Comitato regionale Friuli - CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA - Comunicato del 04/03/2017
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
Ufficio del Giudice Sportivo COMUNICATO ECC/18/GS
Curva Nord - Stadio Olimpico (Riunione del 14 marzo 2017)
00194 ROMA - tel.06/452131.41.42.43.27
DECISIONE SU ISTANZA EX ART. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
LAFERT RUGBY SAN DONA’ IN DATA 7 MARZO 2017
Il Giudice Sportivo,
Vista l’istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla società RUGBY
SAN DONA' SSD a.r.l. e notificata al Giudice Sportivo a mezzo comunicazione PEC, in data 7 marzo 2017, firmata dal
Presidente, il Signor Alberto MARUSSO, con la quale veniva segnalato il comportamento scorretto e violento del
giocatore Gilberto PAVAN del Rugby Viadana nei confronti dell’atleta n. 2 del RUGBY SAN DONA' SSD a r.l., Signor
Gregory BAUER in occasione della gara di Eccellenza RUGBY VIADANA 1970 – RUGBY SAN DONA' SSD a r.l. 4 marzo
2017.
Considerato che nell’istanza la società RUGBY SAN DONA' SSD a.r.l. non faceva riserva di trasmettere ulteriore
documentazione video e/o fotografica relativa al fatto oggetto della segnalazione (riserva di motivi), il Giudice Sportivo
assegnava i termini di cui all’art. 58 Regolamento di Giustizia e veniva fissata l’udienza di decisione.
La prefata ordinanza veniva notificata alle parti con comunicazione PEC del 7 marzo 2017 (ore 14.57 Rugby
Viadana e ore 15.05 Rugby San Donà).
In data venerdì 10 marzo 2017 13:35, la società Rugby Viadana, a mezzo del Presidente Davide TIZZI, notificava
a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), una memoria difensiva comprensiva di un certificato medico del signor
Gilberto PAVAN ed del documento del signor Davide TIZZI.
Nella medesima giornata, alle ore 18.06 l’istante forniva a mezzo PEC attestazione di visita specialistica
(risonanza magnetica) affettata sul giocatore BAUER con il relativo responso medico.
Con la summenzionata produzione delle parti la fase istruttoria può considerarsi completa.
L’istanza presentata dalla società RUGBY SAN DONA' SSD a.r.l. va rigettata con le motivazioni che verranno
sviluppate a seguire.
La RUGBY SAN DONA' SSD a.r.l. con la propria istanza deduce che ………………Citazione del giocatore Gilberto
PAVAN per fatto violento volontariamente commesso vietato ai sensi del regolamento di gioco e contrario allo spirito del
gioco non rilevato dagli ufficiali di gara nel corso della partita del campionato di Eccellenza Viadana - San Donà del
04/03/2017.
Si forma la presente per citare il fallo di antigioco commesso dal giocatore (n.12) PAVAN Gilberto appartenente al
Viadana Rugby nel corso del 2' del 2° tempo dell'incontro del Campionato di Eccellenza Rugby Viadana vs Rugby San
Donà disputatasi il 04/03/2017.
Come si può notare nella clip allegata alla presente (allegato l), ottenuta dal video caricato dalla Società Viadana sulla
piattaforma Matchshare, piattaforma su cui tutte le società di Eccellenza devono caricare obbligatoriamente i video delle
partite in casa, la clip è tagliata dal min 47' 14" al min 47'38", e dalle clip 2 (parzialmente zoomata) e clip 3 (rallentata), il
giocatore Gilberto PAVAN, nel corso deII'azione di gioco iniziata al 2' minuto del secondo tempo di gioco con un calcio
libero da parte del San Donà e proseguita con una prima ruck, nel momento del formarsi della seconda (ruck),
spostandosi dalla linea del portatore di palla (n° 1 CECCATO) mira direttamente con la sua spalla destra (senza peraltro
chiudere il placcaggio) il ginocchio destro del giocatore Gregory BAUER (n° 2 di maglia) che sta sopraggiungendo come
sostegno, ma ancora chiaramente staccato dal portatore e chiaramente senza palla.
La volontarietà del fatto ed il fine di arrecare danno fisico si desume anche dal fatto che PAVAN nel tuffarsi blocca il piede
destro di BAUER con le mani e con la testa esercita pressione volontaria verso destra sul ginocchio di BAUER
favorendone la distorsione. La pressione della testa sul ginocchio, non può essere casuale, perché è talmente decisa che
con la sua azione di perno fa ruotare il corpo di PAVAN stesso verso sinistra.
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La non casualità del gesto è testimoniata anche dal fatto che al termine della propria azione, PAVAN non rivolge
nemmeno uno sguardo al giocatore infortunato a terra, che si sta vistosamente lamentando, ma anzi si alza e si dirige
altrove tenendosi la mano, manifestando il tipico atteggiamento di chi compie un fallo volontariamente.
Comunque, tutta l’azione descritta e desumibile dai video, è ben distante da quella di un classico placcaggio, anche mal
riuscito.
Il giocatore PAVAN non può essere inciampato in quanto i suoi piedi non incontrano nessuno ostacolo e dal video si vede
chiaramente che l' intenzione era di raggiungere il ginocchio.
Lo stesso giocatore del Viadana (di cui nel video non si vede il numero di maglia) si infortuna alla mano ed esce
immediatamente dal campo chiedendo il rimpiazzo. Dal tabellino dell' arbitro si potrà quindi chiaramente identificare il
giocatore oggetto dell' istanza come Gilberto PAVAN.
Per le conseguenze della grave scorrettezza subita, non rilevata dai componenti della tema arbitrale, il giocatore BAUER
Gregory ha dovuto abbondonare il terreno di gioco ed essere rimpiazzato e, all' esito degli accertamenti medici effettuati
successivamente all'incontro, la diagnosi formulata è stata: (allegato 4) "trauma distorsivo ginocchio dx avvenuta in
occasione del! 'incontro di data 04/03/2017 Viadana - San Donà. Presente lassità in valgo forzato: possibile
coinvolgimento del crociato anteriore e menisco mediale. Si richiede RMM Firmato: dr Claudio Cereser Direttore Unità
Operativa Complessa Ortopedia e Traumatologia San Donà di Piave."
E' vero che l'azione non si svolge lontano dall'arbitro, anzi davanti ai suoi piedi, ma proprio per questo motivo l'azione
contestata è fuori dal campo visivo del direttore di gara che sta seguendo l'azione di gioco ed il punto di incontro che si è
formato alla sua sinistra.
In forza di quanto esposto, si procede alla citazione del giocatore (n.12) Gilberto PAVAN appartenente al Rugby Viadana
per il fallo di antigioco, fatto violento volontariamente commesso, ed atto contrario allo spirito del gioco, ai danni del
giocatore (n. 2) Gregory BAUER del Rugby San Donà al 2' del tempo dell'incontro del Campionato Eccellenza: Rugby
Viadana - San Donà disputatasi il 04/03/17, affinché il Giudice Sportivo valuti la necessità di assumere le sanzioni
previste in conseguenza a un' azione vietata ai sensi del Regolamento di gioco e contraria allo spirito del gioco, la cui
gravità ha comportato grave pregiudizio dello stato di salute per il giocatore colpito.
Si allegano alla presente istanza:
1. Clip 1 estratta dal video della partita Viadana - San Donà; (n.b. la clip è estratta dal video originale caricato sulla
piattaforma MatchShare dalla società Viadana – Mb 967,8 formato mp4)
2. Clip 2 parzialmente zoomata
3. Clip 3 rallentata
4. Copia diagnosi dotto Claudio Cereser
5. Copia del documento di identità del legale rappresentante Rugby San Donà sig. Alberto Marusso
6. Copia versamento per accesso alla giustizia sportiva ”.
Con la memoria difensiva versata in atti il Rugby VIADANA evidenziava che “…controdeduzioni all'istanza presentata
dalla società Rugby San Donà srl ssd contro giocatore Gilberto PAVAN in merito alla partita del campionato di eccellenza
viadana vs. san Donà del 04/03/2017
La presente per scagionare il giocatore Gilberto PAVAN in merito all'azione menzionata da RUGBY SAN DONA'.
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A nostro parere è evidente la casualità dell'azione; il video mostra chiaramente che l'atleta Gilberto PAVAN cerca di
placcare il giocatore 1 o n. 7 del San Donà, (il numero non è leggibile con sicurezza), ma consideriamo come corretto
quello riferito dal San Donà. Contemporaneamente e accidentalmente il nostro giocatore DUPLESSIS impatta sulla
schiena dello stesso PAVAN, che, colpito a tergo ed impreparato, perde l'equilibrio cadendo a terra in modo scoordinato.
Questo movimento causa il colpo assolutamente involontario allo sfortunato giocatore del San Do che stava
sostenendo l'azione.
L'involontarietà del gesto è chiara ed evidente, anche percsi vede chiaramente che PAVAN cadendo mette la mano
destra a terra ( e non trattiene i piedi come riferito), cosi il giocatore del San Donà casualmente calpesta la mano.
PAVAN non rivolge lo sguardo all'avversario a terra, perché non si rende conto dell' accaduto e cerca subito soccorso,
per il dolore che sta riportando alla mano. Le radiografie evidenzieranno poi una frattura del 5° metacarpo con prognosi di
giorni 40 (quaranta) come da allegato.
I video presentati sono molto chiari e, mostrano l'involontarietà dell'azione in questione.
Notiamo invece, un evidente intervento che a noi sembra volontario a spalla chiusa del giocatore del San Donà con il
caschetto, forse N°6.
La descrizione e le motivazioni addotte dal San Donà in merito al comportamento del nostro PAVAN ci sembrano faziose
e contraddittorie pertanto in forza ad un'attenta analisi dei video in esame riteniamo infondata qualsiasi richiesta
sanzionatoria.
Riteniamo inoltre assolutamente normale che un atleta che sente un forte dolore e che proprio perché involontariamente
ha causato danno in una azione di gioco, si diriga verso i propri assistenti.
L'istanza del San Donà ci lascia stupiti e rammaricati per le loro convinzioni poco sportive e immotivate, inoltre ci dispiace
questo atteggiamento in occasione di una gara che a nostro parere è risultata di buon livello grazie anche a un
arbitraggio puntuale, preciso e coerente in ogni occasione.
Si allega:
• Copia del referto medico.
• Copia del documento d'identità del presidente”.
Il Giudice sportivo sulla base di quanto sostenuto dalle parti e ricorrendo la fattispecie propria dell’art. 41
Regolamento di Giustizia, limitatamente a fatti violenti estranei all’azione di gioco, non rilevati dal direttore di gara, ritiene
ammissibile la richiesta prova video dedotta dal RUGBY SAN DONA’.
Invero dalla lettura del referto arbitrare redatto dal sig. Vincenzo SCHIPANI, da considerarsi prova privilegiata e non
suscettibile di essere gradato a prova di rango inferiore, l’episodio violento segnalato dall’istante non viene riportato.
La documentazione video prodotta offre la piena garanzia tecnica e dalla stessa si può ricostruire A seguito di un
calcio di punizione indiretto giocato velocemente dal n. 9 del Rugby San Dol’azione si sposta verso la parte destra del
campo visivo.
Entra in possesso della palla il n. 8 del Rugby San Donà il quale tenta una prima penetrazione. Si forma una ruck giocata
velocemente dal n. 9 del Rugby San Donà il quale raccoglie la palla e la passa al n. 1 del Rugby San Donà che va in
penetrazione. Davanti a lui si posizionano il giocatore del Rugby Viadana Gilberto PAVAN che si posiziona per placcarlo.
Il n. 1 del Rugby San Donà raddrizza la propria corsa verso l’interno e a questo punto il PAVAN viene raggiunto da un
suo compagno il quale si posiziona di fianco. Entrambi i giocatori del Rugby Viadana cercano di prendere il n. 1 del
Rugby San Donà che carica con le spalle e la testa abbassata in posizione di penetrazione.
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Il secondo giocatore del Viadana sposta lateralmente il PAVAN che non riesce più a prendere il n. 1 del Rugby San
Donà.
A seguito di tale situazione il PAVAN cade in avanti e finisce involontariamente sul ginocchio del giocatore n. 2
del San Donà Gregory BAUER che stava in sostegno al suo compagno. Le immagini mostrano come il n. 2 del
Rugby San DoGregory BAUER cerca di evitare l’urto ma il PAVAN, il quale finisce il suo movimento cadendo con il
braccio destro a terra e con la parte del corpo colpisce la parte bassa della gamba destra del n. 2 del Rugby San Donà. A
questo punto il n. 2 del Rugby San Donà resta a terra dolorante al ginocchio destro mentre il PAVAN si rialza da terra
dolorante al braccio destro.
Le immagini sono sufficientemente chiare per accogliere la tesi del Rugby Viadana allorquando afferma che l’azione
è da considerarsi del tutto involontaria poiché il suo tesserato perde l’equilibrio e cade a terra in modo scoordinato.
E’ notoria la circostanza secondo la quale in mancanza della volontarietà del gesto operato dal Gilberto PAVAN,
legittima la declaratoria di rigetto dell’istanza ex art. 56 Regolamento di Giustizia presentata dal Rugby San Donà con le
statuizioni consequenziali sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo
Visti gli artt. 41, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia,
- Rigetta l’istanza presentata dalla RUGBY SAN DONA’, a firma del Presidente Signor Alberto MARUSSO, poiché il fatto
contestato è stato commesso dal signor Gilberto PAVAN senza alcuna volontarietà e senza alcun intento di arrecare
danno fisico all’avversario.
- In ragione del rigetto dell’istanza, si dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia.
Roma, 14 marzo 2017
Il Segretario Il Giudice Sportivo Nazionale
(Sig.ra Gigliola Giannini) (Avv. Marco Cordelli)