FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
Ufficio del Giudice Sportivo COMUNICATO ECC/18/GS
Curva Nord - Stadio Olimpico (Riunione del 14 marzo 2017)
00194 ROMA - tel.06/452131.41.42.43.27
DECISIONE SU ISTANZA EX ART. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
LAFERT RUGBY SAN DONA’ IN DATA 7 MARZO 2017
Il Giudice Sportivo,
Vista l’istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata dalla società RUGBY
SAN DONA' SSD a.r.l. e notificata al Giudice Sportivo a mezzo comunicazione PEC, in data 7 marzo 2017, firmata dal
Presidente, il Signor Alberto MARUSSO, con la quale veniva segnalato il comportamento scorretto e violento del
giocatore Gilberto PAVAN del Rugby Viadana nei confronti dell’atleta n. 2 del RUGBY SAN DONA' SSD a r.l., Signor
Gregory BAUER in occasione della gara di Eccellenza RUGBY VIADANA 1970 – RUGBY SAN DONA' SSD a r.l. 4 marzo
2017.
Considerato che nell’istanza la società RUGBY SAN DONA' SSD a.r.l. non faceva riserva di trasmettere ulteriore
documentazione video e/o fotografica relativa al fatto oggetto della segnalazione (riserva di motivi), il Giudice Sportivo
assegnava i termini di cui all’art. 58 Regolamento di Giustizia e veniva fissata l’udienza di decisione.
La prefata ordinanza veniva notificata alle parti con comunicazione PEC del 7 marzo 2017 (ore 14.57 Rugby
Viadana e ore 15.05 Rugby San Donà).
In data venerdì 10 marzo 2017 13:35, la società Rugby Viadana, a mezzo del Presidente Davide TIZZI, notificava
a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), una memoria difensiva comprensiva di un certificato medico del signor
Gilberto PAVAN ed del documento del signor Davide TIZZI.
Nella medesima giornata, alle ore 18.06 l’istante forniva a mezzo PEC attestazione di visita specialistica
(risonanza magnetica) affettata sul giocatore BAUER con il relativo responso medico.
Con la summenzionata produzione delle parti la fase istruttoria può considerarsi completa.
L’istanza presentata dalla società RUGBY SAN DONA' SSD a.r.l. va rigettata con le motivazioni che verranno
sviluppate a seguire.
La RUGBY SAN DONA' SSD a.r.l. con la propria istanza deduce che “………………Citazione del giocatore Gilberto
PAVAN per fatto violento volontariamente commesso vietato ai sensi del regolamento di gioco e contrario allo spirito del
gioco non rilevato dagli ufficiali di gara nel corso della partita del campionato di Eccellenza Viadana - San Donà del
04/03/2017.
Si forma la presente per citare il fallo di antigioco commesso dal giocatore (n.12) PAVAN Gilberto appartenente al
Viadana Rugby nel corso del 2' del 2° tempo dell'incontro del Campionato di Eccellenza Rugby Viadana vs Rugby San
Donà disputatasi il 04/03/2017.
Come si può notare nella clip allegata alla presente (allegato l), ottenuta dal video caricato dalla Società Viadana sulla
piattaforma Matchshare, piattaforma su cui tutte le società di Eccellenza devono caricare obbligatoriamente i video delle
partite in casa, la clip è tagliata dal min 47' 14" al min 47'38", e dalle clip 2 (parzialmente zoomata) e clip 3 (rallentata), il
giocatore Gilberto PAVAN, nel corso deII'azione di gioco iniziata al 2' minuto del secondo tempo di gioco con un calcio
libero da parte del San Donà e proseguita con una prima ruck, nel momento del formarsi della seconda (ruck),
spostandosi dalla linea del portatore di palla (n° 1 CECCATO) mira direttamente con la sua spalla destra (senza peraltro
chiudere il placcaggio) il ginocchio destro del giocatore Gregory BAUER (n° 2 di maglia) che sta sopraggiungendo come
sostegno, ma ancora chiaramente staccato dal portatore e chiaramente senza palla.
La volontarietà del fatto ed il fine di arrecare danno fisico si desume anche dal fatto che PAVAN nel tuffarsi blocca il piede
destro di BAUER con le mani e con la testa esercita pressione volontaria verso destra sul ginocchio di BAUER
favorendone la distorsione. La pressione della testa sul ginocchio, non può essere casuale, perché è talmente decisa che
con la sua azione di perno fa ruotare il corpo di PAVAN stesso verso sinistra.
Segue