maggio 2016 al direttore di gara Sig. Leonardo MASINI, in occasione della
gara di campionato di Serie C Poule 2 Asd Montevirginio Mini Rugby - Rugby Tusculum Ssd Arl
considerato:
- che nell’istanza la società Rugby Tusculum Ssd Arl non faceva riserva dei motivi di doglianza;
- che in data 17 maggio 2016 il Giudice Sportivo Territoriale provvedeva a fissare, con ordinanza comunicata alle parti, l’udienza di
decisione per il giorno 24 maggio 2016, rimettendo a mezzo PEC alla società Asd Montevirginio M.R. la documentazione inerente la
doglianza; concedendo altresì termine fine al giorno 22 maggio 2016 per il depositato di memorie difensive e/o documenti utili alla
decisione;
- che alla data del 20 maggio 2016 la società Asd Montevirginio M.R. faceva pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) le
proprie memorie difensive;
- che stante la produzione documentale operata dalle parti l’istruttoria può definirsi completa e l’istanza matura per la decisione.
La società Rugby Tusculum Ssd Arl nel proprio ricorso sostiene che “…. la linea di meta non era visibile a seguito di
nubifragio, e che la partita era stata sospesa per 40 minuti”.
Ricordato come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango
inferiore, se non in presenza di evidenti lacune, il rapporto redatto dal direttore di gara, il sig. Leonardo MASINI, non lascia spazio a
dubbi di interpretazione
Lo stesso, nel suo dettagliato referto, ha precisato che negli ultimi 10 minuti del primo tempo ha iniziato a piovere
abbondantemente e pertanto, al fischio finale del primo tempo, ha concesso alle squadre di rientrare negli spogliatoi per ripararsi dalla
pioggia. Al termine dell’intervallo aveva spiovuto e l’arbitro effettuava un sopralluogo sul terreno di gioco, rilevando una pozza di acqua
sulla linea laterale ed un’altra pozza a ridosso di una linea di meta. A questo punto l’arbitro ha sospeso l’incontro e richiesto
all’accompagnatore della Società Montevirginio M.R. di cercare di eliminare gran parte dell’acqua vicino alla area di meta, cosa che è
avvenuta grazie all’opera di volontari muniti di secchi e carriole.
Dopo quindici minuti dal termine dell’intervallo, l’arbitro ha comunicato alle squadre di riprendere il gioco.
Il medesimo precisa che gli stessi giocatori del Rugby Tusculum Ssd Arl erano completamente d’accordo a riprendere il gioco,
dichiarando che: “abbiamo giocato in condizioni ben peggiori”.
Il secondo tempo si è disputato senza problemi e senza che alcuno dei tesserati in campo o in panchina abbia sollevato la minima
obiezione.
Nella nota di integrazione al ricorso, la Società Rugby Tusculum rileva che, tra il primo ed il secondo tempo dell’incontro, si è verificata
una interruzione della durata superiore a quaranta minuti mentre l’art. 14 del Regolamento di Attività Sportiva stabilisce che ogni
interruzione non può superare i quindici minuti.
Il Giudice Sportivo Territoriale, dopo aver esaminato attentamente il referto dell’arbitro, nel quale è riportato che il primo tempo è
iniziato alle ore 15.40 e terminato alle ore 16.25 e che il secondo tempo è iniziato alle ore 16.45 e terminato alle ore 17.30, rileva che
l’intervallo è stato effettuato dalle ore 16.25 alle ore 16.30, e che la sospensione dell’incontro per eliminare l’acqua presente nella zona
dell’area di meta è avvenuta dalle 16.30 alle ore 16.45 ora di inizio del secondo tempo.
La sopra riportata tempistica ordinata dall’arbitro rispetta puntualmente il dettato dell’art. 14.
Per quanto riguarda la scarsa visibilità della linea di meta a causa di una pozza di acqua, il Giudice Sportivo Territoriale rileva che:
- molta acqua è stata eliminata dai volontari intervenuti;
- l’arbitro ha ritenuto il campo praticabile;
- gli stessi giocatori si sono dichiarati favorevoli alla prosecuzione della partita;
- alcune foto esibite non mostrano una situazione tale da rendere la zona impraticabile.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale,
rigetta l’istanza presentata dalla società Rugby Tusculum Ssd Arl
visti gli artt. 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia, nonché l’art. 14 del Regolamento di Attività Sportiva
omologa la gara di campionato di Serie C Poule 2 – Arl Montevirginio Mini Rugby – Rugby Tusculum Ssd con il risultato del campo di
18 – 0 (mete 2-0) in favore della società Asd Montevirginio M.R. ed in ragione della soccombenza dispone che la società Rugby
Tusculum Ssd sia onerata al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia pari ad Euro 150,00= (CENTOCINQUANTA/00)
Roma 24 maggio 2016 (Avv. Gherardo Sassoli)