Comitato regionale Friuli - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B - Comunicato del
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B
Curva Nord - Stadio Olimpico COMUNICATO B/25/GS
00135 ROMA - tel.06/45213127.41.42.43 (Riunione del 20 aprile 2017)
Omologazione risultati gare del 9/04/2017 - 8° giornata di RITORNO - 1°Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
(A seguito dello scioglimento della riserva di cui al comunicato B/24/GS del 12 aprile 2017)
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Girone 1
1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro
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ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA -RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 26 - 15 ( 4- 2) Sig. PAOLETTI F.
(Anticipata al 8/04/2017)
C L A S S I F I C A Girone 1
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
CUS TORINO ASD 79 19 16 0 3 93 673 286 387 0 19
BEFED VII° RUGBY TORINO ASD 73 19 15 0 4 71 571 335 236 0 19
ASD BIELLA RUGBY CLUB 68 19 14 0 5 75 588 378 210 0 19
AMATORI RUGBY ALGHERO ASD 53 19 10 0 9 58 494 463 31 0 19
ASD MONFERRATO RUGBY 50 19 9 1 9 65 481 419 62 0 19
PIACENZA RUGBY CLUB ASD 47 19 8 2 9 61 487 416 71 0 19
CUS MILANO RUGBY ASD 45 19 8 2 9 62 482 377 105 0 19
TUTTO CIALDE RUGBY LECCO ASD 45 19 10 1 8 47 365 380 -15 4- 19
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 36 19 8 0 11 50 433 583 -150 0 19
ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA 30 19 7 0 12 38 363 558 -195 4- 19
RUGBY ROVATO ASD 28 19 3 2 14 52 437 618 -181 0 19
CFFS R.COGOLETO&PROV.OVEST SSD ARL 14 19 2 0 17 31 248 809 -561 0 19
DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’ RUGBY
SONDRIO S.C.A.R.L. IN DATA 10 APRILE 2017
Il Giudice Sportivo,
vista l’istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla società RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L, a
firma del Presidente Dott. Alfio SCIARESA, notificata al Giudice Sportivo a mezzo comunicazione PEC in data 10 aprile 2017 e
protocollata in data 11 aprile 2017 (prot.550), con la quale veniva segnalato, tra l’altro, il comportamento del pubblico presente
consistente in lancio di oggetti contro i giocatori del Rugby Sondrio ed una successiva invasione del terreno di gioco in occasione della
gara di Campionato nazionale di Serie B AMATORI RUGBY CAPOTERRA RUGBY SONDRIO del 9 aprile 2017.
Considerato che nell’istanza la società RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L. non faceva riserva di trasmettere ulteriore documentazione
video e/o fotografica relativa al fatto oggetto della segnalazione (riserva di motivi), il Giudice Sportivo assegnava i termini di cui all’art.
58 Regolamento di Giustizia e fissava l’udienza per la decisione.
La prefata ordinanza, l’istanza e i documenti prodotti venivano notificati alle parti a mezzo Pec in data 11 aprile 2017 (ore 15.31 e
15.38) rispettivamente a Rugby Sondrio e Amatori Rugby Capoterra.
In data 14 aprile 2017 (ore 16.10), la società AMATORI RUGGY CAPOTERRA, a firma del Presidente Carlo BAIRE, notificava a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) una memoria contenente osservazioni unitamente ad alcuni fermo immagine dei fatti in
contestazione.
In data 18 aprile 2017 (ore 16.29), la società RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L., a firma del Presidente Dott. Alfio SCIARESA, notificava a
mezzo (PEC) una memoria riassuntiva dei fatti in contestazione ed una foto del tesserato Varisto, attestante i postumi riportati a causa
del cedimento della recinzione provocato dal pubblico della società Amatori Rugby Capoterra.
Con la produzione versata in atti la fase istruttoria può considerarsi chiusa e l’istanza matura per essere decisa.
I fatti in contestazione originano dall’istanza presentata dalla società RUGBY SONDRIO Scarl. vengono di seguito riportati “….Ill.mo
Giudice Sportivo Nazionale, il sottoscritto dr. Alfio Sciaresa Presidente della società RUGBY SONDRIO S.C.a.R.L. con sede in
Sondrio (SO), via N. Sauro n. 7, che ai fini del presente procedimento elegge domicilio presso la sede della società e che indica quale
indirizzo di posta elettronica certificata cui voler ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni relative e conseguenti alla presente istanza
il seguente: rugbysondrio@pec.it ESPONE 1) In data 8 aprile 2017 si è svolto, con inizio alle ore 16:15, l’incontro valevole per il
Campionato di serie B tra Amatori Rugby Capoterra e il Rugby Sondrio; 2) all’incirca al venticinquesimo minuto del secondo tempo il
giocatore del Rugby Sondrio Robb Andrew Fraser ha placcato un giocatore avversario; 3) l’intervento difensivo è avvenuto nei pressi
della linea laterale che delimita il terreno di gioco sul lato ove era collocato il pubblico di casa (Amatori Rugby Capoterra); 4) subito
dopo il placcaggio sono accorsi i giocatori di entrambe le squadre che hanno cominciato a fronteggiarsi; 5) a questo punto parte del
pubblico presente nell’area immediatamente adiacente al campo di gioco ha dapprima lanciato bicchieri (di plastica) ed oggetti contro i
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Segue Com.B/25/GS pag. 2
Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L.
giocatori del Rugby Sondrio per poi invadere fisicamente il terreno di gioco e partecipare attivamente al parapiglia in essere tra gli atleti
delle due squadre; 6) l’invasione è avvenuta dopo che la recinzione è stata danneggiata(doc.n.1); 7) nell’occorso il giocatore Varisto
Erik è stato preso a calci dal pubblico attraverso la rete di recinzione e ha subito trauma emitoracico costale laterale sinistro (doc.n.2)
causate da uno dei pali di sostegno della recinzione danneggiato dal pubblico di casa all’atto dell’invasione del campo; 8) da quel
momento la squadra, scossa dall’accaduto, non è più riuscita a giocare con la dovuta serenità poiché condizionata dal grave episodio
di gratuita violenza e antisportività tenuto dai sostenitori dell’Amatori Rugby Capoterra; 9) si osserva, peraltro, che dalle fotografie
scattate da una sostenitrice del Rugby Sondrio (prodotte quale doc.n.1) e relative alle fasi iniziali degli avvenimenti sembrerebbe
evincersi che tra il pubblico coinvolto vi fosse anche il Presidente dell’Amatori Capoterra. Tanto premesso e ritenuto il sottoscritto dr.
Alfio Sciaresa nella sua qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore del Rugby Sondrio S.C. a R.L. formula ISTANZA
affinché il Giudice Sportivo, all’esito del procedimento di cui agli art.56 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva e previa acquisizione
degli ulteriori mezzi di prove ritenuti opportuni, voglia comminare nei confronti della società Amatori Rugby Capoterra la sanzione
sportiva della perdita della gara e/o comunque la/le sanzioni ritenute adeguate rispetto ai fatti così come sopra descritti. Si offrono in
produzione: 1) fotografie in proprio possesso; 2) referto Ospedale di Sondrio del 9 aprile 2017”.
Con la memoria depositata in data 18 aprile 2017, invece, la società RUGBY SONDRIO ha inteso puntualizzare che “….Ill.mo Giudice
Sportivo Nazionale, il sottoscritto dr. Alfio Sciaresa, Presidente della società RUGBY SONDRIO S.C.a.R.L. con sede in Sondrio (SO),
via N. Sauro n. 7, con riferimento ai fatti rappresentati nell’istanza ex art. 57 del Regolamento di Giustizia dell’11 aprile 2017, ha
allegato, ai fini probatori, le uniche prove documentali in possesso dell’odierna istante e cioè le poche fotografie disponibili e relative
agli istanti immediatamente precedenti all’ingresso sul terreno di gioco dei sostenitori locali. Per completezza si offre in produzione al
Giudice Sportivo Nazionale anche la fotografia attestante le lesioni patite dall’atleta Varisto a causa del cedimento della recinzione
causato, è bene ricordarlo, dal pubblico all’atto di invadere il terreno di gioco. Riguardo alla sanzione che si ritiene debba essere
comminata alla compagine sarda è opinione dello scrivente che il comportamento tenuto nell’occorso dai sostenitori del Rugby
Capoterra e dai gestori dell’impianto integri violazione del Regolamento dalla quale debba discendere affermazione di responsabilità
oggettiva del soggetto affiliato. Le circostanze (pacifiche poiché documentate per tabulas) che persone totalmente estranee alla
disputa della gara abbiano potuto accedere al recinto di gioco con le pvolte descritte modalità, che abbiano attinto i giocatori del
Rugby Sondrio anche con il lancio di oggetti testimoniano del fatto che la società ospitante non ha assicurato il regolare svolgimento
della partita e non ha garantito l’incolumità degli atleti ospiti. Comportamento certamente contrario alle norme e ai regolamenti e
meritevole di adeguata sanzione. Non è, infatti, in alcun modo accettabile che a seguito di una normale azione di gioco debba
scatenarsi una reazione tanto sproporzionata da parte di soggetti totalmente estranei alla competizione per di pin un contesto di
assoluto rispetto tra i giocatori in campo. I fatti, nella loro oggettiva gravità, hanno certamente impedito la regolare prosecuzione della
gara visto il clima che si è venuto a creare. In ragione di quanto esposto nella presente memoria e nell’istanza ex art.57 Regolamento
di Giustizia si confida nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni”.
Resisteva la società AMATORI RUGBY CAPOTERRA, con una propria memoria con la quale ha evidenziato e contestato che
“….Oggetto: osservazioni all'esposto della società sportiva Rugby Sondrio del 10 aprile 2017, relativo alla partita Amatori Rugby
Capoterra. La scrivente ASD Amatori Rugby Capoterra, corrente in Capoterra alla Via Trento C/O Campo Comunale, CF :
01957540923, in persona del presidente Carlo Baire, porta all’attenzione del Giudice Sportivo Nazionale quanto segue: Al punto 4.
dell’esposto si afferma che "i giocatori delle due squadre hanno iniziato a fronteggiarsi" le immagini evidenziano che essi si sono
spintonati contro la recinzione del campo, abbattendosi su di essa, danneggiandola ma non divellendola. La presunta "invasione di
campo" da parte del pubblico non è suffragata da alcun riscontro visivo, non nella fotografia inviata dal Rugby Sondrio, (che, ad
osservazione di parte, se ne avesse avuto di probanti indubitabilmente le avrebbe prodotte) e neppure nelle numerose fotografie
allegate alla presente, al fine di fornire un resoconto visivo per quanto possibile completo, in quanto invasione non c’è stata ... Il
pubblico non è mai entrato nel recinto di gioco, anche se provocato a gran voce dai giocatori del Sondrio (img. Foto 13a), ed invitato
alla calma dal capitano del Rugby Capoterra (img. Foto 13a), e dallo stesso presidente del Capoterra Carlo Baire (con questo
rispondendo anche al punto n.8 dell'esposto) che si è precipitato presso la recinzione in ferro per evitare qualsivoglia pericolo dovuto al
danneggiamento della stessa, prodigandosi in maniera decisa perché la calma e l’ordine fosse ripristinato e tutto fosse ricondotto al
fatto meramente sportivo ed agonistico sul campo (img. Foto 14a). Punto 7. Il punto non è suffragato da prove oggettive.
L'affermazione che accusa la tifoseria di avere preso a calci un giocatore del Sondrio attraverso la rete (quindi in ogni caso dal di fuori
del recinto di gioco ....?), salvo poi riconoscere subito dopo (il che pare più verosimile) che egli si sia causato la lesione nel cadere
rovinosamente su uno dei paletti in ferro che sostengono la recinzione, durante il reciproco spintonarsi tra i giocatori delle due squadre,
è contraddittorio. Il fatto è che quanto rilevato è assolutamente menzognero non fossaltro perché la rete di recinzione del campo è una
rete con maglie strette dove non passa una mano …Vero è invece che il giocatore n. 5 Varisto Erik partecipa all’incontro fatt ivamente
fino alla fine……. .In ogni caso nelle immagini nessun tifoso appare nel recinto di gioco, sconfessando la "tesi" dell'invasione di campo.
Punto 8. L'affermazione non trova riscontro nel tabellino della gara; infatti il Rugby Sondrio, dopo l'episodio citato, ha segnato una
meta, ed ha costretto col suo gioco a due cartellini gialli il Rugby Capoterra che, fino ad allora, conduceva con buona sicurezza la
partita. Concludendo: A. Non è provata, in quanto nella realtà mai avvenuta, la presunta "invasione" di campo (non è stato prodotto
nessun documento a supporto, dall'esponente che ne aveva specifico interesse, dal Rugby Capoterra, che ha inteso produrre
tutta la sequenza degli accadimenti al fine di ampliare i supporti per il giudizio). B. Il pubblico ospitante, come si evince dalle fotografie
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Segue Com.B/25/GS pag. 3
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RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L.
prodotte da entrambe le società, non assume atteggiamenti violenti o minacciosi nei confronti di chi, come invece diversi giocatori del
Sondrio (ma non tutti) lo provoca deliberatamente con gesti e versi avvicinandosi a mò di sfida alla recinzione. C. Il comportamento del
presidente è stato orientato esclusivamente a limitare le possibilità di pericolo dovute al danneggiamento della recinzione in ferro. D. La
circostanza della lesione del giocatore Varisto Erik, è, come affermato anche dall'istante, dovuta alla caduta rovinosa su uno dei paletti
in ferro che sostengono la recinzione. Per quanto sopra, la ASD Amatori Rugby Capoterra richiede l'archiviazione del ricorso”.
Il Giudice Sportivo ricorda alle parti come il referto arbitrale sia da considerarsi, in ogni caso, prova privilegiata e che lo stesso, se non
contraddittorio e/o lacunoso, non può essere gradato a prova secondaria o di rango inferiore.
In tale contesto, il rapporto del Signor Francesco PAOLETTI, ha avuto il pregio di indicare con precisione l’accadimento dei fatti che
legittimano il Giudice Sportivo all’assunzione dei provvedimenti sanzionatori più appropriati per le fattispecie di incolpazioni accertate.
Il Signor Francesco PAOLETTI così descrive i fatti nel modello D)”….al 28 minuto del secondo tempo, a seguito di un placcaggio
alto da parte del n. 15 del Sondrio al n. 30 del Capoterra, si scatenava una rissa nell’area perimetrale compresa tra la linea di
touche e la rete che separa il terreno di gioco con la zona riservata alla tribuna e agli spettatori, all’altezza della linea dei 22
metri circa. Durante la rissa, durata circa 2 minuti, alcuni sostenitori del Capoterra sfruttando un piegamento della recinzione
dovuto alla pressione dei giocatori convolti nella colluttazione, senza entrare nel recinto di gioco, si sporgevano con le
braccia e colpivano con pungi alcuni giocatori del Sondrio e sferravano violenti calci alla base della rete colpendo, dunque,
anche alcuni atleti della squadra avversaria che si erano collocati nelle vicinanze della stessa. Notavo in particolare, un
sostenitore del Capoterra, raccogliere una manciata di ghiaia da terra e scagliarla contro un giocatore della squadra ospite,
colpendolo alla schiena, senza che ne riportasse conseguenze. La rissa non ha provocato alcun tipo di danno o lesione ai
giocatori i quali, dopo essere riuscito con i miei collaboratori a sedare le violenze, hanno regolarmente proseguito il gioco”.
Il referto arbitrale ha evidenziato che alcuni sostenitori del Rugby CAPOTERRA, PUR NON ENTRANDO IN CAMPO, ma sfruttando la
recinzione che si era piegata in avanti verso il terreno di gioco, hanno colpito con pugni e calci alcuni atleti della società RUGBY
SONDRIO e che un sostenitore del CAPOTERRA, ha scagliato ghiaia verso un giocatore del SONDRIO colpendolo alla schiena,
senza procurargli conseguenze fisiche.
Il Signor Francesco PAOLETTI ha inoltre puntualizzato che la partita, dopo alcuni minuti e con l’ausilio dei collaboratori, è stata ripresa
regolarmente fino allo scadere naturale del tempo di gioco.
In tale contesto la società AMATORI RUGBY CAPOTERRA risulta aver violato l’art. 30.1. lettera c, (qualora un ufficiale di gara o un
tesserato ammesso al recinto di gioco sia stato aggredito da parte di persona non iscritta nell’elenco dei giocatori) e l’art. 30.1. lettera
b) (qualora siano stati lanciati sassi o altri oggetti contro un ufficiale di gara o persona ammessa al recinto di gioco), mentre non risulta
violata la fattispecie prevista dell’art. 30.1. lettera d) (qualora il terreno di gioco sia stato invaso prima o durante la gara).
Il Giudice Sportivo ritiene congruo per la violazione dell’art. l’art. 30.1. lettera c, condotta da considerarsi reiterata a danno di più atleti
del Rugby Sondrio, comminare la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00= (mille/00) e la squalifica del campo per 1 (una) giornata,
mentre per la violazione dell’art. l’art. 30.1. lettera b), commina la sanzione pecuniaria di Euro 500,00= (cinquecento/00).
Il RUGBY SONDRIO nella propria istanza del 10 aprile 2017, tuttavia, chiede al Giudice Sportivo di irrogare la sanzione sportiva della
perdita della gara e/o, comunque, la sanzione ritenuta adeguata rispetto ai fatti descritti.
Richiesta che viene reiterata anche con la memoria del 18 aprile 2017, poiché a suo dire i fatti, nella loro oggettiva gravità hanno
impedito la regolare prosecuzione della gara, in considerazione del clima che si era venuto a creare.
Il Giudice Sportivo ha analizzato con particolare rigore la su esposta richiesta ma è giunto ad una diversa conclusione.
Invero il provvedimento richiesto dall’istante deve necessariamente essere ricompreso nella fattispecie di cui all’art. 29. 1 lettera i)
(qualora sia responsabile di fatti che abbiamo impedito il regolare svolgimento della gara, ovvero la prosecuzione della stessa ai sensi
dell’art. 15 - 2° e 3° comma del regolamento dell’Attività Sportiva.
Solo in questo caso il Giudice Sportivo, verificati i fatti che hanno impedito il regolare svolgimento o la prosecuzione della gara, può
irrogare la sanzione della penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e la perdita della gara.
I fatti per come sono stati accertati non hanno portato ad individuare elementi che hanno impedito lo svolgimento della gara e/o la sua
prosecuzione.
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Segue Com.B/25/GS pag. 4
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RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L.
Il Direttore di gara ha chiaramente riferito che una volta cessata la rissa in campo ed il comportamento del pubblico, ritornato sereno,
ha ripreso il gioco fino all’ottantesimo.
Così come il Signor Erik VARISTO, tesserato Rugby Sondrio, che sarebbe stato colpito dai calci sferrati attraverso la rete dal alcuni
sostenitori del Amatori Rugby Capoterra, ha riportato lesioni al costato laterale sinistro a causa dell’urto contro il palo di sostengo della
recinzione danneggiato dal pubblico.
Lo stesso non risulta, aver lasciato il terreno di gioco perché impossibilitato a giocare per i danni fisici subiti, ma ha continuato fino al
termine della gara.
Risulta vero che il signor Erik VARISTO sia andato alle ore 22.20 del giorno 9 aprile 2017 presso il pronto Soccorso di Asti e sia stato
refertato con un trauma all’emitorace sinistro e con una prognosi di giorni 5 (cinque), riferendo di essere stato aggredito dal pubblico
presente in occasione di una partita di Rugby.
Ma questo non è sufficiente per attestare che il clima che si era generato dalla rissa e dal contatto con il pubblico, come dedotto dal
Rugby Sondrio, abbia influito sul regolare svolgimento e prosecuzione della partita.
E’ notorio come il Giudice Sportivo, per irrogare le sanzioni di cui all’art. 29.1. lettera i), deve rispettare il parametro del regolare
svolgimento della partita e/o se la stessa sia stata definitivamente interrotta”, invece la partita è stata ripresa e portata regolarmente a
termine senza alcun altro problema.
Nella costante giurisprudenza del Giudice di prime cure il concetto “regolare svolgimento della gara” è stato riferito alla presenza di fatti
che a giudizio del direttore di gara, siano stati pregiudizievoli all’incolumità dello stesso arbitro, della sua terna e dei giocatori, tali da
impedire che la partita abbia fine.
Il Direttore di gara ha osservato tutto il protocollo previsto per simili accadimenti, così come riferito dallo stesso a mezzo telefono al
Giudice Sportivo.
Invero, ha atteso che la rissa venisse sedata con l’ausilio dei suoi collaboratori, ha allontanato i contendenti, ha parlato con i capitani
ed ha assunto i provvedimenti arbitrali, ritenendo che ci fossero tutte le condizioni per riprendere la gara.
Allo stato, pur stigmatizzando il comportamento del pubblico della società AMATORI RUGGBY CAPOTERRA, il Giudice Sportivo non
ritiene che sussistono le condizioni per irrogare le sanzioni previste dall’art. 29.1 lettera i).
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo,
visti gli art. 29.1 lettera i), 30.1 lettera c) e d), 52, 56, 57, 58, 59, 60 del regolamento di Giustizia a scioglimento della riserva assunta
con il Comunicato B/24/Gs del 12 aprile 2017 omologa la gara AMATORI RUGBY CAPOTERRA RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L. con
il risultato di 26-15 (4-2 mete) e dispone l’aggiornamento della classifica.
Commina alla società AMATORI RUGBY CAPOTERRA per la violazione dell’art. l’art. 30.1. lettera c, reiterata la sanzione pecuniaria
di Euro 1.000,00= (mille/00) e la squalifica del campo per 1 (una) giornata, mentre per la violazione dell’art. l’art. 30.1. lettera b),
commina l’ulteriore sanzione pecuniaria di Euro 500,00= (cinquecento/00), il tutto aggravato per l’applicazione della recidiva di cui
all’art. 15/1 di 500,00= (cinquecento/00) per un totale di Euro 2.000,00=(DUEMILA/00).
Dispone la restituzione del contributo per accesso alla giustizia versato dalla società Rugby Sondrio S.c.a.r.l.
Roma, 20 aprile 2017 (Avv. Marco Cordelli)
Il Segretario Il Giudice Sportivo Nazionale
(Sig.ra Gigliola Giannini) (Avv. Marco Cordelli)