Segue Com.A/10/GS pag. 2
Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA
SOCIETA’ ASD AMATORI RUGBY BADIA IN DATA 21 DICEMBRE 2016
Anzitutto, il Giudice Sportivo evidenzia come la prova televisiva è uno strumento con il quale i ricorrenti possono
evidenziare quegli episodi violenti sfuggiti al vaglio del direttore di gara o comunque tutti quegli episodi che abbiano
comportato lesioni gravi o gravissime o comunque siano estranei all’azione di gioco.
Ricordato come il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di
rango inferiore se non in presenza di evidenti lacune, il referto redatto dal direttore di gara il Sig. Filippo Bertelli non riporta i
fatti contestati dall’istante, ammettendo, dunque, il ricorso alla prova televisiva richiesta. Ed invero, nel referto, si dà solo atto
del cartellino giallo comminato, al 9° minuto del secondo tempo, al giocatore n. 8 della RUGGERS TARVISIUM ASD Sig.
Lorenzo Favaro e della seguente sostituzione temporanea del giocatore della AMATORI RUGBY BADIA ASD n. 6 Sig.
Alessandro Fornasaro.
Il Giudice Sportivo, inoltre, verificato che il fatto descritto nell’istanza non sia stato refertato dal direttore di gara e che
per come è stato descritto integrerebbe comunque un fatto violento estraneo all’azione di gioco e che ha causato lesioni
“gravi o gravissime”, ha ritenuto sussistenti i requisiti minimi per utilizzare la prova televisiva.
Il video prodotto dalla AMATORI RUGBY BADIA ASD, seppur di bassa risoluzione, è completo per quanto riguarda il
fatto lamentato dalla società ricorrente ed offre piena garanzia tecnica e dunque il Giudice Sportivo ha provveduto a visionarlo
più volte sino al raggiungimento di un proprio convincimento che legittima l’accoglimento dell’istanza.
Il Giudice Sportivo nell’applicare o meno una sanzione ai sensi dell’art. 41 del Regolamento di Giustizia, è tenuto a
valutare una serie di fattispecie per poter adottare o meno provvedimenti sanzionatori. L’art. 41 punto 1 lett. b) del
Regolamento di Giustizia indica una serie di fattispecie il cui verificarsi deve essere valutato anche singolarmente e
non tutte insieme. Dall’analisi del video, come detto, emerge come il n. 8 della RUGGERS TARVISIUM ASD Sig. Lorenzo
Favaro abbia raggiunto la maul ove si trovava impegnato il giocatore avversario Sig. Alessandro Fornasaro e lo ha colpito al
volto mentre questi era con il busto ed il volto piegati verso terra, in una posizione vulnerabile (non avendo egli la possibilità di
avvistare il colpo né di evitarlo e/o di proteggersi). Il fallo di antigioco appare a) intenzionale e deliberato; b) è stato sferrato un
pugno, gesto di per sé atto ad arrecare danno fisico all’avversario, per di più sulla testa/viso dell’avversario; c) la condotta è
stata portata a termine; d) l’azione posta in essere è da considerarsi estranea al gioco con nessuna attinenza con la pratica
del rugby; e) in conseguenza della condotta illecita del Sig. Favaro, il giocatore della AMATORI RUGBY BADIA ASD ha
riportato lesioni quantomeno gravi.
Anzitutto, la circostanza che fosse il giocatore n. 8 della RUGGERS TARVISIUM ASD ad aver sferrato il colpo è
stata confermata anche dall’arbitro Sig. Filippo Bertelli il quale, interpellato, ha riferito che il giocatore n. 8 della RUGGERS
TARVISIUM ASD era stato ammonito per quel gesto antisportivo; l’assistente arbitro Sig. Piermatteo Sgura, interpellato anche
lui dal Giudice Sportivo, ha poi dichiarato “Ho segnalato io all’arbitro Sig. Bertelli che il n. 8 della RUGGERS TARVISIUM ASD
entrando in maul aveva sferrato un pugno al viso di un avversario coinvolto in quella stessa maul. Era circa il 10° minuto del
secondo tempo”.
Questo Giudice Sportivo non ritiene meritevoli di accoglimento le altre eccezioni sollevate dalla RUGGERS
TARVISIUM ASD. Ed infatti, seppur è vero che l’arbitro - proprio su segnalazione dell’assistente arbitro - ha sanzionato il
gesto illecito con un cartellino giallo, è anche vero che lo stesso arbitro nell’immediatezza dei fatti non poteva avere piena
contezza delle (e neppure le conoscenze mediche per valutare le) gravi conseguenze che il fatto illecito de quo ha avuto sul
giocatore della AMATORI RUGBY BADIA ASD. Sul punto, non è condivisibile la tesi della TARVISIUM per la quale il
giocatore non avrebbe subito alcuna grave lesione perché la frattura alle ossa nasali indicata nella documentazione medica
prodotta dalla RUGBY BADIA sarebbe risalente. Invero, l’Azienda Ospedaliera di Rovigo presso cui si è recato il Sig.
Fornasaro emette una chiara diagnosi: “frattura ossa nasali – escoriazione regione sottopalpebrale dx ed al naso” con
prognosi di 15 gg. salvo complicazioni. Esaminando poi la documentazione medica prodotta dalla società ricorrente emerge
che il Sig. Fornasaro, oltre alla frattura delle ossa nasali sopradescritta, presentava anche una riduzione di una precedente
ma diversa frattura peraltro sul lato sinistro del volto; questa circostanza, tuttavia, non significa che Il Sig. Fornasaro non
abbia riportato gravi lesioni come conseguenza del gesto falloso subito. Sul punto, la RUGGERS TARVISIUM ASD non ha
prodotto alcuna prova a suffragio della propria tesi.
In ogni caso, non può non considerarsi grave la lesione sul lato destro del volto del giocatore e cioè il taglio profondo
sotto l’occhio destro.
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