Segue Com. A/12/GS pag. 2
C L A S S I F I C A Girone 4
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Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
L'AQUILA RUGBY CLUB SSD ARL 33 9 7 0 2 37 277 143 134 0 9
PRIMAVERA RUGBY ASD 30 10 6 0 4 24 216 146 70 0 10
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD 26 9 6 0 3 23 156 164 -8 0 9
OTTOPAGINE RUGBY BENEVENTO 23 9 5 0 4 25 203 195 8 0 9
ASD GRAN SASSO RUGBY 17 9 3 0 6 15 144 160 -16 0 9
ASD PESARO RUGBY 9 10 1 0 9 18 141 329 -188 0 10
DELIBERA GARA GIRONE 3 “RUGBY UDINE UNION FVG SRL SSD/ SRL SD/RUGGERS TARVISIUM ASD” del 15/01/2017
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal referto arbitrale del Sig. Filippo BERTELLI che, alle ore 13.15 prima del fischio d’inizio, il Direttore di Gara procedeva ad
una prima ispezione del campo di gioco che appariva in gran parte ghiacciato;
rilevato che alle ore 14.30 seguiva una seconda ispezione con gli Accompagnatori delle due Società che dovevano disputare la gara,
e che confermava la presenza di ghiaccio in alcuni casi anche spesse un paio di centimetri circa;
rilevato che l’Arbitro non ha ritenuto possibile dare inizio all’incontro per la sicurezza e l’incolumità dei giocatori;
visti gli art. 14,15 lett. b) e 27 u.c. del Regolamento di Attività Sportiva, rimette gli atti alla C.O. per la riprogrammazione della gara in
oggetto.
Roma, 18 gennaio 2017 (Avv. Francesco Grillo)
DELIBERA GARA GIRONE 4 “OTTOPAGINE RUGBY BENEVENTO/L’AQUILA RUGBY SSD ARL” del 15/01/2017
Il Giudice Sportivo,
visto il referto arbitrale del Sig. Antonino NOBILE, nel quale si da atto che la gara non è stata disputata per impraticabilità del campo di
gioco;
rilevato che, l’arbitro arrivato al campo alle ore 13.00 circa, constatava che il terreno di gioco si presentava completamente coperto di
neve e che, successivamente alle ore 13.15 circa, insieme agli assistenti di gara e alla presenza dei dirigenti accompagnatori, dei
capitani, dei medici sociali e degli allenatori delle due squadre provvedeva a fare un sopralluogo del campo, dove ha potuto constatare
che invero il terreno era ricoperto da uno strato di ghiaccio a sua volta ricoperto da pochi cm. di neve;
che lo stesso direttore di gara dava disposizioni di iniziare a scoprire le linee di touch e quelle di meta del campo di gioco,
riaggiornandosi dopo aver espletato la consueta procedura di riconoscimento dei tesserati indicati nei modelli B delle rispettive
squadre;
considerato che, l’arbitro alle ore 14.30, dopo aver svolto la predetta procedura di riconoscimento, si recava nuovamente sul campo di
gioco, constatando che la situazione non risultava essere di molto variata rispetto a quanto verificato in precedenza, con l’unica
differenza che, stante l’abbassamento delle temperature lo strato di ghiaccio continuava ad essere solido e non accennava a
sciogliersi;
che successivamente il direttore di gara, dopo aver convocato i capitani, gli allenatori, i dirigenti e i medici delle due società,
constatava che lo strato di ghiaccio ricoperto di neve era presente sulla totalità del campo, che risultava essere pericoloso per
l’incolumità dei giocatori e non avrebbe consentito il regolare svolgimento della gara in sicurezza;
infine, alle ore 15.00, il direttore di gara dava atto che la situazione non risultava cambiata, che lo strato di ghiaccio e neve non
permettevano di poter disputare in sicurezza la partita e comunicava ai dirigenti, ai capitani delle due compagini la sua decisione di non
far disputare l’incontro;
visti gli art. 14,15 lett. b) e 27 u.c. del Regolamento di Attività Sportiva, rimette gli atti alla C.O. per la riprogrammazione della gara in
oggetto.
Roma, 18 gennaio 2017 (Avv. Francesco Grillo)
DELIBERA GARA GIRONE 4 “ASD GRAN SASSO RUGBY/ SRL SD/UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD” del 15/01/2017
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal referto arbitrale del Sig. Massimo SALIERNO, che prima del fischio d’inizio il Direttore di Gara procedeva ad una prima
ispezione del campo di gioco che appariva ricoperto da una compatta lastra di ghiaccio;
rilevato che alle ore 15.00 seguiva una seconda ispezione insieme agli Assistenti di Gara e ai Dirigenti delle due società che dovevano
scendere in campo, confermando l’impraticabilità del terreno di gioco;
rilevato che l’Arbitro non ha ritenuto possibile dare inizio all’incontro per la sicurezza e l’incolumità dei giocatori;
visti gli art. 14,15 lett. b) e 27 u.c. del Regolamento di Attività Sportiva, rimette gli atti alla C.O. per la riprogrammazione della gara in
oggetto
Roma, 18 gennaio 2017 (Avv. Francesco Grillo)
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