COM.ECC/08/GS pag. 2
DECISIONE SU ISTANZA EX ART. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA’
MOGLIANO RUGBY SSD ARL IN DATA 23 DICEMBRE 2016
Già il Giudice Sportivo aveva avuto modo di precisare come le istanze debbano essere corredate da elementi che possano
facilmente dedurre quale sia il soggetto titolare dell’interesse ad agire al fine di una regolare introduzione del giudizio
(decisione Eccellenza/05/GS riunione del 14 novembre 2016).
Il Sig. Antonio Bassotto risulta essere tesserato come Personale di Società con numero di tessera 10429, non rivestendo
all’interno della Società alcuna carica con potere di rappresentanza, dunque non avrebbe potuto spendere il nome della
Società quale soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta.
Tale carenza non può essere superata con l’invio di due e-mail i cui indirizzi non sono relativi alla posta elettronica certificata
della Società (PEC) che avrebbe potuto al limite essere riferita al suo Legale Rappresentante, del cui utilizzo il Sig. Armando
Corò.
Alla luce di tali deduzioni, il Giudice Sportivo dichiara improcedibile e/o inammissibile la richiesta di apertura del
procedimento ai sensi dell’art.56 del Regolamento di Giustizia per il fatto violento occorso al Sig. Mattia D’Anna.
Per ciò che attiene all’episodio occorso al Sig. Marco Filippucci, il Giudice Sportivo verificato il combinato disposto degli artt.
56 e 41 del Regolamento di Giustizia, ritiene di potere affrontare nel merito quanto contestato con il ricorso del 23 dicembre
2016 presentato al Direttore di Gara Stefano Bolzonella, dal Dirigente accompagnatore Gabriele Squizzato e firmato dal
Presidente Armando Corò.
Come sopra riferito il GS ha provveduto ad inviare alla Società Rugby Viadana 1970 a mezzo PEC sia il filmato che i
documenti allegati dalla Società Mogliano Rugby, provvedendo inoltre ad inviare il filmato a mezzo ‘We Transfert’ che risulta
essere stato ricevuto con regolarità (scaricato il 28 dicembre 2016 alle ore 15.09).
Risulta che nessuna delle due Società abbia inteso produrre documenti e/o memorie nel termine indicato nel giorno 2 gennaio
u.s.
Il video prodotto dalla Mogliano Rugby offre piena garanzia tecnica e dunque il Giudice Sportivo ha provveduto a visionarlo
più volte sino al raggiungimento di un proprio convincimento che legittima il rigetto dell’istanza.
Invero, ricordato come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata, non meritevole di essere gradata a prova di
rango inferiore, il Giudice Sportivo ha valutato che il referto redatto da Stefano Bolzonella non contenga indicazione circa
l’episodio contestato dal Mogliano Rugby se non nella parte in cui (Mod. D) riferisce come al 25° del II Tempo, il Mogliano
Rugby provvedeva a sostituire il n° 6 Marco Filippucci per infortunio al ginocchio sinistro indicando la presenza di un referto
medico ed appunto di un ricorso per presunto placcaggio pericoloso.
Nel merito il filmato evidenzia come il Sig. Diego Del Nevo contraddistinto con la maglia n°20 di color nero/gialla con corsa
obliqua verso il Sig. Marco Filippucci contraddistinto dalla maglia n°6 di color bianco/blu si apprestava ad effettuare il
placcaggio del suo avversario allargando entrambe le braccia, portandole all’altezza della propria testa chinandosi verso la
parte del tronco del Sig. Filippucci.
Il Sig. Del Nevo, poneva la propria testa nella parte sinistra del Sig. Filippucci e dunque in una posizione tipica del placcaggio
consentendo tuttavia al Filippucci, avendo meno corpo dell’avversario, di tentare la rottura del placcaggio forzandone
l’impatto. Infatti si può notare come il Filippucci tiene il pallone con il braccio destro irrigidisce la parte del corpo sinistra, si
portava in posizione per forzare il placcaggio e a questo punto i due giocatori entrano in collisione.
Le immagini non sono sufficientemente chiare per dimostrare se il Del Nevo scivoli e dunque cada di fronte alle gambe del
Filippucci oppure se vada a terra poiché è il Filippucci a fargli perdere la presa a terra per la spinta che mette nel contatto.
Così come non si riesce a capire se il Filippucci riporti l’infortunio al ginocchio a seguito dell’impatto col giocatore a terra
oppure non abbia riportato la lesione a seguito della rotazione del ginocchio sinistro quando rimette a terra la gamba sinistra
di richiamo oppure se l’infortunio sia il concorso di tali circostanze.
Il Giudice Sportivo nell’applicare o meno una sanzione ai sensi dell’art.41 del Regolamento di Giustizia, è tenuto a valutare
una seria di fattispecie la cui assenza lo costringono a non adottare alcun provvedimento sanzionatorio.
La lettera b) del punto 1 dell’art.41 consente al Giudice Sportivo di valutare le azioni violente commesse a gioco fermo o
estranee all’azione di gioco, non rilevate agli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime.
Nella fattispecie difettano le circostanze previste dal richiamato articolo poiché il fatto contestato non è stato commesso a
gioco fermo, non risulta essere effettuato volontariamente con l’intento quindi di violare le norme di regolamento di gioco, e
soprattutto non sono estranee all’azione di gioco. Invero, il Del Nevo si prepara ad effettuare un placcaggio secondo le regole
di gioco in vigore nella nostra Federazione, e per una mera casualità, entra in contatto con il Filippucci e quest’ultimo riporta
una lesione al ginocchio sinistro a causa dell’impatto. A parere del Giudice Sportivo la dinamica prospettata è perfettamente
in linea con la pratica del Rugby e con coloro che ne sono parte integrante, i quali hanno chiara la previsione che da tali
contatti possono derivare anche infortuni personali.