Comitato regionale Friuli - CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA - Comunicato del 09/11/16
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA
Ufficio del Giudice Sportivo COMUNICATO ECC/05/GS
Curva Nord - Stadio Olimpico (Riunione del 14 novembre 2016)
00194 ROMA - tel.06/452131.41.42.43
DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA INVIATA PER RACCOMANDATA
DALLA SOCIETA’ RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD IN DATA 31 OTTOBRE 2016.
Il Giudice Sportivo,
Vista l’istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, per fatto costituente illecito tecnico
con contestuale richiesta di provvedimento sanzionatorio, presentata dalla società RUGBY ROVIGO DELTA SRL. s.s.d.,
a mezzo raccomandata n. 15096114588-2 del 31 ottobre 2016 (ricevuta e protocollata in data 7 novembre 2016[prot.
233]), firmata del Direttore Sportivo, il sig. Stefano BETTARELLO, con la quale veniva segnalato che durante la gara del
Campionato Nazionale di Eccellenza svoltasi in data 29 ottobre 2016, tra PETRARCA RUGBY SRL s.d. - RUGBY
ROVIGO DELTA srl. s.s.d., si era verificato un episodio costituente illecito tecnico commesso dal tesserato del
PETRARCA RUGBY SRL. s.d., il sig. Luigi FERRARO a danno del tesserato del RUGBY ROVIGO DELTA Srl. s.s.d., il
sig. Perry John PARKER non rilevato dal direttore di gara.
- Considerato che nell’istanza la società RUGBY ROVIGO DELTA Srl. s.s.d., non ha fatto riserva di trasmettere ulteriore
documentazione video e/o fotografica relativa al fatto oggetto della segnalazione (riserva di motivi), venivano assegnati i
termini di cui all’art. 58 Regolamento di Giustizia e fissata l’udienza di decisione; ordinanza che veniva notificata alle parti
con comunicazione PEC del 7 novembre 2016 (ore 15.52 Petrarca Padova e ore 15.59 Rovigo).
- Verificato, altresì, che in data 9 novembre 2016 ore 15.56, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la sola società
PETRARCA RUGBY S.r.l. s.d. provvedeva a trasmettere una memoria difensiva a firma del Presidente il Dott. Enrico
TOFFANO, il Giudice Sortivo tratteneva il procedimento in decisione.
L’istanza presentata dalla società RUGBY ROVIGO DELTA S.r.l. s.s.d. è inammissibile.
La RUGBY ROVIGO DELTA S.r.l. s.s.d. con la propria istanza deduce che con la presente inviamo video clip della
durata di 20 secondi relativa ad un gesto antisportivo e censurabile da parte del giocatore numero 17 in maglia nera del
Petrarca Padova Luigi Ferraro, che ci permettiamo di sottoporre alla vostra visione e valutazione. Nello specifico il nostro
giocatore numero 5 Perry John Parker, placca regolarmente il portatore del pallone della squadra avversaria, e cadendo
entrambi dopo l’impatto restano a terra. In quel momento Luigi Ferraro interviene a nostro avviso deliberatamente ed
intenzionalmente a colpire il viso di Parker. Il nostro giocatore è rimasto a terra per oltre due minuti a ricevere le cure del
massaggiatore e del dottore prontamente intervenuti a prestare soccorso. Successivamente prima della ripresa del gioco
l’arbitro sig. Blessano intimava al team manager del Rugby Delta Luca Gabban, di provvedere immediatamente alla
sostituzione temporanea per ferita sanguinante al volto (naso). Il giocatore n. 5 del Rovigo, Perry John Parker veniva
quindi accompagnato a bordo campo per le cure del caso ed entrava in sua sostituzione, come stabilito da tabellino
ufficiale, il giocatore n. 19 Gabriele Cicchinelli, dal 14del secondo tempo al 18 del secondo tempo, fino al rientro del
giocatore n. 5 Perry John Parker al quale era nel frattempo sostituita anche la maglia perché intrisa di abbondante
sangue. A seguito di questo episodio e con l’obiettivo di rendere il gioco del rugby sempre più rispettoso delle regole del
fair play insite nello stesso, e per prevenire inoltre comportamenti analoghi in futuro, chiediamo cortesemente venga
valutato l’atto aggressivo e l’applicazione del regolamento come previsto. Alleghiamo Chiavetta Ubs contenente il video
clip; certificato medico attestante la lesione provocata dal gesto da cui la presente richiesta di valutazione. Attediamo con
serenità le decisioni che questo ufficio prenderà. Siamo disponibili per qualsiasi chiarimento ove necessario. Cogliamo
l’occasione per porgere i pdistinti saluti ed augurarvi buon lavoro. Rovigo 31 ottobre 2016. Con osservanza Stefano
Bettarello Direttore Sportivo Rugby Rovigo Delta”.
Resisteva con una memoria difensiva il Petrarca Rugby S.r.l. s.d., la quale dopo un breve riassunto dei fatti, con tre
distinti motivi contrassegnati dalle lettere a),b),c) chiedeva al Giudice Sportivo adito che l’istanza formulata dalla società
Rugby Rovigo Delta S.r.l. s.s.d. fosse da considerarsi preliminarmente inammissibile e in secondo luogo infondata con
integrale rigetto della stessa.
A giudizio del Giudice Sportivo Nazionale, la sola eccezione indicata con il punto a) deve ritenersi provata con il suo
consequenziale accoglimento, assorbente delle eccezioni trattate nei punti b) e c).
Segue
COM.ECC/05/GS pag. 2
Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA INVIATA PER
RACCOMANDATA DALLA SOCIETA’ RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD IN DATA 31 OTTOBRE 2016.
Invero con i capi contrassegnati dalle lettere b) e c) la società Rugby Padova Srl. s.d. contesta come nel caso de quo
non potesse essere utilizzata la prova televisiva poiché, a suo dire, il giocatore Luigi Ferraro non avrebbe commesso
l’azione incriminata con le casistiche proprie dell’art. 41 del Regolamento di Giustizia (il fallo avrebbe dovuto contemplare
fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all’azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o,
comunque, che abbiamo causato lesioni gravi o gravissime).
A parere del Giudice Sportivo, al contrario, la prova televisiva del richiamato art. 41 Regolamento di Giustizia avrebbe
trovato integrale applicazione poiché l’azione commessa dal sig. Luigi Ferraro era da considerarsi violenta, estranea
all’azione di gioco e non rilevata dal direttore di gara, il sig. Claudio Blessano legittimando la contestazione della
violazione prevista e punita dall’ art. 27 n. 1. lettera k), nella parte in cui sanziona qualora colpisca un avversario
….compreso il gomito o la spalla con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi”.
Tuttavia, come sopra riferito, l’eccezione formulata nel punto a) della prefata memoria difensiva è meritevole di
accoglimento.
Il Rugby Petrarca Srl. s.d., evidenzia e contesta come l’istanza sia stata sottoscritta dal sig. Stefano BETTARELLO,
qualificatosi Dirigente Sportivo e non dal Presidente e legale rappresentante della società istante, il sig. Francesco
Zambelli.
Ritiene inoltre la resistente che il sig. Stefano BETTARELLO non avesse titolo per operare in nome e per conto
della società sportiva Rovigo, non godendo dei relativi poteri di rappresentanza.
Già questo Giudice Sportivo aveva avuto modo di affrontare la questione in alcune sue decisioni della scorsa
stagione sportiva, avallate in senso favorevole da una recente decisione della Corte Sportiva di Appello (n. 2 del 20
ottobre 2016) che richiamava un suo precedente orientamento contenuto nella decisione n. 29 del 26 aprile 2016, dove
veniva chiarito che le istanze/ricorsi devono essere sottoscritte dalla persona fisica che è dotata per statuto sociale della
legale rappresentanza, come del resto previsto dall’art. 3 del Regolamento Organico FIR, (è lo statuto sociale che
prevede quale sia l’organo cui è attribuita la rappresentanza del soggetto affiliato).
Nella fattispecie non c’è dubbio che il sig. Stefano BETTARELLO riveste in seno alla Rugby Rovigo Delta S.r.l. s.s.d.
la qualifica di Direttore Sportivo e non di legale rappresentante con poteri di rappresentanza della società Rugby Rovigo
Delta Srl. s.s.d.
Il Giudice Sportivo ha richiesto all’ufficio federale competente di verificare se lo statuto depositato dalla società Rugby
Rovigo Delta Srl. s.s.d. avesse previsto poteri di rappresentanza e/o di firma in favore del Direttore Sportivo e/o in favore
del sig. Stefano BETTARELLO, ma nello statuto della società istante non sono state rinvenute disposizioni di tale genere,
poteri di rappresentanza attribuiti al direttore Sportivo e/o al sig. Stefano BETTARELLO, sono state depositate
delibere societarie che hanno delegato tale facoltà, motivo per il quale, a mente dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia,
il Direttore Sportivo della società Rugby Rovigo Delta S.r.l. s.s.d. non poteva considerarsi soggetto titolato alla
sottoscrizione dell’istanza di cui al giudizio in commento.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo,
Visti gli artt. 41, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia, nonché l’art. 3 del Regolamento Organico FIR e
la citata giurisprudenza della Corte Sportiva di Appello, Dichiara inammissibile l’istanza presentata dalla
RUGBY ROVIGO DELTA S.r.l. s.s.d., a firma del Direttore Sportivo il sig. Stefano BETTARELLO ed in ragione
della soccombenza si dispone che la RUGBY ROVIGO DELTA S.r.l. s.s.d sia onerata al versamento del
contributo per l’accesso alla giustizia pari ad Euro 150,00=.
Roma, 14 novembre 2016 Avv. Marco Cordelli
Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)