COMUNICATO C2/24/GST – Pag. 2
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo
- BARTOLOMEI EUGENIO, della POLISPORTIVA FIUMICINO AD, espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- D'OTTAVIO FRANCESCO, della ASD TUSCIARUGBY POLISPORTIVA, espulso temporaneamente al 15° del 1°tempo
- DUSHYNSKYI VASYL, della BRIGANTI CASSINO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 40° del 1°tempo
- GASPERINI ZACCO GIOVANNI, della PRIMAVERA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 35° del 2°tempo
- PARRAVICINI DAMIANO MARIA, della SPARTACO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 36° del 2°tempo
- PARTIPILO MATTEO, della PRIMAVERA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo
- TIBERIA TIZIANO, della FABRATERNUM RUGBY CLUB ASD, espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo
- VIDOTTO JACOPO, della POLISPORTIVA FIUMICINO AD, espulso temporaneamente al 16° del 2°tempo
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- MARIGO SILVIO, della PRIMAVERA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo
- MATEOS DEL MORAL ANTONIO, della ARVALIA VILLA PAMPHILI ROMA ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- MORETTI ALESSIO, della ASD MONTEVIRGINIO MINI RUGBY, espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo
- FRANCHI CARLO, della ARVALIA VILLA PAMPHILI ROMA ASD, espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- MILAZZO GIANLUCA, della POMEZIA RUGBY CLUB ASD, espulso temporaneamente al 31° del 1°tempo
ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN
APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91
punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
SQUALIFICA AUTOMATICA - Doppio Cartellino Giallo
- GORETTI CARLO, della LAZIO OLD CLAN ASD, espulso temporaneamente al 35° del 1°tempo ed al 13° del 2°tempo, infraz. Art. 026/02 lett. B)
(DOPPIO CARTELLINO GIALLO), UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA AUTOMATICA (dal 9/05/2016 al 15 Maggio 2016 compresi)
ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE
- GRACI SALVATORE, della ARVALIA VILLA PAMPHILI ROMA ASD, espulso al 32° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. L) (TESTATA), SEI
SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 9/05/5201 al 19 Giugno 5201 compresi)
ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA
ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI
IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA
ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI
- VALENTINI MARCO, Giocatore in panchina della POLISPORTIVA FIUMICINO AD, espulso al 20° del 2°tempo, ha tenuto un comportamento
veramente antisportivo e deplorevole, infatti mentre era in panchina, proferiva parole gravemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro e pertanto veniva
punito con il cartellino rosso e accompagnato fuori dal campo dal dirigente addetto.
Il Valentini, invece di calmarsi e di pentirsi del comportamento irriguardoso tenuto, attendeva la fine della partita, che avveniva oltre venti minuti dal
primo episodio, ed aspettara fuori dal recinto di gioco l’arbitro minacciandolo di rompergli la testa con una bottiglia di birra vuota e ribadendo l’intenzione
di aspettarlo fuori dallo stadio per ammazzarlo. Come sopradetto, tale comportamento veramente antisportivo e deplorevole soprattutto per un rugbista
che notoriamente stima e rispetta l’arbitro, personaggio senza il quale non si potrebbe svolgere la partita, deve essere punito severamente e pertanto il
Giudice Sportivo Territoriale ai sensi dell’art. 28 comma c) (offese arbitro) e d)(minacce arbitro) del R.d.G. infligge la sanzione di, SETTE MESI
DI INTERDIZIONE (dal 9/05/2016 al 8 Dicembre 2016 compresi) La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento in applicazione
dell’art. 91 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia e della Delibera Federale 9/2012 valida per tutte le stagioni sportive.
- FEDELINI NICOLO', della POLISPORTIVA FIUMICINO AD, segnalato a fine gara, nella gara ARVALIA VILLA PAMPHILI ROMA ASD -
POLISPORTIVA FIUMICINO AD, infraz. Artt.028/01 lett. C) (OFFESE ARBITRO), 028/01 lett. D) (MINACCE ARBITRO) e art. 15/01 (recidiva), TRE
MESI DI INTERDIZIONE (che avrà decorrenza dal 8/06/2016 al 7 Settembre 2016 compresi in quanto il tesserato ha già una sanzione attiva da
scontare). La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento in applicazione dell’art. 91 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia e della Delibera
Federale 9/2012 valida per tutte le stagioni sportive.
Il Segretario Il Giudice Sportivo
Enza Formisano Avv. Gherardo Sassoli