Comitato regionale Friuli - CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE - Comunicato del
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE
Curva Nord - Stadio Olimpico COMUNICATO FEMM/09/GS
00135 ROMA - tel.06/452131.41.42.43 (Riunione del 12 dicembre 2016)
DECISIONE SU ISTANZA EX ART. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
ASD
VILLORBA RUGBY
IN DATA 30 NOVEMBRE 2016
Il Giudice Sportivo,
Vista l’istanza fatta pervenire in data 30 novembre 2016 ore 11.51 a mezzo email, della società A.S.D. VILLORBA
RUGBY, firmata dal Presidente il sig. Alessandro PIETROBON, con la quale veniva segnalato un episodio accaduto nella
gara di Serie A Femminile Asd Villorba Rugby – Benetton Treviso del 27 novembre 2016.
Assegnati i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia FIR, il Giudice Sportivo indicava nel
giorno 7 dicembre 2016 come termine ultimo per depositare memorie e documenti e dava comunicazione della sua
ordinanza a mezzo PEC regolarmente ricevuta dalle parti interessate in data 30 novembre 2016 ore 15.51 (Villorba)
ed ore 13.20 (Treviso).
Considerato che nel detto termine nessuna delle due società interessate ha fatto pervenire scritti o documenti,
l’istruttoria è da considerarsi chiusa e l’istanza viene decisa come segue.
L’istanza non è meritevole di accoglimento.
Con la prefata email la società Asd Villorba Rugby deduceva “….con la presente siamo a segnalare un episodio
accaduto durante la partita di Serie A Femminile, Asd Villorba Rugby Benetton Treviso del 27 dicembre 2016[?!?],
dove durante una fase di gioco una giocatrice del Villorba Elena ORSARIA rimaneva a terra dolorante all’addome e
successivamente su suggerimento del medico di campo Delia Tamas, veniva trasportata in ambulanza al pronto
soccorso dell’ospedale di Treviso. L’arbitro signora Maria Ausilia Paparo segnalava a referto dell’infortunio accaduto.
Vi inviamo in allegato un taglio del video della partita in evidenza la fase di gioco dell’accaduto per rimettere a vostro
cortese giudizio l’intenzionalità o meno del fallo della giocatrice n. 5 Caterina Bacci della Benetton Rugby. Grazie
porgiamo cordiali saluti. Il Presidente Alessandro Pietrobon”.
L’istante oltre al filmato dell’episodio allegava anche un certificato rilasciato dal Presidio Ospedaliero di Treviso
Pronto Soccorso datato 27 novembre 2016 ore 17.05.
Verificati i presupposti di ammissibilità e qualificata la email come istanza ai sensi dell’art. 56 e seguenti del
Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo ha visionato le immagini a corredo della comunicazione della società Asd
Villorba Rugby.
Le immagini mostrano la giocatrice del Villorba Elena Orsaria che finisce a terra, probabilmente con la palla in mano e
si forma rapidamente un ruck. A questo punto la giocatrice della Benetton Treviso Caterina Bacci si lega ad un’altra
sua compagna per giocare la ruck. La giocatrice del Villorba viene superata e presumibilmente, perché le immagini
non sono molto chiare (si è provato ad ingrandire il campo visivo e a rallentare il video), il piede destro della giocatrice
della Benetton Treviso entra in contatto con il costato dell’avversaria, (la giocatrice della Benetton è riconoscibile per
il caschetto). La giocatrice del Villorba in quel momento era distasa a terra con a pancia rivolta verso l’alto. Tuttavia
dalle immagini non si riesce assolutamente a verificare la volontarietà del gesto, che al contrario sembra essere stato
casuale e del tutto involontario. Invero le immagini non mettono mai in evidenza il gesto preciso e netto della
pestata, con il classico movimento del piede a martello che si alza e velocemente va verso il basso. La gamba è nella
classica posizione di scavalco di un ostacolo e il piede quando viene portato a terra con un movimento unico entra in
contatto con il corpo dell’avversaria inavvertitamente.
Segue
COM.FEMM/09/GS pag. 2
Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ART. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
ASD VILLORBA RUGBY
IN DATA 30 NOVEMBRE 2016
L’art. 41 del Regolamento di Giustizia sul punto è sufficientemente chiaro.
La documentazione deve riguardare fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all’azione di
gioco, non rilevati degli ufficiali di gara o, comunque, che abbiamo causato lesioni gravi o gravissime.
Nel fatto dedotto dalla società Asd Villorba Rugby non è applicabile l’art. 41 punto 1 lettera b) poiché il fatto violento
non sarebbe stato commesso a gioco fermo.
Potrebbe, al più, essere estraneo all’azione di gioco, ma l’attenta visione del filmato, seppur di non eccelsa qualità,
porta a ritenere che la giocatrice della Benetton Treviso fosse, invece, nella posizione di giocare una ruck, nell’atto,
quindi, di superare l’avversaria a terra nella idonea posizione prevista canonicamente delle norme di gioco. Invero la
stessa era in posizione di spinta, legata ad una sua compagna di squadra, intente a superare l’avversario e non a
colpirla. Anche le lesioni riportata dalla giocatrice della società Asd Villorba Rugby non sono da ritenersi gravi o
gravissime.
A parere del Giudice Sportivo non si ravvisano nell’episodio dedotto nessuna delle fattispecie indicate dal richiamato
art. 41 Regolamento di Giustizia.
Dall’analisi, poi, del verbale di dimissioni rilasciato dal pronto Soccorso dell’Azienda ULSS 9 Treviso, si può dedurre
che la diagnosi è quella di una contusione addominale giudicata guaribile in giorni 5 (cinque) di riposo, con una
terapia di somministrazione di Paracetamolo.
Ad ogni buon conto sono state tenute valutate anche le dichiarazioni rilasciate dalla giocatrice del Villorba Rugby
presso il Pronto Soccorso, dove la stessa riferisce che l’episodio sia da imputare testuale “….giocatrice di rugby che
riferisce impatto con la palla all’addome; dopo iniziale dolore riferisce parziale attenuazione. Dopo 5 minuti nuovo
trauma sullo stesso punto con dolore più intenso…..”.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo,
visti gli artt. 56, 57, 58, 59, 60, nonché l’art. 41 (prova televisiva) del Regolamento di Giustizia, rigetta l’istanza
presentata a mezzo email dalla società Asd Villorba Rugby e stante la soccombenza onera la società Asd Villorba
Rugby al versamento della somma di Euro 150,00= (centocinquanta) quale contributo per l’accesso alla Giustizia
Federale.
Roma, 12 dicembre 2016 (Avv. Marco Cordelli)
Il Giudice Sportivo
(Avv. Marco Cordelli)