Segue Com.B/25/GS pag. 2
Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
RUGBY SONDRIO S.C.A.R.L.
giocatori del Rugby Sondrio per poi invadere fisicamente il terreno di gioco e partecipare attivamente al parapiglia in essere tra gli atleti
delle due squadre; 6) l’invasione è avvenuta dopo che la recinzione è stata danneggiata(doc.n.1); 7) nell’occorso il giocatore Varisto
Erik è stato preso a calci dal pubblico attraverso la rete di recinzione e ha subito trauma emitoracico costale laterale sinistro (doc.n.2)
causate da uno dei pali di sostegno della recinzione danneggiato dal pubblico di casa all’atto dell’invasione del campo; 8) da quel
momento la squadra, scossa dall’accaduto, non è più riuscita a giocare con la dovuta serenità poiché condizionata dal grave episodio
di gratuita violenza e antisportività tenuto dai sostenitori dell’Amatori Rugby Capoterra; 9) si osserva, peraltro, che dalle fotografie
scattate da una sostenitrice del Rugby Sondrio (prodotte quale doc.n.1) e relative alle fasi iniziali degli avvenimenti sembrerebbe
evincersi che tra il pubblico coinvolto vi fosse anche il Presidente dell’Amatori Capoterra. Tanto premesso e ritenuto il sottoscritto dr.
Alfio Sciaresa nella sua qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore del Rugby Sondrio S.C. a R.L. formula ISTANZA
affinché il Giudice Sportivo, all’esito del procedimento di cui agli art.56 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva e previa acquisizione
degli ulteriori mezzi di prove ritenuti opportuni, voglia comminare nei confronti della società Amatori Rugby Capoterra la sanzione
sportiva della perdita della gara e/o comunque la/le sanzioni ritenute adeguate rispetto ai fatti così come sopra descritti. Si offrono in
produzione: 1) fotografie in proprio possesso; 2) referto Ospedale di Sondrio del 9 aprile 2017”.
Con la memoria depositata in data 18 aprile 2017, invece, la società RUGBY SONDRIO ha inteso puntualizzare che “….Ill.mo Giudice
Sportivo Nazionale, il sottoscritto dr. Alfio Sciaresa, Presidente della società RUGBY SONDRIO S.C.a.R.L. con sede in Sondrio (SO),
via N. Sauro n. 7, con riferimento ai fatti rappresentati nell’istanza ex art. 57 del Regolamento di Giustizia dell’11 aprile 2017, ha
allegato, ai fini probatori, le uniche prove documentali in possesso dell’odierna istante e cioè le poche fotografie disponibili e relative
agli istanti immediatamente precedenti all’ingresso sul terreno di gioco dei sostenitori locali. Per completezza si offre in produzione al
Giudice Sportivo Nazionale anche la fotografia attestante le lesioni patite dall’atleta Varisto a causa del cedimento della recinzione
causato, è bene ricordarlo, dal pubblico all’atto di invadere il terreno di gioco. Riguardo alla sanzione che si ritiene debba essere
comminata alla compagine sarda è opinione dello scrivente che il comportamento tenuto nell’occorso dai sostenitori del Rugby
Capoterra e dai gestori dell’impianto integri violazione del Regolamento dalla quale debba discendere affermazione di responsabilità
oggettiva del soggetto affiliato. Le circostanze (pacifiche poiché documentate per tabulas) che persone totalmente estranee alla
disputa della gara abbiano potuto accedere al recinto di gioco con le più volte descritte modalità, che abbiano attinto i giocatori del
Rugby Sondrio anche con il lancio di oggetti testimoniano del fatto che la società ospitante non ha assicurato il regolare svolgimento
della partita e non ha garantito l’incolumità degli atleti ospiti. Comportamento certamente contrario alle norme e ai regolamenti e
meritevole di adeguata sanzione. Non è, infatti, in alcun modo accettabile che a seguito di una normale azione di gioco debba
scatenarsi una reazione tanto sproporzionata da parte di soggetti totalmente estranei alla competizione per di più in un contesto di
assoluto rispetto tra i giocatori in campo. I fatti, nella loro oggettiva gravità, hanno certamente impedito la regolare prosecuzione della
gara visto il clima che si è venuto a creare. In ragione di quanto esposto nella presente memoria e nell’istanza ex art.57 Regolamento
di Giustizia si confida nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni”.
Resisteva la società AMATORI RUGBY CAPOTERRA, con una propria memoria con la quale ha evidenziato e contestato che
“….Oggetto: osservazioni all'esposto della società sportiva Rugby Sondrio del 10 aprile 2017, relativo alla partita Amatori Rugby
Capoterra. La scrivente ASD Amatori Rugby Capoterra, corrente in Capoterra alla Via Trento C/O Campo Comunale, CF :
01957540923, in persona del presidente Carlo Baire, porta all’attenzione del Giudice Sportivo Nazionale quanto segue: Al punto 4.
dell’esposto si afferma che "i giocatori delle due squadre hanno iniziato a fronteggiarsi" le immagini evidenziano che essi si sono
spintonati contro la recinzione del campo, abbattendosi su di essa, danneggiandola ma non divellendola. La presunta "invasione di
campo" da parte del pubblico non è suffragata da alcun riscontro visivo, non nella fotografia inviata dal Rugby Sondrio, (che, ad
osservazione di parte, se ne avesse avuto di probanti indubitabilmente le avrebbe prodotte) e neppure nelle numerose fotografie
allegate alla presente, al fine di fornire un resoconto visivo per quanto possibile completo, in quanto invasione non c’è stata ... Il
pubblico non è mai entrato nel recinto di gioco, anche se provocato a gran voce dai giocatori del Sondrio (img. Foto 13a), ed invitato
alla calma dal capitano del Rugby Capoterra (img. Foto 13a), e dallo stesso presidente del Capoterra Carlo Baire (con questo
rispondendo anche al punto n.8 dell'esposto) che si è precipitato presso la recinzione in ferro per evitare qualsivoglia pericolo dovuto al
danneggiamento della stessa, prodigandosi in maniera decisa perché la calma e l’ordine fosse ripristinato e tutto fosse ricondotto al
fatto meramente sportivo ed agonistico sul campo (img. Foto 14a). Punto 7. Il punto non è suffragato da prove oggettive.
L'affermazione che accusa la tifoseria di avere preso a calci un giocatore del Sondrio attraverso la rete (quindi in ogni caso dal di fuori
del recinto di gioco ....?), salvo poi riconoscere subito dopo (il che pare più verosimile) che egli si sia causato la lesione nel cadere
rovinosamente su uno dei paletti in ferro che sostengono la recinzione, durante il reciproco spintonarsi tra i giocatori delle due squadre,
è contraddittorio. Il fatto è che quanto rilevato è assolutamente menzognero non fossaltro perché la rete di recinzione del campo è una
rete con maglie strette dove non passa una mano …Vero è invece che il giocatore n. 5 Varisto Erik partecipa all’incontro fatt ivamente
fino alla fine……. .In ogni caso nelle immagini nessun tifoso appare nel recinto di gioco, sconfessando la "tesi" dell'invasione di campo.
Punto 8. L'affermazione non trova riscontro nel tabellino della gara; infatti il Rugby Sondrio, dopo l'episodio citato, ha segnato una
meta, ed ha costretto col suo gioco a due cartellini gialli il Rugby Capoterra che, fino ad allora, conduceva con buona sicurezza la
partita. Concludendo: A. Non è provata, in quanto nella realtà mai avvenuta, la presunta "invasione" di campo (non è stato prodotto
nessun documento a supporto, né dall'esponente che ne aveva specifico interesse, né dal Rugby Capoterra, che ha inteso produrre
tutta la sequenza degli accadimenti al fine di ampliare i supporti per il giudizio). B. Il pubblico ospitante, come si evince dalle fotografie
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