Com.ECC/27/GS pag. 3
Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
RUGBY CALVISANO SSD ARL IN DATA 10 MAGGIO 2017
Non è altresì ammissibile la prova televisiva per un duplice motivo: l’episodio contestato è avvenuto durante un’azione
di gioco ed non riguarda, come vedremo fra poco un caso di lesione “grave o gravissima”, ne fatti violenti. Veniamo al
terzo motivo: il difetto del collegamento, del nesso causale, tra episodio e l’infortunio di Chiesa. Infortunio consistente
(doc. n.2 istanza Calvisano) nella “distrazione del collaterale mediale all’inserzione femorale” e “lesione intrameniscale
del corno posteriore del menisco mediale”. L’evento è accaduto il 07/05/17, domenica, l’esame clinico è stato svolto non
il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, lunedì 08/05/17, ma mercoledì 10/05/17 cioè tre giorni dopo!!!.
Tale intervallo temporale inficia in modo irrefutabile l’asserito collegamento, id est, il nesso causale, tra l’evento ed il
supposto danno, infatti nell’arco dei tre giorni ben possono essere accaduti altri eventi determinanti il paventato evento.
Ma il nesso causale tra evento di gioco e infortunio è da escludersi per un altro motivo dirimente. Chiesa non è uscito da
campo al 10° minuto, ma al minuto 41, per un colpo, proprio al ginocchio. Durante tutto il primo tempo dal 10° minuto
al 40°, come già detto, Chiesa ha giocato regolarmente, peraltro in maniera egregia, correndo, saltando, placcando,
calciando, raccogliendo palloni al volo, come se nulla fosse successo. Prova irrefutabile che la lesione, asseritamente,
subita da Chiesa non è conseguenza dell’impatto avuto al 10° minuto con Brex. Ed infine il Calvisano deduce che la
lesione patita da Chiesa è qualificabile come lesione grave. La deduzione è priva di riscontro oggettivo, manca una
prognosi medica, tale non essendo l’esame strumentale della risonanza magnetica, che accerti qualifichi e determini
l’eventuale malattia. Pertanto l’evento subito dal Chiesa non può qualificarsi ne come lesione, ne come lesione grave,
considerato che secondo il principio indiscusso, della giustizia endofederale FIR (ex multis decisioni n. 16 e n. 18 anno
2017 della Corte di Appello Sportiva), intanto si è in presenza di una “lesione grave”, ai sensi dell’art. 41 del RDG, in
quanto in applicazione analogica della legge penale art. 543 c.p., la lesione abbia determinato una malattia per un
tempo superiore a giorni 40. Istanza del Rugby Calvisano nei confronti del Sig. Giovanni Scalvi: Anche tale istanza è
inammissibile nonché palesemente infondata per i seguenti motivi. L’episodio occorso tra Scalvi, del Viadana, e
Cavalieri, del Calvisano, è avvenuto al minuto 67; esso è stato esaminato, valutato con l’ausilio del TMO e infine
sanzionato con un calcio di punizione. L’azione descritta compiutamente e fedelmente dal TMO, durante la telecronaca
della partita, il quale esaminando l’azione afferma: “Pulizia illegale del 4 bianco, Cavalieri, con neck-roll (pesa al collo
durante una ruck), sul due nero, Scalvi che reagisce co una spinta sul viso, (non un pugno) conseguentemente il calcio
contro il bianco va girato per reazione del giocatore nero”, indicazione recepita e fatta propria dall’arbitro. Scalvi non ha
dato alcun pugno a Cavalieri, ma lo spinge, dopo essere stato dallo stesso preso per il collo!!!. Quindi l’episodio,
ribadiamo, è relativo ad un’azione di gioco, svoltasi durante il gioco, non a gioco fermo, e priva di qualsiasi connotato di
violenza; azione compiutamente percepita, valutata, e sanzionata dagli ufficiali di gara. E’ pertanto inammissibile la
richiesta prova televisiva. Anche per questo episodio valgono le superiori deduzioni, da intendersi ritrascritte, in punto
impossibilità e comunque inammissibilità di un nuovo riesame del GS. In punto prove Su entrambe le istanze del Rugby
Calvisano, qualora il GS ammettesse la prova televisiva, rigettando le nostre contrarie deduzioni che per quanto occorrer
possa si reiterano, si offrono in comunicazione i seguenti filmati video numerati dal numero 1 al numero 7. “
Il ricorso è da considerarsi inammissibile.
L’istante in buona sostanza chiede al Giudice Sportivo che lo stesso prenda in visione il video dell’incontro, consistente
in due distinte clips, al fine di poter riconoscere come autori di due falli di antigioco commessi sui propri tesserati
CHIESA e CAVALIERI, rispettivamente i giocatori del Rugby Viadana BREX e SCALVI.
Per il primo episodio, inoltre, l’istante evidenzia come la prova televisiva sia da ammettersi, nonostante l’episodio fosse
stato vagliato dai giudici di gara poiché è facoltà degli affiliati invocare la procedura della prova televisiva ogniqualvolta
il comportamento scorretto abbia causato una lesione grave o gravissima.
Segue